Contributo unificato - Ricorso per cassazione proposto contro una pluralità di sentenze – Determinazione del contributo unificato
provvedimento June 15, 2018
Nel ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze, il contributo unificato deve determinarsi in base al valore complessivo delle sentenze impugnate, in applicazione dei principi generali del d.P.R. n. 115/2002 secondo cui il contributo unificato va commisurato al “valore della controversia”, secondo gli importi fissati dall’art. 13, commi 1 e 1-bis del medesimo d.P.R.
Struttura di riferimento
Provvedimento 15 giugno 2018 - Quesito in tema di contributo unificato in caso di ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze. Rif. prot. DAG 219078.E del 21.11.2017
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
( ex Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I – Affari civili interni)
Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
(rif. prot. 0022469/17)
Oggetto: quesito in tema di contributo unificato in caso di ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze.
Rif. prot. DAG 219078.E del 21.11.2017.
Sintesi dei quesiti
Con la nota in oggetto codesta Corte ha formulato un quesito volto a chiarire il criterio da seguire nella determinazione del contributo unificato in caso di ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze.
Nella nota sopra richiamata codesta Corte, premessa l’esistenza di “un pacifico orientamento sull’inammissibilità dell’impugnazione cumulativa proposta attraverso un unico ricorso avverso una pluralità di sentenze”, ha evidenziato che tale principio, “secondo la stessa giurisprudenza, incontra delle eccezioni, elencate nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3692/2009”. Nelle ipotesi in cui la Suprema Corte ha ritenuto possibile un unico ricorso contro più sentenze, resta dunque da stabilire quali siano “gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero di sentenze impugnato” (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 3692 del 16 febbraio 2009).
Codesta Corte, sulla base della suindicata decisione, riterrebbe “corretto calcolare il contributo facendo riferimento, per quanto attiene al valore della lite, a ciascuna delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione singolarmente considerate”.
Osservazioni
Come noto, l’articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 dispone che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.
Per quanto concerne il contributo unificato da versare per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, nel testo unico sulle spese di giustizia si rinvengono due specifiche disposizioni, e precisamente:
- 9, comma 1-bis, introdotto dall’articolo 37, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, in base al quale “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma l, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”;
- 13, comma 1-bis, in forza del quale “il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”.
Dalla lettura di tali norme si ricava, quindi, che il contributo unificato per i ricorsi da proporre dinanzi alla Corte di cassazione si determina in base ai criteri fissati dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis, del citato d.P.R. n. 115 del 2002.
L’articolo 14 del medesimo testo unico precisa poi che il contributo unificato deve essere versato dalla parte “che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati” (comma 1), come pure che il valore del processo è “determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi”, e “deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito” (comma 2).
Come noto, l’articolo 10 del codice di procedura civile, nell’individuare la competenza per valore del giudice, dispone che “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.
L’articolo 104 del codice di rito, rubricato “pluralità di domande contro la stessa parte”, prevede che “Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma”.
Orbene, sulla base dei principi generali fissati dalle norme sopra richiamate, nonché tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale in tema di contributo unificato con la sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 – ossia che “L’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha introdotto un nuovo regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un «contributo unificato» fissato secondo i due criteri, alternativi o concorrenti, della materia e della proporzione al valore della controversia…. Quanto alla determinazione del contributo, l’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia; nel secondo – disciplinato dal comma 6-bis del medesimo articolo – è stato adottato il criterio della differenziazione per materia; nel processo tributario – per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie – il successivo comma 6-quater stabilisce importi crescenti per scaglioni di valore delle liti” – si deve affermare che, nei limitati casi in cui è ritenuta ammissibile l’impugnazione di più sentenze con un unico ricorso, il contributo unificato debba essere commisurato al valore complessivo delle sentenze impugnate, nella misura risultante dalla “dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo”.
Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:
Quesito 1: se nel ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze sia corretto calcolare il contributo unificato facendo riferimento, per quanto attiene al valore della lite, a ciascuna delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione singolarmente considerate.
Risposta: nel ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze deve farsi riferimento ai principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, richiamati anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 9 marzo 2016, secondo i quali il contributo unificato è commisurato “al valore della controversia”, secondo gli importi fissati dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis del d.P.R. citato, e dunque, nel caso di specie, al valore complessivo delle sentenze impugnate.
Roma, lì 15 giugno 2018
Il Direttore generale
Michele Forziati