Contributo unificato - Procedimenti ex art. 54 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 – Determinazione del contributo unificato

provvedimento December 16, 2019

Il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. n.327 dell’8.6.2001 (come modificato dall’articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011), è determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1-bis dell’art. 13 (che prevede l’aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).


Struttura di riferimento

Provvedimento 16 dicembre 2019 - Segnalazione in merito al contributo unificato percepito nei procedimenti ex art. 54 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI 

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Milano
(vs. rif. prot. 4268/Pres/18)


Oggetto: Segnalazione in merito al contributo unificato percepito nei procedimenti ex art. 54 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001.
Rif. prot. DAG n. 22385.E dell’1.2.2018, n. 27300.E dell’8.2.2018, n. 33434.U del 16.2.2018, n. 38539.E del 22.2.2018 e n. 55785.U del 19.3.2018.
 

Con mail inviata al Gabinetto del Ministro e trasmessa a questa Direzione generale per competenza, un avvocato del foro di Milano ha segnalato orientamenti difformi adottati da alcuni uffici giudiziari riguardo alla determinazione del contributo unificato da versare nei procedimenti di “opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità” disciplinati dall’articolo 54 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 (come modificato dall’articolo 34, comma 37, lettera a), del d.lgs. n. 150 dell’1 settembre 2011), per i quali è competente la Corte di appello in unico grado.

Questa Direzione generale, proponendosi l’obiettivo di uniformare i vari orientamenti, ha avviato una interlocuzione con gli uffici coinvolti, tra i quali figura anche codesta Corte di appello che, con nota prot. 4268/2018, ha dichiarato di percepire per il procedimento in oggetto “il contributo unificato sulla base al valore della causa, ma di primo grado, e dimezzato ai sensi dell’articolo 13, co. 3, T.U. spese di giustizia, trattandosi rito sommario di cognizione”.


Ebbene, questa Direzione generale, con circolare prot. DAG n. 65949.U del 14 maggio 2012, ha avuto modo di chiarire che con il d.lgs. n. 150 del 2011 “il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei
seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.

L’indirizzo assunto da questa Direzione generale è stato confermato dall’Ufficio legislativo di questo Ministero, secondo il quale “le disposizioni previste dal d.lgs. n. 150 del 2011, che si occupano di definire, in chiave semplificatoria, le regole processuali applicabili ad alcune specifiche categorie di controversie (anche comprese nella volontaria giurisdizione) riconducendole ora al modello del rito ordinario di cognizione, ora al rito sommario di cognizione, ora al rito del lavoro, non sono idonee ad incidere in alcun modo sul contenuto precettivo dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 115 del 2002, che fissa l’importo del contributo unificato per i processi di volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito che li regola” (nota prot. LEG n. 7114.U del 7 agosto 2014).


In tale occasione l’Ufficio legislativo ha altresì opportunamente chiarito che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego) “è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio” e quindi “indipendentemente dal rito che li regola”.


Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si deve concludere nel senso che il contributo unificato da applicare al procedimento in esame è determinato in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1-bis dello stesso articolo (che dispone l’aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).

Roma, 16 dicembre 2019

Il Direttore generale
Michele Forziati