Contributo unificato - Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 – determinazione del contributo unificato - Rif. prot. DAG n.247756.E del 7.12.2022
provvedimento December 15, 2022
Per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt.67 e ss. del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019, è dovuto il contributo unificato previsto, nella misura fissa di € 98,00, dall’art.13, comma 1 lett. b) d.P.R. n.115/2002, per i processi camerali e di volontaria giurisdizione. È altresì dovuto l’importo forfettario di cui all’art.30 del medesimo Testo unico.
Struttura di riferimento
Provvedimento 15 dicembre 2022 - Risposta a quesito posto sul canale filo diretto dal Presidente del Tribunale ordinario di Trapani - procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt.67 e ss. d.lgs. n.14/2019 – determinazione del contributo unificato
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente del Tribunale di Trapani
e, p.c.,
Al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo
Oggetto: risposta a quesito posto sul canale filo diretto dal Presidente del Tribunale ordinario di Trapani - procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt.67 e ss. d.lgs. n.14/2019 – determinazione del contributo unificato - Rif. prot. DAG n.247756.E del 7.12.2022
Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 247756.E del 7.12.2022, il Presidente del Tribunale di Trapani ha formulato un quesito relativo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (di
seguito CCII) di cui al d.lgs. n.14/2019.
Ha chiesto, in particolare, quale sia l’importo del contributo unificato da versare nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt.67 e ss. del CCII, allegando la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti emessa dal Tribunale di Trapani - Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento.
Per rispondere al quesito in esame, occorre premettere che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d’ora in poi breviter TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo unificato per “la procedura concorsuale” (art. 9), ne indica l’ammontare unicamente “per la procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5 [1]). Tale disposizione (determinativa del quantum) non è, pertanto, applicabile alla particolare procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in esame, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati.
Pertanto, posto che il TUSG non risulta essere stato aggiornato considerando le diverse procedure concorsuali introdotte, per la soluzione della crisi da indebitamento, dapprima dalla l. 27 gennaio 2012, n.3, quindi da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare, ora dal
nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, deve concludersi che il contributo unificato dovuto per la procedura in esame debba determinarsi attingendo ai princìpi generali fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Tale norma, oltre a prescrivere il pagamento del contributo unificato in misura fissa per alcune materie espressamente indicate (tra cui, come detto, non è contemplato il piano di ristrutturazione del consumatore), ai fini della sua determinazione individua essenzialmente due criteri, basati rispettivamente sul valore del processo e sulla natura del procedimento azionato.
Alla luce delle peculiarità e delle finalità del procedimento di omologazione descritto dagli artt. 67-70 CCII, questa Direzione ritiene che, nel caso di specie, il contributo dovuto debba essere determinato facendo ricorso all’art.13, comma 1 lett. b), d.P.R. n.115/2002, ossia nella misura fissa di € 98,00, sulla scorta di quanto appresso considerato.
Sotto il profilo formale, si rileva innanzitutto che la procedura di omologa attivata dal consumatore, per il tramite dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, sostanzialmente rinnova le previsioni dell’art. 12-bis, legge 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di procedimento di omologazione del piano del consumatore: tale procedimento, a termini del combinato disposto art. 12-bis, comma 5, e art. 12, comma 2, terzo periodo, legge n. 3/2012, avrebbe dovuto condursi secondo “gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, in quanto compatibili.
La struttura procedimentale particolarmente snella, già delineata dal precursore normativo di cui alla legge n. 3/2012, risulta ulteriormente deformalizzata nel testo del CCII, giacché l’art. 70 del Codice neppure prescrive che il tribunale (in composizione monocratica), fissi (necessariamente) udienza innanzi a sé, né contempla una costituzione in giudizio propriamente detta, dei creditori eventualmente controinteressati. Piuttosto, il contraddittorio (in senso lato) con i creditori si svolge, in prima battuta, in sede stragiudiziale, a cura dell’OCC (art. 67, comma 1); è d’altronde tale Organismo (ovvero, in mancanza, il professionista nominato dal Presidente del tribunale) che è legittimato a presentare la domanda di omologazione, non già il consumatore (art. 68, comma 1); non è, inoltre, necessaria l’assistenza di un difensore (art. 68, comma 1, ultimo periodo). Il piano di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma, ma deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67).
