Servizi di cancelleria - Corpi di reato - Iscrizione sul registro modello 42
provvedimento May 29, 2026
La registrazione dei beni in sequestro deve avvenire secondo quanto stabilito dalle circolari dell’11 giugno 2013 “Tenuta informatizzata dei registri penali - S.I.C.P.” e del 9 dicembre 2014 “Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di Iº e IIº grado e nelle indagini preliminari”.
Rientra tra le competenze degli uffici della Procura di procedere all’iscrizione dei beni in giudiziale custodia sul registro Modello 42previa verifica dell’avvenuta convalida del sequestro nei termini previsti dalla legge.
Struttura di riferimento
Provvedimento 29 maggio 2026 - Gestione Informatica in SICP dei beni in sequestro affidati in giudiziale custodia a terzi - Registro mod. 42 - Rif. Prot. DAG n.205933E del 30 ottobre 2025
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
Al sig. Presidente della Corte d’appello di Napoli
Al sig. Procuratore generale presso la Corte d’appello
di Napoli
E, p.c.
Al sig. Presidente del Tribunale di Napoli Nord
Al sig. Procuratore della Repubblica
di Napoli Nord
All’Ispettorato generale
Oggetto: Gestione Informatica in SICP dei beni in sequestro affidati in giudiziale custodia a terzi - Registro mod. 42. Rif. Prot. DAG n.205933E del 30 ottobre 2025
Con nota prot. n. 21811.U del 30 ottobre 2025 codesta Corte ha chiesto di chiarire quale sia la procedura corretta che gli uffici giudiziari devono osservare qualora la Procura della Repubblica competente “non iscriva sul SICP il bene in sequestro impedendo al Tribunale di alimentare il registro mod. 42”.
Tale istanza scaturisce da una informativa del Presidente del Tribunale di Napoli Nord che rappresenta che la Procura della Repubblica del locale tribunale effettua la registrazione informatica del bene in sequestro “a valle dell’apertura della posizione” da parte del tribunale, contrariamente a quanto stabilito dalle circolari dell’11 giugno 2013 “Tenuta informatizzata dei registri penali - S.I.C.P.” e del 9 dicembre 2014 “Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di Iº e IIº grado e nelle indagini preliminari”.
Segnatamente, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord nella nota, priva della data e del numero di protocollo, inviata al Presidente della Corte di Appello e allegata al quesito in esame, domanda di “chiarire, se nell’ipotesi di mancata iscrizione a Mod. 42 di beni sottoposti a custodia (onerosa e non) presso terzo da parte degli uffici della Procura della Repubblica competenti nella I fase su chi ricada l’obbligo di procedere alla suddetta iscrizione. Peraltro, non si può non sottolineare che stante il presupposto giuridico che, a giudizio di questo ufficio appare difficilmente contestabile, allo stato, è oggettivamente impossibile per gli uffici del Tribunale procedere alla suddetta iscrizione a Mod. 42 attesi gli insuperabili limiti informatici del registro SICP che non consentono l’iscrizione a Mod.42 di un bene in assenza di una preliminare iscrizione dello stesso da parte della Procura della Repubblica.
Codesta Corte, nel fornire riscontro al tribunale con nota del 30 ottobre 2025 indirizzata anche a quest’articolazione ministeriale, ha riepilogato le modalità operative adottate nel distretto, al verificarsi di siffatta anomalia, che si sintetizzano come segue: 1) Richiesta all'help desk con apposito ticket dell'apertura forzata della posizione registro modello 42 in SICP specificando le criticità nel campo delle annotazioni estese; 2) oppure apertura di un fascicolo cartaceo recante la relativa annotazione; 3) o infine sollecitare la Procura a procedere all'apertura della posizione in SICP, invitando il Presidente del Tribunale di Napoli Nord in presenza di una “prassi interpretativa unitaria ad uniformarsi a detta prassi fino ad eventuale e diversa disposizione del Ministero della Giustizia, al quale il quesito va comunque trasmesso”.
Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che, nel corso dell’ispezione ordinaria avvenuta presso gli uffici della Procura e del Tribunale di Napoli Nord, dal 23 maggio al 6 giugno 2023, relativa al periodo 1°gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, era già stata riscontrata e comunicata dall’Ispettorato[1] l’omessa annotazione da parte delle segreterie della Procura della Repubblica di Napoli Nord “nel SICP ab origine dello stato giuridico (cd sottoposto) del bene sequestrato” ed era stato evidenziato che la mancanza “determina l’impossibilità per la cancelleria del tribunale di fare nell’apposita partizione del SICP le annotazioni di competenza”.
Contestualmente l’Ispettorato, nella medesima relazione, aveva “raccomandato i capi degli uffici di valutare l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro formato da personale delle segreterie della Procura e delle cancellerie sia del GIP che del dibattimento penale affinché si proceda alla rettifica delle iscrizioni nei relativi registri partendo dalle annotazioni di competenza della Procura e completando quelle spettanti alle cancellerie degli uffici giudicanti invitando il Presidente del tribunale all’esito delle operazioni a trasmettere un rapporto circa le iniziative assunte e la regolarizzazione del servizio.
