Contributo unificato - Procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari – Pagamento del contributo unificato – È dovuto

provvedimento August 16, 2017

L’esenzione dal contributo unificato e dall’importo forfettario ex art. 30 del d.P.R. n. 115/2002, già prevista per gli Istituti Autonomi Case popolari dall’art. 33 del R.D. 1165/1938, è stata abrogata dall’art. 42 del d.P.R. 601/1973; parimenti è venuta meno l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 20 della tabella, allegato B, del d.P.R. 642/1972.

Pertanto, stante il principio di generale debenza del contributo unificato nel giudizio civile e di tassatività delle relative deroghe, in assenza di persistenti ipotesi di esenzione speciali, i predetti oneri sono dovuti nei relativi contenziosi, inclusi i giudizi volti al recupero dei canoni locatizi non pagati dagli assegnatari degli alloggi.


Struttura di riferimento

Provvedimento 16 agosto 2017 - Esenzione contributo unificato per le ALER


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Alla Direzione generale della ALER Varese
Via Monte Rosa 21 - Varese

e, p.c., all’Agenzia delle entrate
Direzione centrale normativa - Roma


Oggetto: esenzione contributo unificato per le ALER
Rif. prot. DAG n. 136223.E del 22.07.2016

Con mail del 22 luglio 2016 codesta Direzione generale ha chiesto chiarimenti in ordine all’assoggettamento ad imposta di registro degli atti giudiziari riferiti alle procedure intraprese per il recupero dei crediti relativi ai canoni abitativi non percepiti e ha trasmesso il relativo quesito posto dalla ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio.

In primo luogo occorre evidenziare che mentre nella mail sopra richiamata il quesito sembra riferirsi alla sola imposta di registro, nella nota della ALER si chiede, anche, se sia dovuto il contributo unificato e la marca da euro 27.00 per spese forfettizzate sui ricorsi depositati presso gli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di registro e le eventuali esenzioni, si fa presente che questa Direzione generale non ha competenza in tale materia che rientra, invece, nella competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario (introdotti con il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) nei procedimenti promossi dalle ALER (subentrate agli Istituti Autonomi Case Popolari - IACP) per il recupero dei canoni di locazione non pagati dagli assegnatari degli alloggi, si osserva quanto segue.

L’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che “E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”;

il successivo articolo 10, comma 1, del medesimo testo unico dispone che “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;

l’art. 18, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, afferma che “Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L’imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”;

l’articolo 30, comma 1, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia dispone che “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”;

l’articolo 33 del R.D. n. 1165 del 28 aprile 1932, Testo Unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, ha previsto che “Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all’art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro”;

l’articolo 42 del d.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, stabilisce che “1.Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.[2] Con la stessa decorrenza cessano di aver effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo.[3] Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime”;

l’articolo unico della legge n. 379 del 14 agosto 1974 – Norma interpretativa dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria – ha disposto che “L’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”;

l’articolo 66, comma 5, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, ha abrogato l’articolo 20 della tabella, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, che prevedeva l’esenzione dall’imposta di bollo per le società cooperative per case popolari ed economiche.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata emerge che per ogni giudizio civile è dovuto il versamento del contributo unificato e dell’importo forfettario, salvo le esenzioni previste da specifiche norme di legge.

L’esenzione prevista per gli Istituti autonomi case popolari dall’articolo 33 del r.d. n. 1165 del 28 aprile 1932 è stata abrogata dall’articolo 42 del d.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (che non si applica solo alle disposizioni contenute nell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533); inoltre, è venuta meno anche l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 20 della tabella, allegato B, del d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.

Ciò posto, questa Direzione generale ritiene che le ALER, già IACP, debbano versare il contributo unificato e l’importo forfettario previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo alcuna ipotesi di esenzione speciale.

Tale orientamento è peraltro confermato dalle “determine di pagamento” emesse dagli IACP per autorizzare il rimborso del contributo unificato pagato per l’iscrizione a ruolo generale di procedimenti contenziosi promossi dai medesimi istituti (si veda, ad esempio, la determina n. 95 del 6.10.2015 dello IACP di Caltanissetta: all. 1).

Roma, 16 agosto 2017

Il Direttore generale
Michele Forziati