Anche all’esito del deposito della domanda innanzi al tribunale, è l’OCC che riceve, presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, le eventuali osservazioni dei creditori (art. 70, comma 3); all’esito, sentito il debitore, “riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie” (art. 70, comma 6).
Al tribunale è rimesso di verificare “l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano” (art. 70, comma 7) e all’esito, “risolta ogni contestazione”, di “omologare il piano” con sentenza soggetta ad eventuale trascrizione “a cura dell’OCC” (v. così Cass., 26 settembre 2022, n.28013, sez. I, in riferimento al piano del consumatore previsto dalla legge n. 3/2012: “il piano del consumatore è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale con una causa tipica consistente nella definizione della situazione di sovraindebitamento con finalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Il Tribunale in sede di omologa ha il sindacato sulla fattibilità giuridica del piano prospettato e nel caso specifico i giudici hanno rilevato - secondo un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo - la mancanza della causa concreta”).
L’omologazione non presuppone, pertanto, alcun voto né il raggiungimento di particolari maggioranze, in favore del piano del consumatore: piuttosto, in presenza di osservazioni da parte dei creditori sulla convenienza della proposta, il giudice può omologare il piano “se ritiene che
comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria” (art. 70, comma 9).
La connotazione della procedura appena descritta, e la possibilità di c.d. cram down (ossia di ristrutturazione forzata del debito del consumatore, pur in presenza di osservazioni dei creditori) lungi dal consentire una agevole assimilazione del procedimento ai giudizi contenziosi, evoca chiaramente i connotati qualificativi dei provvedimenti di omologa pronunciabili, dal giudice, in camera di consiglio e sede di volontaria giurisdizione [2]: nel caso in esame, il ricorso all’omologa (sia pure pronunciata con sentenza), e la possibilità della ristrutturazione forzata, pur in presenza di osservazioni dei creditori, pone in risalto la specifica finalità di tutela del consumatore, laddove sovraindebitato non per “colpa grave, malafede o frode” (art. 69, comma 1).
La conclusione in parola trova avallo positivo nell’art. 65 CCII (collocato tra le disposizioni di carattere generale riferibili a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alle successive Sez. II e III del Capo II), che al comma 2 prevede testualmente: “2. Si
applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”, ossia le norme di cui agli artt. da 26 a 55: tra esse spicca l’art. 47 comma 5, che esplicitamente richiama il modello procedimentale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.
La scelta risulta d’altronde coerente sia con l’efficacia rebus sic stantibus riconosciuta, anche in recenti pronunce giurisprudenziali, alla sentenza di omologazione (art. 70, comma 8), e al decreto di diniego dell’omologazione (art. 70, comma 10) [3], sia con l’esplicita previsione che
l’impugnazione avverso il decreto di diniego dell’omologa sia soggetta al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.[4], mentre la sentenza di omologazione è soggetta alla stessa impugnativa prevista per le sentenze con cui il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale o omologa il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione (art. 51).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, visto l’attuale contesto normativo, e impregiudicate future valutazioni alla luce di eventuali interventi del legislatore, di segno diverso, ovvero dei pronunciamenti della giurisprudenza sull’istituto in esame, deve ritenersi che, per la
procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt.67 e ss. del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019, sia dovuto il contributo unificato previsto, nella misura fissa di € 98,00, dall’art.13, comma 1 lett. b) d.P.R. n.115/2002, per i processi camerali e di volontaria giurisdizione.
È altresì dovuto l’importo forfettario di cui all’art.30 del medesimo Testo unico.
Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Palermo, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della
presente tra gli uffici del distretto.
Cordialità.
Roma, 15 dicembre 2022
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
Nota 1 ai sensi dell’art. 349 CCII (rubricato: “Sostituzione dei termini fallimento e fallito”): “1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.
Nota 2 In tal senso, v. Diritto processuale civile – Ed. XXVIII, Torino 2022, vol. IV.
Nota 3 Potendo la prima essere revocata nei casi di cui all’art. 72, e non precludendo il secondo la ripresentazione di un piano di ristrutturazione, ovviamente di contenuto diverso da quello ritenuto non meritevole di omologa, in presenza delle ulteriori condizioni soggettive di ammissibilità, di cui all’art. 69, comma 1, CCII.
Nota 4 In particolare, l’art. 70, comma 12, prevede che contro il decreto di diniego sia “ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50”; quest’ultimo, al comma 2 prevede espressamente: “si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile”.