Corpi di reato - Disposizioni sulla destinazione dei corpi di reato sequestrati e confiscati nei procedimenti penali, ed aventi valore storico, artistico, archeologico e scientifico - art. 152 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

provvedimento May 18, 2022

Se l’ufficio giudiziario ha notizia del sequestro o della confisca, da parte dell’autorità giudiziaria, di beni di possibile valore culturale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale degli affari interni, per l’eventuale destinazione degli stessi al Museo Criminologico ovvero ad altri istituti preposti alla tutela e valorizzazione di tali beni. Tale comunicazione deve essere accompagnata da verbali, perizie, relazioni e da qualsiasi altro documento rappresentativo e descrittivo, utile ad individuare le caratteristiche dell’oggetto: l’ incartamento verrà trasmesso, da questa Direzione, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Museo Criminologico), quindi al Ministero della cultura, ai fini della valutazione di effettivo interesse culturale del reperto, nonché ai fini dell’individuazione della sua ottimale destinazione.

Al termine dell’istruttoria, questa Direzione predispone il decreto di assegnazione, destinato alla firma del Ministro della giustizia; dopo che tale provvedimento sia stato adottato dal Ministro, su proposta di questa Direzione, l’ufficio giudiziario provvederà alla consegna del bene direttamente al Museo Criminologico, ovvero al diverso istituto che risulti assegnatario e designato, nel medesimo decreto, alla custodia, tutela e valorizzazione del reperto di valore culturale.

Laddove dall’esame del corpo di reato, da parte delle autorità competenti, si giungesse alla conclusione che il reperto non rivesta alcun interesse culturale, questa Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione all’ufficio giudiziario competente, ai fini della sua vendita o distruzione ai sensi di legge.


Struttura di riferimento

Provvedimento 18 maggio 2022 - Disposizioni sulla destinazione dei corpi di reato sequestrati e confiscati nei procedimenti penali, ed aventi valore storico, artistico, archeologico e scientifico - art. 152 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti d’appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti d’appello

nonché, per conoscenza,

al Sig. Capo del Dipartimento
al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione Generale della Formazione dell’amministrazione penitenziaria
 

OGGETTO: Disposizioni sulla destinazione dei corpi di reato sequestrati e confiscati nei procedimenti penali, ed aventi valore storico, artistico, archeologico e scientifico - art. 152 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
 

  1. Con circolare prot. DAG 0203864.U del 16/10/2018, la (allora) Direzione Generale della giustizia civile ha fornito, a tutti gli Uffici, chiarimenti in merito alla destinazione dei corpi di reato aventi valore di “bene culturale”, e che siano stati sequestrati o confiscati (quindi restituiti o acquisiti alla proprietà e disponibilità dello Stato) nell’ambito di un procedimento penale.

Poiché questa Direzione ha riscontrato alcune anomalie, in sede istruttoria delle notizie di avvenuto sequestro o di avvenuta confisca di reperti aventi potenziale (o acclarato) valore culturale, si reputa opportuno fornire ulteriori indicazioni e delucidazioni agli Uffici in indirizzo, in merito al corretto iter amministrativo da seguire, nelle fattispecie considerate.
 

  1. Secondo la disposizione dell’art. 152[1] d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), comma 2 e comma 3:

“2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

  1. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca”.

La disposizione in parola, da leggere unitamente alla definizione di bene culturale veicolata dal d. lgs. 22-01-2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 2, comma 2[2], è chiaramente funzionale a realizzare la finalità, di pubblico interesse, indicata dall’art. 2, comma 4, del medesimo Codice dei beni culturali, per la quale “I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”.

D’altronde, la “valorizzazione del patrimonio culturale” “consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura” (art. 6, Codice dei beni culturali).

Il tutto, in attuazione del precetto all’art. 9 della Costituzione, per il quale (nelle parti d’interesse) “[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. [II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Per quanto osservato, la disposizione dell’art. 152, Testo Unico, costituisce il precipitato di tali princìpi nell’ambito della disciplina delle attività di pertinenza dell’Amministrazione della giustizia, ordinariamente investita della gestione amministrativa dei corpi di reato.
 

  1. Chiare le finalità dell’art. 152, commi 2-3, del Testo Unico, vi è a dire che la disposizione assegna, al Ministero della giustizia, un vero e proprio potere-dovere di destinazione dei corpi di reato sequestrati e/o confiscati aventi un (potenziale o acclarato) valore culturale, indicando inoltre le priorità da osservare in sede di destinazione.

Più precisamente, la prevista “destinazione al museo criminale presso il Ministero”, nell’esplicitare che il potere di destinazione spetti al Ministero della giustizia (poiché il Museo Criminologico costituisce una articolazione dell’Amministrazione della giustizia[3]), rende anche chiaro che la stessa Amministrazione, trattandosi di corpi di reato, debba essere in linea di massima preferita agli “altri istituti” (indicati dal Ministero della cultura, quale titolare delle funzioni di tutela del patrimonio culturale dello Stato: v. l’art. 4 del Codice dei beni culturali).

Ragione per cui, quando la Direzione generale degli affari interni – Ufficio I ha notizia dell’intervenuto sequestro o dell’intervenuta confisca di beni di (potenziale o acclarato) valore culturale, in virtù delle sue competenze in materia di vigilanza e controllo dei corpi di reato, interpella il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Museo Criminologico) e quindi, in via gradata, il Ministero della cultura, per individuare la migliore collocazione e destinazione del reperto, secondo le sue caratteristiche intrinseche e/o le circostanze di modo e luogo in cui rinvenuto dalle forze dell’ordine, nell’esercizio dei compiti di Polizia giudiziaria.
 

  1. A tal proposito si segnala la particolare delicatezza del compito assegnato al personale degli Uffici giudiziari, in sede di comunicazione, al Ministero, della presenza di corpi di reato di valore culturale.

Accade infatti, in diverse occasioni, che questa Direzione acquisisca notizia di tali tipologie di reperti per il tramite di altri operatori o di altri soggetti pubblici, quali le stesse forze dell’ordine ovvero il Ministero della cultura.

È invece essenziale che sia il personale amministrativo-giudiziario a dare, a questa articolazione ministeriale, la notizia dell’acquisizione di beni (sequestrati e/o confiscati) di possibile o acclarato valore culturale, fornendo ogni elemento utile alle valutazioni di pertinenza del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura, indispensabili alla destinazione del reperto ed alla sua migliore valorizzazione e fruizione da parte della collettività.

Pertanto, come già segnalato nella precedente circolare, se l’ufficio giudiziario abbia notizia del sequestro o della confisca, da parte dell’autorità giudiziaria, di beni di possibile valore culturale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale degli affari interni, per l’eventuale destinazione degli stessi al Museo Criminologico ovvero ad altri istituti preposti alla tutela e valorizzazione di tali beni. Giova sottolineare che tale comunicazione deve essere accompagnata da verbali, perizie, relazioni e da qualsiasi altro documento rappresentativo e descrittivo, utile ad individuare le caratteristiche dell’oggetto: tale incartamento verrà trasmesso, da questo ufficio, vuoi al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Museo Criminologico), vuoi al Ministero della cultura, ai fini della valutazione di effettivo interesse culturale del reperto, nonché ai fini dell’individuazione della sua ottimale destinazione.


Va anche rammentato che, al termine dell’istruttoria, questo Ufficio predispone il decreto di assegnazione, destinato alla firma del Ministro della giustizia; soltanto dopo che tale provvedimento sia stato adottato dal Ministro, su proposta di questa Direzione, l’ufficio giudiziario provvederà alla consegna del bene direttamente al Museo Criminologico, ovvero al diverso istituto che risulti assegnatario e designato, nel medesimo decreto, alla custodia, tutela e valorizzazione del reperto di valore culturale.

Diversamente, laddove dall’esame del corpo di reato, da parte delle autorità competenti, si giungesse alla conclusione che il reperto non rivesta alcun interesse culturale, questa Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione all’ufficio giudiziario competente, ai fini della sua vendita o distruzione ai sensi di legge.

Nel pregare le SS. LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici giudiziari interessati, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono i propri ossequi.

Roma, 18 maggio 2022

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo
 

[1] Che trovasi al Capo I – Restituzione e vendita di beni sequestrati – Titolo III – Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale – della Parte IV – Processi particolari – del Testo Unico.

[2] Secondo cui: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

[3] Trattasi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione Generale della Formazione dell’amministrazione penitenziaria.