Contributo unificato - Ricorsi ex art. 669-duodecies c.p.c. – Attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – Pagamento del contributo unificato - Non è dovuto
provvedimento February 15, 2021
Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se - come nella gran parte dei casi - si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del solo contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio del 2002. Diversamente, ove dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia derivato un aumento di valore della causa, la parte opponente dovrà corrispondere il maggior contributo “integrativo” dovuto in relazione a tale maggior valore, ai sensi dell’art.14, comma 3, prima parte, d.P.R. cit.
L’opposto che si costituisce e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002). Diversamente, qualora l’opposto si costituisce nel giudizio il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale (ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio), e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato per intero, commisurato al valore della domanda.