Servizi di cancelleria - Conservazione e custodia delle produzioni di parte nelle cause civili - tempistiche esigibili - regime ex art. 2961 c.c.

provvedimento April 14, 2021

I criteri di scarto degli atti processuali nelle cause civili devono tener conto della ratio di cui all’art. 2961 c.c., secondo cui i soggetti a cui siano stati affidati gli “incartamenti relativi alle liti” (tra cui si annoverano non solo le produzioni spontanee delle parti, ma anche i documenti acquisiti su impulso del giudice) restano esonerati dal “rendere conto” di detti documenti una volta decorsi tre anni dalla decisione o, in ogni caso, dal “termine” delle liti stesse. Pertanto, l’obbligo di conservazione di tali atti processuali sussiste per un pari lasso di tempo, non potendo rilevare diverse questioni di ordine logistico (ad es. carenza di spazio); quanto alla materiale dismissione dei fascicoli, si rinvia alle linee guida già elaborate dal Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione prodotta dagli uffici giudiziari (nota prot. DAG 105254U del 24 maggio 2018).  


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