Corpi di reato - Confisca per equivalente - Esecuzione ed adempimenti relativi all’attività di competenza del FUG
provvedimento June 18, 2026
L’individuazione dell’organo giurisdizionale competente per l’ esecuzione della confisca per equivalente di risorse non sottoposte preventivamente a sequestro nell’ambito di processi penali, in relazione ai reati commessi prima della Riforma Cartabia, è questione che esula dalla competenza di quest’articolazione ministeriale, trattandosi di materia di competenza dell’Autorità giudiziaria, che non si può valicare.
Ufficio competente
Provvedimento 18 giugno 2026 - Confisca per equivalente - Esecuzione ed adempimenti relativi all’attività di competenza del FUG- Rif. Prot. DAG n. 54450E del 13 marzo 2026
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Procuratore generale
Al sig. Presidente della Corte d’appello
di Ancona
Oggetto: Confisca per equivalente- Esecuzione ed adempimenti relativi all’attività di competenza del FUG- Rif. Prot. DAG n. 54450E del 13 marzo 2026
Con nota prot.n.1155/U/SDG/2026 del 12 marzo 2026, acquisita al prot. DAG n. 54450E del 13 marzo u.s., la Procura generale di Ancona ha sottoposto all’attenzione di quest’articolazione ministeriale la “prassi” adottata per l’esecuzione della confisca per equivalente disposta con sentenza di secondo grado riguardante denaro, beni, altra utilità nella disponibilità del condannato.
Tale modalità operativa si sostanzia:
- nella delega dell’adempimento al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria che eseguita la confisca trasmette gli atti all’ufficio affinché provveda all’iscrizione sul SICP (annotazione del numero FUG);
- nell’ emissione del modello D sulla piattaforma di Equitalia per il versamento allo Stato delle somme confiscate.
Ciò posto la Procura generale reputa che la “corretta implementazione del registro FUG dovrebbe competere all’Ufficio giudicante di secondo grado in quanto l’intervento della stessa sarebbe possibile solo nei casi residuali di avocazione” e prospetta i seguenti quesiti:
- se le annotazioni nel Registro FUG e l’emissione del modello D) competano alla Corte d’appello o alla Procura generale;
- nell’ipotesi in cui la competenza sia individuata nella Procura generale, poiché non appare possibile procedere direttamente all’annotazione nel SICP dell’avvenuta confisca, quale sia la procedura corretta da eseguire atteso che appare possibile solamente l’emissione del modello D) senza riferimento al numero FUG, ma solamente riportando il numero di RGNR.
L’ufficio precisa che la necessità di delucidazione attiene esclusivamente ai procedimenti instaurati e definiti antecedentemente all’entrata in vigore della riforma Cartabia d.lgs. n. 150 del 2022.
In merito alle questioni prospettate, giova ricordare le stesse erano state già sottoposte da codesto ufficio - con la nota prot. n. 957/U/ES021 del 9 marzo 2021, acquisita in pari data al prot. DAG. n. 50182[1]- all’attenzione di quest’articolazione ministeriale.
Questa Direzione generale aveva, con nota prot. DAG n. 84416U del 21 aprile 2021 (all.1), fornito i chiarimenti domandati.
In particolare, nella nota da ultimo richiamata si specificava: “il quesito prospettato volto ad ottenere indicazioni in merito all’Autorità giudiziaria che si debba ritenere competente alla individuazione dei beni da assoggettare a confisca per equivalente involgendo l’interpretazione di norme procedurali indirizzate all’Autorità giudiziaria medesima, e la cui applicazione è quindi riservata alla giurisdizione non potrebbe per ciò stesso ottenere risposta da questa Amministrazione. La questione risulta comunque risolta ormai da tempo in giurisprudenza. Omissis. Anche il quesito formulato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona involge, in effetti, delle questioni demandate alle valutazioni e dai poteri decisori dell'autorità giudiziaria, e sulle quali- pertanto-questa Amministrazione non ha titolo di interloquire. In altri termini l’impasse segnalata dalla Procura presso il Tribunale di Pesaro generata dalla declinatoria di competenza del tribunale ( secondo cui il provvedimento di confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e la sua esecuzione compete al pubblico ministero in forza al principio generale di cui all'articolo 655 c.p.p.) non può essere risolta tramite direttive indirizzate agli uffici di segreteria del Pubblico Ministero, ovvero agli Uffici di cancelleria del giudice trattandosi di applicazione di norme processuali di cui è destinataria in prima battuta l'autorità giudiziaria e la cui interpretazione ed applicazione è pertanto prerogativa di quest'ultima, utilizzando i provvedimenti ed eventualmente le impugnative consentite dall'ordinamento”.
Ciò posto nel confermare i principi già esplicitati nella nota prot. DAG n. 84416 del 21 aprile 2021, si evidenzia che trattasi di materia che esula dalle attribuzioni dell’amministrazione, e di questa Direzione generale nello specifico attenendo ad un ambito di competenza dell’Autorità giudiziaria che non si può valicare; ragione per cui sulle soluzioni prospettate da codesto ufficio , involgente l’individuazione dell’organo giurisdizionale competente in materia di esecuzione della confisca per equivalente di risorse non sottoposte preventivamente a sequestro nell’ambito di processi penali in relazione al reati commessi prima della Riforma Cartabia, questa Direzione generale non titolo di interloquire
Nei termini esposti va quindi data risposta al quesito in oggetto.
Si invitano le SS.VV a diramare la presente nota presso gli uffici del proprio distretto
Cordialità
Roma, 18 giugno 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda
[1] Il quesito era il seguente: “Se siano di competenza del servizio delle esecuzioni penali della Procura della Repubblica, o se siano di competenza della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo di confisca, le attività specificatamente esecutive del provvedimento stesso che, ovviamente, consistono nella concreta attuazione dell’effetto ablativo della confisca, con devoluzione al patrimonio dello Stato: versamento e/o iscrizione al fondo unico di giustizia delle somme e delle altre attività; amministrazione e/o liquidazione dei beni mobili ( comprese le aziende) o immobili sottoposti a confisca.”