Diritto di copia - Art. 269 bis TUSG – Rilascio copie informatiche Tribunale per i minorenni
provvedimento June 10, 2025
La disciplina di cui all’art. 269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.
Pertanto, dinanzi al tribunale per i minorenni, qualora sia chiesto il rilascio di copia informatica di atti e documenti e si proceda alla loro trasmissione tramite posta elettronica o PEC, il costo sarà pari ad 8 euro, come stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. n. 115/2002, da corrispondersi da parte del richiedente per ogni singola mail inviata, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.
Struttura di riferimento
Provvedimento 10 giugno 2025 - Diritti di copia nel processo penale artt.269 e 269-bis d.P.R. 115/2002 - chiarimenti - Rif. prot. DAG n. 104796E del 29 maggio 2025
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
m_dg_DAG.10.06.2025.0111883.U
Al sig. Presidente del Tribunale per i minorenni
di Bari
Con nota prot. n. 1763U del 29 maggio 2025, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, all’esito della circolare prot. DAG n.92153.U del 13 maggio 2025, in tema di diritti di copia nel processo penale diramata da questa Direzione generale, ha rappresentato che presso il Tribunale per i minorenni non è ancora in uso il fascicolo informatico nel procedimento penale e il relativo applicativo gestionale TIAP e, che non dispone di un archivio digitale degli atti penali.
L’ufficio ha quindi segnalato che “la trasmissione telematica degli atti presuppone una prodromica operazione di scansione degli atti pagina per pagina che non viene quantificata nel diritto forfettizzato, sicché in caso di scansione e trasmissione di un considerevole numero di pagine con conseguente dispendio di lavoro e di tempo da parte del personale di cancelleria si determinerebbe un sicuro pregiudizio ai danni dell’Amministrazione”.
Ha quindi chiesto di chiarire “se sono applicabili agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti minorili, di cui si sia richiesta copia e trasmissione telematica dal Tribunale per i Minorenni, le disposizioni relative ai diritti forfettizzati di copia di cui all’art. 269 bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.1 comma 815 della Legge Bilancio 2025, approvati dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207 e in quale misura.”
Tale il merito della questione, si evidenzia in via preliminare che il tema della digitalizzazione degli atti costituenti il fascicolo penale esula dal perimetro di competenza di questa Direzione, essendo stato affrontato dal Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati- che, come noto, con circolare del 30 luglio 2024 prot. DOG n. 29816.U, ha comunicato agli uffici giudiziari dislocati sul territorio l’avvio della procedura contrattuale di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari delle Corti d’appello (limitato alle sezioni penali), delle Procure della Repubblica e dei Tribunali. In particolare, nel contratto che è stato aggiudicato per lotti, si dispone che: “Fino al 30.06.2026 e comunque non oltre i 30 mesi, a partire dall’esecutività del contratto (Luglio 2024)”, si proceda alla digitalizzazione dei “Fascicoli giudiziari ibridi e cartacei delle Procure e delle sezioni penali della Corte di cassazione, delle Corti D’Appello e dei Tribunali”.
Tanto premesso, questa Direzione generale, rispondendo ad analogo quesito (v. nota prot. DAG n. 47858.U del 5/03/2025, pubblicata sul sito di questo Ministero al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC1446763), ha avuto modo di affermare, alla luce del complesso quadro normativo vigente, che “a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico, nel caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati trovi applicazione l’art. 269-bis d.P.R. n. 115 del 2002 omissis .
Deve pertanto rispondersi al quesito formulato confermando che, ogni qualvolta è richiesta una copia informatica di atti e documenti e, nel caso prospettato da codesto Ufficio, si proceda alla loro trasmissione tramite posta elettronica o PEC, il costo sarà pari ad 8 euro, come stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. n. 115/2002, da corrispondersi da parte del richiedente per ogni singola mail inviata, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.
Cordialità
Roma, 10 giugno 2025
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo