Spese processuali penali – trattamento in caso di ammissione a Patrocinio a spese dello Stato
provvedimento December 31, 2024
Massima:
In tema di recupero delle spese processuali nei confronti del condannati ammessi a patrocinio dello Stato, al fine di addivenire ad una omogeneità delle prassi degli uffici giudiziari sul territorio si ritiene di impartire le seguenti disposizioni:
- le spese elencate nell’art. 107 TUSG sono soggette al recupero solo in caso di revoca del patrocinio, e a prescindere dal titolo (condanna o assoluzione), perché si tratta di spese che lo stato si accolla in sostituzione dell’imputato non abbiente (comb. disp. artt. 107, 111 e 112 T.U.S.G.);
- lo stesso principio vale per le spese anticipate o prenotate per la parte civile ammessa al patrocinio, che si recuperano (a prescindere dalla sorte dell’azione civile di danno) solo in caso di revoca del patrocinio concesso alla parte civile (art. 108 T.U.S.G.);
- poiché l’art. 107 T.U.S.G. veicola una norma di spesa, come tale di stretta interpretazione, le spese diverse da quelle elencate nell’art. 107 T.U.S.G. si recuperano (per intero o in via forfettizzata) sempre (ossia a prescindere dall’ammissione ed anche in presenza di ammissione al patrocinio) in caso di condanna (art. 204-205 TUSG), mai in caso di assoluzione, ché altrimenti si violerebbe il principio di causalità, secondo cui le spese del processo non possono gravare sulla parte vittoriosa, che non vi ha dato causa;
- le spese forfettizzate sono recuperabili “secondo le disposizioni di cui alla parte III del d.P.R. n. 115 del 2002”, quindi solo in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, e (in sintesi) sono soggette allo stesso trattamento previsto per le spese enumerate all’art. 107 TUSG.
Struttura di riferimento
Circolare 31 dicembre 2024 - Spese processuali penali – trattamento in caso di ammissione a Patrocinio a spese dello Stato – Esito monitoraggio – Rif. Prot. DAG n. 246859U del 7 dicembre 2023
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO II -SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA PENALE
m_dg_DAG_31.12.2024.0266213.U
Ai sig.ri Presidenti delle Corti d’appello
E.p.c.
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
al Capo dell’Ispettorato Generale presso il
Ministero della Giustizia
Equitalia giustizia S.p.A.
Oggetto: Spese processuali penali – trattamento in caso di ammissione a Patrocinio a spese dello Stato – Esito monitoraggio – Rif. Prot. DAG n. 246859U del 7 dicembre 2023
1. Facendo seguito alle segnalazioni ricevute da diversi uffici giudiziari, questa Direzione generale ha avviato, con la ministeriale indicata nell’oggetto, un monitoraggio delle prassi adottate dagli Uffici giudiziari sul territorio, per il recupero delle spese processuali nei confronti del condannato che sia al contempo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tra i diversi atti di indirizzo diramati da questa articolazione ministeriale in tema, alcuni meritano di essere richiamati in questa sede.
Segnatamente:
con la circolare del 9 febbraio 2011 prot. DAG n. 17349U (consultabile sul sito ministeriale seguendo il percorso – home – strumenti – decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note) si è messo in luce che “...l'architettura normativa … non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 … e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto;
con la nota del 1° aprile 2019 prot. DAG n. 68946U, di risposta a quesito del Presidente della Corte d’appello di Palermo, si è evidenziato che: “… in caso di condanna di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Equitalia giustizia spa … non sarà tenuta a recuperare le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e le spese di spedizione della notifica degli atti se non nei casi stabiliti dagli articoli 111 e 112 del d.p.r. 115 del 2002; resta fermo però l'obbligo per l'ufficio procedente in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato di inviare ad Equitalia giustizia il decreto di revoca e ai sensi dell'articolo 114 comma 2 d.P.R. .. al fine di consentire a quest'ultima l'esatta quantificazione del credito da recuperare”.
Degne di nota, infine, le risposte ai quesiti dei Presidenti delle Corte di appello di Reggio Calabria e di Catanzaro.[1]
2. Questa Direzione generale ha partecipato dell’esito del monitoraggio, di cui di seguito si dirà, all’Ispettorato Generale presso il Ministero, con missiva prot. DAG n.233649U del 15 novembre 2024, in cui si è richiesto “di volere condividere il contenuto della nota, e comunque di esprimere il proprio autorevole intendimento in merito”.