Successivamente, con nota prot. IGE n.2493.U del 4 marzo 2024, l’Ispettorato generale prendendo atto, a seguito di missiva del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del 14 novembre 2023 (acquisita al prot. IGE n.12061.E del 24 novembre 2023), dell’avvenuta regolarizzazione del servizio aveva provveduto all’archiviazione della procedura.
Tanto premesso, sulla complessa vicenda da cui scaturisce la richiesta di valutazione da parte del Presidente della Corte di appello di Napoli, appaiono necessarie alcune considerazioni.
Con la creazione del SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) si è costituita una piattaforma unica e interdipendente in cui i dati dei registri cartacei soppressi, elencati nella circolare dell’11 giugno 2013, sono collegati tra loro e devono essere annotati, in base alle specifiche competenze degli uffici, tempestivamente, affinché quelli successivi abbiano conoscenza dell’esistenza del bene in sequestro e dell’avvenuta registrazione nel modello 41 o 42.
L’inosservanza delle procedure indicate dalle circolari sopra richiamate e l’eventuale iscrizione da parte del tribunale in luogo della procura competente determinerebbe diverse criticità: a) il bene risulterebbe inesistente nella fase delle indagini, creando incertezze per la proposizione di eventuali istanze di dissequestro; b) in merito alle spese di custodia, la mancata rilevazione del bene determinerebbe difficoltà nell’individuazione del momento in cui ha avuto luogo il sequestro, e di quello successivo di affidamento del bene ai custodi giudiziali, con il rischio di un possibile aumento delle spese custodiali generato dall’ignoranza dell’esistenza del bene in sequestro[2]; c) in merito all’estrazione dei dati statistici attraverso SIRIS (Sistema Informativo Relazionale Interrogazione Sistemi), si osserva che tale portale è usato per monitorare i flussi giudiziari, analizzare il numero di reperti in carico e verificare l'efficienza degli uffici nella gestione dei corpi di reato; tramite SIRIS è possibile monitorare le c.d. "sopravvenienze" (nuovi sequestri) e le "pendenze" (beni ancora sotto sequestro senza una destinazione finale); è dunque evidente che l’omessa annotazione da parte della Procura ha effetti sul dato delle pendenze in carico all’ufficio giudiziario [3] .
Tanto premesso, giova rammentare all’Ufficio della Procura di verificare al momento dell’iscrizione della notizia di reato, ovvero prima dell’inserimento del bene sul SICP, se il sequestro sia stato o meno convalidato nei termini previsti dalla legge e solo successivamente provvedere all’iscrizione sul registro.
A conferma di ciò, infatti, nel Manuale Utente Portale Notizie di reato, Versione 9.19 del 27 giugno 2025 diramato dal Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - Direzione Generale per i Servizi Applicativi (pag. 114 e seg.) si fa espressamente riferimento nell’attività di inserimento dei dati sul SICP alla Cose già sequestrate, prevedendo l’annotazione della DATA ESECUZIONE SEQUESTRO.
Si conferma quindi per gli uffici di Procura l’obbligo di iscrivere il bene sul SICP osservando quanto sopra detto.
Per l’effetto, le modalità operative adottate dagli uffici giudiziari del distretto di Napoli, indicate in narrativa, per ovviare all’omessa iscrizione sono da intendere come eccezionali e volte a fronteggiare situazioni di emergenza.
Alla luce di quanto esposto, nel ribadire l’obbligatorietà dell’osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari richiamate in narrativa, si esorta l’ufficio della Procura della Repubblica e il Tribunale di Napoli Nord a provvedere ciascuno all’adempimento di propria spettanza nella materia oggetto del quesito.
Si invitano entrambi gli uffici ad eliminare celermente l’arretrato, ove esistente, mediante le annotazioni previste e la regolarizzazione del SICIP per quanto attiene ai registri modelli 41e 42.
Nei termini esposti va quindi data risposta al quesito in oggetto.
Si trasmette la presente, unitamente all’incarto ricevuto dalla Corte di appello di Napoli in data 30 ottobre 2025, all’ufficio dell’Ispettorato generale per i profili di competenza, ai sensi legge 12 agosto 1962, n. 1311, e succ. modifiche.
Si invitano le SS.VV a diramare la presente nota presso gli uffici del proprio distretto, garantendone il puntuale adempimento anche per i profili erariali connessi alle omesse, tardive, registrazioni.
Cordialità.
Roma, 29 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda
[1] Con nota prot. IGE n. 6062 del 7 giugno 2023.
[2] V. circolare del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 15 marzo 2006 sulla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2006)&facetNode_2=1_1(200603)&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC50842;
[3] Solo dopo l’iscrizione del c.d. sottoposto sul SICP si genera il numero di registro del modello 41 o 42 che, unitamente ai dati del bene, saranno visibili, dopo la trasmissione del fascicolo informatico tramite SICP, alle cancellerie GIP o dibattimentali.