Contributo unificato - Nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, responsabilità genitoriale e procedimenti relativi alla prole - d.lgs. n.149/2022 e d.lgs. n.164/2024

provvedimento December 19, 2024

Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 ha introdotto agli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c. disposizioni dedicate alla crisi familiare (separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni).

Con il d.lgs. n.164 del 31 ottobre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.149”, è stata aggiornata la normativa in tema di contributo unificato per i procedimenti indicati, veicolata dall’art.13, comma 1, lett. a) e b) del testo unico delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002.

Restano tuttora vigenti i casi di esenzione e, in particolare: l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole, sia minorenne che maggiorenne; l’esenzione di cui all’art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74 “dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.