In evasione della richiesta, l’Ispettorato Generale, con nota prot. IGE n. 12879U del 18 dicembre 2024[2] ha considerato quanto segue: “si ritiene che le conclusioni raggiunte da codesta Direzione generale, in punto di operatività pratica e di necessaria armonizzazione dei residui margini di difformità delle prassi osservate dai singoli Uffici sul territorio, debbono essere condivise […] Si resta, pertanto, in attesa delle organiche disposizioni che codesta Direzione generale, nell’ambito della propria competenza, vorrà impartire, alle quali si uniformeranno le attività di verifica del Corpo Ispettivo”.
Ciò posto, si restituiscono alle SS.LL. i risultati dell’indagine operata dalla Direzione e si forniscono le indicazioni conseguenti, per la massima diffusione tra gli Uffici interessati.
3. Con il monitoraggio attivato con la ministeriale del 7 dicembre 2023 sono stati posti i seguenti quesiti:
- quale sia il trattamento delle spese forfettizzate e delle altre spese diverse da quelle elencate all’art. 107 d.P.R. n. 115/2002 (es. spese di intercettazione), nel caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: se, in particolare, l’Ufficio proceda, o meno, al recupero di tali spese; in caso affermativo, se tali spese siano recuperate sempre, o solo in caso di condanna dell’imputato (benché ammesso al patrocinio);
- se, a seguito dell’invio, con nota mod B, del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, si sia riscontrato, nell’ultimo quinquennio, il mancato recupero, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., delle spese anticipate dall’Erario o delle spese forfettizzate, con specifica del numero e della natura dei casi riscontrati;
- se si sia riscontrato, nell’ultimo quinquennio, l’annullamento della partita di credito da parte di Equitalia giustizia S.p.A., per le spese non incluse nell’elenco di cui all’art. 107 d.p.r. n.115/2002 e inviate al recupero, con specifica indicazione delle voci di spesa interessate e delle ragioni dell’annullamento.
4. All’esito dell’indagine, cui hanno partecipato 148 Uffici giudiziari, di cui 24 Corti d’appello, 123 Tribunali ed un solo Ufficio del Giudice di Pace, si sono avuti i seguenti riscontri.
Per quanto attiene al primo quesito:
- Spese forfettizzate: 100 Uffici giudiziari hanno riferito di non procedere al recupero delle spese forfettizzate nei riguardi dell’imputato, finché perduri il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 48 Uffici hanno riferito di trasmettere gli atti ad Equitalia giustizia S.p.A., per il recupero, anche laddove perdurino gli effetti dell’ammissione al patrocinio (taluni a prescindere dalla presenza di condanna, altri solo in presenza di condanna[3]):
- Altre spese, non elencate all’art. 107 TUSG: 106 Uffici giudiziari hanno riferito di trasmettere gli atti ad Equitalia giustizia S.p.A. per il recupero, solo in presenza di condanna; i restanti 27 hanno riferito di inviare gli atti ad Equitalia indipendentemente dalla condanna dell’imputato; 14 hanno riferito di non trasmettere alcunché ad Equitalia giustizia.
Con riguardo al secondo quesito:
- alcuni Uffici hanno riferito di non poter fornire risposta, non essendo il dato estrapolabile dal registro SIAMM, ed hanno suggerito l’implementazione del registro con un estrattore automatizzato ad hoc, che consenta di rilevare l’evento della revoca dell’ammissione al patrocinio;
- la quasi totalità degli Uffici ha riferito di non avere riscontrato provvedimenti di revoca dell’ammissione; presso gli Uffici in cui è stata pronunciata la revoca dell’ammissione, si è riferito che Equitalia Giustizia S.p.A., opportunamente investita, ha provveduto ad avviare le spese al recupero.
