Equitalia giustizia - Foglio delle notizie - Modalità di pagamento ex art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023 e prot. DAG n.25364U del 2 febbraio 2022

provvedimento February 6, 2023

In materia di decreto penale di condanna, ai fini dell’applicazione dell’articolo 460 comma 1 lettera h)-ter c.p.p., e nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’art. 181-bis disp. att. c.p.p., ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 d. lgs. n. 150/2022 è consentito agli Uffici di predisporre e utilizzare il modello F23, per consentire al condannato il pagamento spontaneo in misura ridotta, entro 15 giorni dalla notifica del decreto e con rinuncia all’opposizione


Struttura di riferimento

Provvedimento 6 febbraio 2023 - Risposta a quesito posto su Filo Diretto dal Dirigente del Tribunale ordinario di Udine - Modalità di pagamento ex art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023 e prot. DAG n.25364U del 2 febbraio 2022


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Dirigente del Tribunale di Udine
e, p.c.,
Al Sig. Presidente della Corte di appello di Trieste
Al Sig. Presidente del Tribunale di Udine
 

Oggetto: Risposta a quesito posto su filo diretto dal Dirigente del Tribunale ordinario di Udine - Modalità di pagamento ex art. 460 comma 1 lettera h) ter c.p.p. - Rif. Prot. DAG n. 20462.E del 27 gennaio 2023 e prot. DAG n.25364U del 2 febbraio 2022


Facendo seguito alla risposta al quesito indicato in oggetto, trasmessa alla S.V. in data 2 febbraio u.s., tramite protocollo informatico e a mezzo mail filodiretto, questa Direzione generale reputa opportuno fornire alcune precisazioni in merito all’art. 460 comma 1 lettera h)-ter c.p.p., così come inserito dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia).


Preliminarmente giova ricordare che, in esito all’intervento novellatore della Riforma Cartabia, il decreto penale di condanna deve veicolare (art. 460 c.p.p.):

- l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (comma 1, lett. h)-bis);

- l’avviso all’imputato che «può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione» (comma 1, lett. h)- ter).


Quindi il decreto penale deve contenere nel dispositivo (v. al comma 1, lett. d) «l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h)-ter», ossia nel caso in cui dovesse essere effettuato il pagamento in misura ridotta. In sostanza, per come indicato nella Relazione illustrativa, il decreto penale deve indicare due somme: «quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all’opposizione». Il legislatore ha inoltre provveduto alla sostanziale riscrittura dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. stabilendo che il condannato nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione”.

 L’immediata applicabilità della disposizione di che trattasi, che consente di beneficiare della riduzione della pena pecuniaria laddove il pagamento sia operato entro quindici giorni dalla notifica del decreto, si desume dal principio del favor rei di cui all’art. 2, comma 6, c.p., così come ribadito all’art. 97 - Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie – d. lgs. n. 150/2022, laddove è esplicitato che salvo che risultino più favorevoli al condannato, le norme introdotte dalla Riforma, in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, non si applicano ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.


Nondimeno, ove non si ritenesse immediatamente efficace la disposizione sopra citata, l’Erario potrebbe subire danno per il mancato introito dell’importo di cui all’art.460 comma 1 lettera h)-ter c.p.p., oltre a dover sostenere i costi dell’avvio della fase di riscossione coattiva.


Le ragioni sopra esposte, ad avviso della Direzione, consentono all’utilizzo del modello F23 per tali pagamenti, avvalendosi dei codici già in uso presso gli Uffici giudiziari, di modo da consentire al condannato di beneficiare della riduzione della pena operando il pagamento entro quindici giorni “con rinuncia all’opposizione”; il tutto, nelle more dell’adozione, da parte di questo Dicastero, del decreto previsto dall’art. 181-bis disp. att. c.p.p.

Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di Appello di Trieste, a cui la presente nota è inviata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del distretto.

Roma, 6 febbraio 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo