Contributo unificato - Giudizio di rinvio dinanzi al giudice di appello – Pagamento del contributo unificato – È dovuto
provvedimento May 14, 2018
Il giudizio che si svolge in riassunzione dinanzi alla Corte di appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione sconta il pagamento del contributo unificato determinato secondo i criteri individuati dal d.P.R. n.115/2002; tale giudizio, tuttavia, non può essere considerato “impugnazione” ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato, con la conseguenza che non si applicherà l’art.13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002.
Struttura di riferimento
Provvedimento 14 maggio 2018 - Quesito in materia di contributo unificato nei ricorsi in riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione per sentenze dei tribunali depositate prima dell’1.01.2012
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
(ex Direzione Generale della Giustizia Civile -Ufficio I – Affari civili interni)
Al sig. Presidente della Corte di Appello di Catania
(rif. prot. 9211 del 2.08.2017 e 13614 del 22.11.2017)
prot. n.146305 del 2.08.207
Oggetto: quesito in materia di contributo unificato nei ricorsi in riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione per sentenze dei tribunali depositate prima dell’1.01.2012
Sintesi del quesito
Con la nota in oggetto codesta corte d’appello ha proposto un quesito determinato da una richiesta formulata dall’avvocato Antonio Ciavola volta a chiarire se sia dovuta la maggiorazione del contributo unificato prevista per le impugnazioni dall’articolo 13, comma 1bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quando il procedimento dinanzi alla Corte di appello sia stato riassunto a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione.
L’avvocato non contesta il pagamento del contributo unificato che, infatti ha versato per il giudizio di appello riassunto, ma ritiene che non possa trovare applicazione l’articolo 13, comma 1bis, sopra richiamato, in quanto riferito alle sole impugnazioni che abbiano ad oggetto sentenze pubblicate dopo il primo gennaio 2012.
Osservazioni
Il quesito sopra rappresentato coinvolge due differenti aspetti del contributo unificato ed in particolare:
- pagamento del contributo unificato nelle ipotesi di riassunzione del giudizio;
- maggiorazione del contributo per le impugnazioni.
Per quanto concerne il primo dei due aspetti in esame deve rammentarsi che il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la circolare 13 maggio 2002, n. 3 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari), ha precisato che “il contributo si paga per ciascun grado d giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell’ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo”.
È di tutta evidenza, infatti, che, nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli artt. 295 e segg. c.p.c. che disciplinano dette fattispecie”.
Successivamente, questa Direzione generale, con nota del 29 settembre 2003, nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato dovuto in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l’esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.
Le circolari sopra richiamate hanno quindi inteso distinguere due diverse ipotesi di riassunzione:
1) riassunzione del giudizio in cui il processo riassunto riprende il suo corso, davanti al giudice originariamente adito, nel grado e nella fase in cui si trovava al momento della sua sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, (come peraltro si ricava dagli articolo 295 e ss. c.p.c., che disciplinano tali fattispecie), che non determina il pagamento di un nuovo contributo unificato (circolare n. 2 del 13 maggio 2002);
2) riassunzione nelle ipotesi c.d. “ordinarie” di incompetenza (circolare 29 settembre 2003) che determina l’instaurazione ex novo del giudizio di primo grado e il pagamento di un nuovo contributo unificato in base al principio sancito dall’articolo 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 in base al quale “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile...”
Il caso prospettato dall’Avvocato Ciavola, pur non rientrando in nessuna delle due ipotesi sopra elencate (trattandosi di giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione), può tuttavia essere assimilato, quanto alle conseguenze fiscali, alle ipotesi di riassunzione di cui al punto 2), che determinano quindi l’instaurazione di un nuovo giudizio ed il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato nella fase di rinvio e per meglio comprendere le ragioni poste a fondamento di tale affermazione si osserva quanto segue.
Il giudizio di rinvio c.d. “vero e proprio” si distingue per il carattere rescissorio del rinvio, per la sua autonomia e per la sua natura “chiusa” (Cassazione, sezioni unite, sentenza n.11844 del 5 aprile-9 giugno 2016).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 5901 del 18 giugno 1994; sent. 13833 del 18 aprile-23 settembre 2002; sent. n. 1824 del 28 gennaio 2005; sent. 11844 del 9 giugno 2016; sent. n. 10009 del 20 aprile 2017), “cassare con rinvio significa chiudere il giudizio rescindente, affidando il giudizio rescissorio <<ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata>> (art. 383, comma1, cod. proc. civ.) o, anche, <<al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato>> (art. 383, comma 2, cod. proc. civ.); il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701); in tale prospettiva, parlare di "autonomia" del giudizio del rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un'autonoma fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d'annullamento” (Cassazione, sezioni unite, sentenza n.11844 del 5 aprile-9 giugno 2016).
La Cassazione a sezioni unite, nella sentenza del 2016, sopra richiamata, ha poi chiarito che “dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 07 febbraio 2013, n. 2955; Cass. 09 marzo 2001, n. 3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti… con la conseguenza che sebbene “il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado (di norma, quello di appello), non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado…”.
Dalla lettura della citata sentenza emerge quanto segue:
- “la sentenza emessa in sede di rinvio non può considerarsi sostitutiva di quella cassata”;
- “il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione”;
- “la Suprema Corte è il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l'ottemperanza da parte del giudice del rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità”.
Così riassunte le caratteristiche del giudizio di rinvio c.d. proprio, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo "riferimento immediato" nel giudizio (rescindente) di cassazione”.
Ciò posto deve ritenersi che nell’ipotesi di riassunzione del giudizio, conseguente ad una pronuncia della Corte di Cassazione che “cassa con rinvio” (c.d. rinvio proprio), non appare corretto qualificare il giudizio che si svolge dinanzi alla Corte di appello, in qualità di giudice di rinvio, come “impugnazione”, di conseguenza, nella determinazione del contributo unificato, non è possibile applicare la maggiorazione prevista dall’art. 13, comma 1bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Il principio enunciato dalla Suprema Corte prescinde quindi dalla data in cui risulta essere stata emessa la sentenza oggetto di impugnazione; l’ipotesi esaminata dalla Cassazione nella sentenza n. 11844 del 2016, ha riguardato proprio un caso in cui nel corso dei diversi gradi di giudizio, il codice di procedura civile aveva subito ben due modifiche normative e si contestava sia il rito che le norme applicate dal giudice di appello. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che sulla base di quanto sancito a proposito del giudizio di “rinvio proprio”, “tale regola di impugnazione si applica anche quando — avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio — le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata”.
Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:
Quesito: se sia dovuto il contributo unificato previsto per le impugnazioni dall’art. 13, comma 1bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nelle ipotesi di riassunzione dinanzi alla Corte di appello, a seguito di rinvio c.d. proprio disposto dalla Corte di Cassazione.
Risposta: il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato.
Roma, lì 14 maggio 2018
Il Direttore Generale
Michele Forziati