In merito al terzo quesito:
- gli Uffici hanno riferito che Equitalia Giustizia, in presenza di imputato ammesso al patrocinio ed indipendentemente dalla natura delle spese (incluse o meno nell’art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002), annullerebbe la partita di credito subito dopo l’iscrizione con la seguente dicitura: “partita di credito annullata per insussistenza del credito imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato in data … senza pena pecuniaria”; in caso di contestuale condanna al pagamento della multa o dell’ammenda, Equitalia Giustizia aprirebbe la partita di credito soltanto per la pena pecuniaria e procederebbe con l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto non includendo le spese ad alcun titolo;
- gli Uffici hanno riferito di avere potuto tecnicamente estrapolare dal "SIAMM" solamente il numero delle partite di credito aperte in seguito a provvedimenti di condanna a carico di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il recupero delle spese forfettizzate; tali partite sono risultate annullate per insussistenza del credito ex art. 220 TU spese di giustizia ed eliminate dalle scritture.
5. Recuperabilità delle spese forfettizzate
Tali gli esiti del monitoraggio, la maggiore disomogeneità riscontrata investe il recupero (o meno) delle spese forfettizzate a carico dell’imputato ammesso al patrocinio giacché, come si è visto, i 2/3 degli uffici interpellati ha riferito di non procedere al recupero, sinché perduri il beneficio dell’ammissione, mentre 1/3 ha riferito di procedere al recupero anche a carico dell’imputato ammesso al patrocinio, e tra questi taluni sia in caso di condanna che di assoluzione, altri esclusivamente in caso di condanna.
Ciò premesso, questa Direzione intende impartire indicazioni agli uffici giudiziari sulla recuperabilità o meno delle spese in parola; a tal proposito, reputa opportuno precisare quanto segue.
Con la modifica dell’art. 205[4] del T.U. per effetto della legge n. 69 del 2009, e l’entrata in vigore del dm 10 giugno 2014 n. 124, è sorto il dubbio sulla recuperabilità delle spese forfettizzate a carico dell’imputato (condannato) ammesso al patrocinio.
Infatti, secondo il d.m. n. 285 del 2002, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali, tra le spese forfettizzate comparivano esplicitamente quelle relative al comma 3 lett. c) dell’art. 107 dpr 115 del 2002, sicché se ne concludeva la non recuperabilità in caso di ammissione al patrocinio; diversamente, il d.m. n.124/2014 non detta una regola esplicita per tali voci di spesa, sì da potersi accreditare che esse siano recuperabili (in caso di condanna) anche a carico dell’imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Tuttavia, vale richiamare la relazione illustrativa al dm 124 del 2014, (Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale) ove si legge: “[5]il regolamento dà attuazione all’art. 205 del testo unico sulle spese di giustizia come modificato dall’art.67, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69. L ‘art. 1 ribadisce quanto già stabilito dalla norma primaria, secondo cui le spese del processo penale anticipate dall‘erario - ad eccezione di quelle elencate nell’‘articolo 2 - sono recuperate nei confronti del condannato (sia esso l’imputato o il querelante nelle ipotesi di cui agli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale) in misura fissa. La tabella A del regolamento fissa a tale scopo le somme, distinte per tipologia di processo e grado di giudizio, che dovranno essere corrisposte da ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. Pertanto, a differenza del sistema previgente, che continua a operare solo per alcune categorie di spese, ciascun condannato è tenuto al pagamento di un importo forfettario, che costituisce la tariffa del processo. Per la determinazione degli importi di cui alla tabella A si è tenuto conto del costo medio del processo penale avanti al tribunale ordinario (i dati statistici contengono anche gli importi dei ricorsi relativi alle sentenze dei giudici di pace), individuato sulla base dei dati statistici in possesso del Ministero della giustizia, relativi agli importi complessivi delle somme anticipate dallo Stato per le tipologie di spesa per le quali è previsto il recupero in misura fissa forfettizzata. Tali importi, suddivisi per il numero complessivo degli imputati, hanno consentito di determinare un costo statistico medio di €. 17,37 per la fase requirente e di €. 39,69 per la fase giudicante. È stata così individuata una quota base minima, pari ad €. 60, per il calcolo della misura fissa relativa a ciascun grado di giudizio da recuperare nei confronti di ogni imputato condannato. Tale quota tiene conto anche delle spese, non presenti nei dati statistici di cui sopra, relative al decreto ministeriale 13 novembre 2002, n. 285, con il quale è stata stabilita la misura fissa dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti, nel processo penale, a richiesta d’ufficio”.
Stando alla relazione, attualmente le spese forfettizzate del processo penale rappresentano una voce unica, calcolata sommando al cd. costo “statistico medio” del processo le spese per diritti ed indennità di trasferta dell’ufficiale giudiziario e spese di spedizione per la notificazione degli atti.
