Ausiliari del magistrato – Prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte ed agli ausiliari del magistrato

provvedimento February 10, 2021

Prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte ed agli ausiliari del magistrato – art. 131 comma 3 d.P.R. n. 115/02– Statuizione d’illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 217 dell’1.10.2019) – effetti su procedure definite, in cui l’onorario dei CTU e CTP di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stato già prenotato a debito o con procedura di recupero già avviata.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131 comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa (art.131, comma 1, cit. d.P.R. n. 115 del 2002); conseguentemente, l’ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie.

La non operatività della norma dichiarata incostituzionale va affermata anche con riferimento alle fattispecie anteriori alla pronuncia d’incostituzionalità, con salvezza dei giudicati

già formatisi e delle decadenze e prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità.

In ogni caso, l’individuazione dei limiti all’efficacia retro-attiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, con riguardo ai decreti di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato o dei consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato già emessi dal magistrato in data anteriore alla pubblicazione della predetta decisione, implica attività interpretativa rimessa al giudice, cosicché al magistrato spetta ogni valutazione dell’istanza del consulente che richieda il pagamento del suo compenso con anticipazione a carico dell’Erario, in luogo della prenota-zione a debito.


Struttura di riferimento