Diritto di copia - Art. 269 bis TUSG – Rilascio copie informatiche Tribunale per i minorenni

provvedimento June 9, 2025

La disciplina di cui all’art. 269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.
Pertanto, dinanzi al tribunale per i minorenni, qualora sia chiesto il rilascio di copia informatica di atti e documenti e si proceda alla loro trasmissione tramite posta elettronica o PEC, il costo sarà pari ad 8 euro, come stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. n. 115/2002, da corrispondersi da parte del richiedente per ogni singola mail inviata, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.”

 


Struttura di riferimento

Provvedimento 9 giugno 2025 - Diritti di copia nel processo penale artt.269 e 269-bis d.P.R. 115/2002 - chiarimenti - Rif. prot. DAG n. 99163.E del 21 maggio 2025


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile


m_dg_DAG.09.06.2025.0110612.U

Al sig. Presidente del Tribunale per i minorenni
di Milano

E, p.c.

Al sig. Presidente della Corte di appello
di Milano 

Oggetto: Diritti di copia nel processo penale artt.269 e 269-bis d.P.R. 115/2002 - chiarimenti - Rif. prot. DAG n. 99163 del 21 maggio 2025

Con nota prot.n. 553 del 21 maggio 2025, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, all’esito della circolare prot. DAG n.92153.U del 13 maggio 2025 in tema di diritti di copia nel processo penale diramata da questa Direzione generale, ha rappresentato che presso il Tribunale per i minorenni non è ancora in uso il fascicolo informatico nel procedimento penale e il relativo applicativo gestionale TIAP, per cui il personale procede alla scansione delle sentenze e dei verbali di udienza e alla loro archiviazione su OneDrive.

Ha quindi chiesto di chiarire “se per il rilascio di copie scansionate dal personale trasmesse via posta elettronica certificata, sia corretta l'applicazione degli importi di cui all'allegato 6 del d.P.R. n. 115/2002 senza la maggiorazione del 50% (art. 4 c.5 d.l. n.193/2009), o se invece si debba applicare il diritto forfettizzato di 8 € di cui all'allegato 8 per ciascuna trasmissione a prescindere dal numero delle pagine del documento”.

Tale il merito della questione, si evidenzia che questa Direzione generale, rispondendo ad analogo quesito (v. nota prot. DAG n. 47858.U del 5/03/2025, pubblicata sul sito di questo Ministero al seguente link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC1446763), ha avuto modo di affermare, alla luce del complesso quadro normativo vigente, che a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico, nel caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati trovi applicazione l’art. 269-bis d.P.R. n. 115 del 2002”.

Inoltre, anche la circolare citata da codesto Ufficio, nel richiamare espressamente la nota appena menzionata (v. pg.4), ha ribadito che la disciplina di cui all’art. 269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.

Deve pertanto rispondersi al quesito formulato confermando che, ogni qualvolta è richiesta una copia informatica di atti e documenti e, nel caso prospettato da codesto Ufficio, si proceda alla loro trasmissione tramite posta elettronica o PEC, il costo sarà pari ad 8 euro, come stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. n. 115/2002, da corrispondersi da parte del richiedente per ogni singola mail inviata, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.

Cordialità

Roma, 9 giugno 2025

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo