Corpi di reato - Vendita di beni confiscati nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia - Competenza dell’Autorità giudiziaria procedente
provvedimento December 2, 2020
Con riferimento alla questione della competenza e delle modalità di vendita o di liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, soprattutto quando concernono immobili, aziende o quote societarie, si è ribadito -(analogamente a quanto già chiarito con nota prot. DAG n. 0229143U del 28.11.2019) - che in assenza di una norma regolatrice delle vendite dei beni immobili confiscati definitivamente non di competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’individuazione delle modalità esecutive da adottare nel caso concreto non può che dirsi riservata all’Autorità giudiziaria procedente.
Struttura di riferimento
Provvedimento 2 dicembre 2020 - competenza e modalità di vendita o di liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto II
Ns riferimento 027.003-001-3/20
Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Milano
Oggetto: Quesito urgente della Cancelleria Centrale Penale della Corte d'Appello di Milano al Ministero della Giustizia
In data 19.11.2020 è pervenuto a questa Direzione Generale il quesito indicato in oggetto, con cui il Presidente della Corte di Appello di Milano ha posto la questione della competenza e delle modalità di vendita o di liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, soprattutto quando concernono immobili, aziende o quote societarie.
Risulta opportuno ricordare che, con nota prot. DAG n. 0229143U del 28.11.2019, questa Direzione Generale ha risposto a quesito di analogo tenore, recante il seguente oggetto: “Quesito in materia di destinazione di beni immobili confiscati definitivamente non di competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, formulato dal Presidente della Corte di Appello di Roma in data 27.07.2018, prot. DAG n. 152945.E.
Più in particolare, premesso che con nota prot. DAG n. 5881.U del 28.11.2018 si coinvolgeva la Direzione generale della giustizia penale nella richiesta di accertamento della natura giuridica della confisca, quest’ultima, con nota prot. DAG n. 3118.ID del 19 maggio 2019, dopo aver ricostruito le linee generali dell’istituto della confisca (“qualificata ora come sanzione sui generis, ora come pena accessoria, ora ancora sanzione civile nel processo penale, rinvenendo in essa un carattere prevalentemente repressivo”) e, più in particolare, della cd. confisca allargata o per sproporzione (qualificata in prevalenza come “misura di sicurezza atipica”) e della confisca di prevenzione (qualificata anch’essa come misura di sicurezza ma che “prescinde dal procedimento penale e dalla condanna, bastando il mero indizio di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso”), ha evidenziato le diverse analogie esistenti tra tali ultime due misure, per le quali è prevista sia la devoluzione all’Agenzia nazionale dell’amministrazione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sia la possibilità di effettuare una confisca per equivalente (“di cui è indubbio il carattere sanzionatorio”).
All’esito di tale excursus, la Direzione generale della giustizia penale ha però concluso affermando che “non pare emergere una stretta interrelazione tra la natura giuridica della confisca e la disciplina applicabile in sede di esecuzione dell’ordine di definitiva ablazione dei beni immobili”, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
- “In primo luogo, se, a monte, la confisca può assumere diverse qualificazioni giuridiche, a valle, ai fini della soluzione della problematica segnalata dagli uffici giudiziari, deve osservarsi che la confisca determina, in generale, un unico esito, ovvero la devoluzione degli immobili a favore dello Stato (v. la conferma art. 2 nonies della legge 575/65, in tema di beni confiscati alla criminalità mafiosa). Le eccezioni alla regola sono espressamente previste dalla legge, ma non sono correlate alla natura giuridica del provvedimento, trattandosi, pur sempre, di ipotesi di confisca penale (…)”;
- “In secondo luogo, per quanto riguarda l’ulteriore diverso profilo della attribuzione delle competenze in materia di amministrazione e gestione dei beni confiscati, anch’essa appare il frutto di scelte legislative che prescindono dalla considerazione della natura giuridica dell’istituto. L’art. 65 D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, infatti, attribuisce, in via generale, all’Agenzia del Demanio la gestione dei beni confiscati (…)”;
- “Il comma 2 del citato art. 65 D.L.vo 300/99, contiene anche la seguente previsione: “l’agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio”. Proprio in tale contesto si inquadra la convenzione (richiamata dal Tribunale di Roma) che l’Agenzia del demanio ha stipulato con il MEF per la gestione degli immobili connessi a reati tributari”;
- “La scelta legislativa di istituire l’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) invece è sorta dalla necessità di gestire patrimoni ed aziende di notevole complessità sottratti alla criminalità organizzata e nei quali risultavano reinvestiti i profitti illeciti (…)”, nonché di assumere ogni decisione in merito alla destinazione dei medesimi beni.
Nella sopraindicata nota prot. DAG n. 0229143U del 28.11.2019, di risposta al quesito avanzato dalla Corte di Appello di Roma, questa Direzione Generale precisava con riferimento all’argomento che ci occupa: «in termini più generali:
- che, a norma dell’art. 13 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, “La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie”;
- che, a norma dell’art. 151 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, “ Se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. 2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all’avente diritto. 4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario…”;
- che, a norma del successivo art. 152, “ La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell’ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie (…)”;
- che il m. 11 febbraio 1997, n. 109 (recante il Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie), “si applica ai soggetti autorizzati in via generale all’esecuzione di vendita all’incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. È fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile” (art. 1); a norma del successivo art. 29, “Per qualsiasi altra vendita disposta dall’autorità giudiziaria e affidata per l’esecuzione all’istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo (…). Qualora il giudice dell’esecuzione ritenga di affidare l’incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o all’ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere l’intervento dell’istituto per l’espletamento di tutti gli atti preparatori all’incanto. Analoga prestazione potrà essere richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell’articolo 264 del codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato”.
Orbene, all’esisto della suesposta ricognizione sommaria del contesto normativo di riferimento, nonché in assenza di una norma regolatrice delle vendite dei beni immobili confiscati definitivamente non di competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’individuazione delle modalità esecutive da adottare nel caso concreto non può che dirsi riservata dall’Autorità giudiziaria procedente (che infatti, nelle ipotesi segnalate dal Presidente del Tribunale di Roma, ha, con l’ordinanza di vendita, talvolta fatto espresso riferimento a quanto previsto dall’art. 86 disp. att. c.p.p., così ritenendo applicabile tale normativa alla vendita di beni immobili, talaltra disposto che la vendita stessa avvenga “ai sensi di legge”).
Pertanto, non potendo questa Amministrazione in alcun modo invadere gli ambiti di competenza dell’Autorità giudiziaria (che agisce in piena autonomia e indipendenza), deve in conclusione affermarsi che, ove la cancelleria non ritenga sufficienti le indicazioni contenute nell’ordinanza di vendita, dovrà richiedere all’organo giudicante che ha emesso l’ordinanza stessa i chiarimenti o le disposizioni ritenute necessarie in merito alle modalità di svolgimento della vendita stessa».
Tanto si rappresenta non essendo intervenute modifiche normative idonee a modificare il quadro sopra tracciato.
L’occasione è gradita per porgere i saluti più cordiali.
Roma, 2 dicembre 2020
Il direttore Generale
Giovanni Mimmo