Orbene le voci di spesa da ultimo nominate, in caso di ammissione al patrocinio, sono soggette a recupero “secondo le disposizioni della parte III del d.P.R. n. 115 del 2002”[6]; così come recita l’art. 204 TUSG; pertanto il presupposto del recupero consiste nella revoca del provvedimento di ammissione (art. 111 TUSG) che può avvenire d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo (se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli artt. 76 e 92: art. 112 comma 1 lett. d).
Correlativamente, nella relazione illustrativa al d.P.R. n. 115/2002, a margine dell’art. 107, è chiarito: “Il legislatore nel disciplinare gli effetti non ha distinto tra spese normalmente anticipate nel processo penale, indipendentemente dal patrocinio a spese dello Stato, e quelle che sono anticipate solo per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che gravano ordinariamente sulla parte privata (vedi come esempio lett. c) e d) della norma originaria, per gli ausiliari del giudice e per i testimoni). Non è possibile procedere a tale distinzione. La disciplina del recupero di tutto in caso di revoca è costruita come "sanzione" e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese ordinariamente anticipate e ripetibili (un revocato, anche se assolto, deve restituire tutto; per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti - vedi art. 111 (L))”
Le argomentazioni sopra riportate militano a favore della non recuperabilità delle spese forfettizzate nei riguardi dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, se non nel caso di revoca del beneficio.
In senso diverso potrebbero invocarsi alcuni arresti giurisprudenziali che sembrerebbero concludere per la recuperabilità delle spese forfettizzate anche a carico del (solo) condannato ammesso al beneficio (cfr. sentenza Corte di cassazione Sez. V. penale 29/11/2011, n. 44117; sentenza Corte di cassazione Sez. III penale 16/05/2017, n. 24114); tuttavia, da un lato tali decisioni non risultano specificamente riferite alla normativa in disamina, così come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, dall’altro non sembrano considerare il chiaro tenore dell’art. 204 TUSG.
6. In conclusione, alla luce degli esiti del monitoraggio sopra riassunto, si è riscontrata una discreta omogeneità tra le prassi adottate dai diversi Uffici giudiziari sul territorio.
Si ritiene pertanto di impartire le seguenti disposizioni agli uffici giudiziari
In sintesi:
- le spese elencate nell’art. 107 TUSG sono soggette al recupero solo in caso di revoca del patrocinio, e a prescindere dal titolo (condanna o assoluzione), perché si tratta di spese che lo stato si accolla in sostituzione dell’imputato non abbiente (comb. disp. artt. 107, 111 e 112 T.U.S.G.);
- lo stesso principio vale per le spese anticipate o prenotate per la parte civile ammessa al patrocinio, che si recuperano (a prescindere dalla sorte dell’azione civile di danno) solo in caso di revoca del patrocinio concesso alla parte civile (art. 108 T.U.S.G.);
- poiché l’art. 107 T.U.S.G. veicola una norma di spesa, come tale di stretta interpretazione, le spese diverse da quelle elencate nell’art. 107 T.U.S.G. si recuperano (per intero o in via forfettizzata) sempre (ossia a prescindere dall’ammissione ed anche in presenza di ammissione al patrocinio) in caso di condanna (art. 204-205 TUSG), mai in caso di assoluzione, ché altrimenti si violerebbe il principio di causalità, secondo cui le spese del processo non possono gravare sulla parte vittoriosa, che non vi ha dato causa;
- le spese forfettizzate - considerato quanto indicato in narrativa – sono recuperabili “secondo le disposizioni di cui alla parte III del d.P.R. n. 115 del 2002”, quindi solo in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, e (in sintesi) sono soggette allo stesso trattamento previsto per le spese enumerate all’art. 107 TUSG.
Si invitano le SS.LL. a diramare la presente a tutti gli uffici del proprio distretto.
Roma, 31 dicembre 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Nota del 5 marzo 2021 prot. DAG n. 47293U (Risposta a quesito del Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria) “..l’art. 107, ubicato nella parte III del testo unico (in tema di “patrocinio a spese dello Stato”), regola gli effetti dell’ammissione al patrocinio, disponendo che per suo effetto “alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario” e specificando al comma 2 la gratuità delle copie degli atti processuali, quando necessarie per l’esercizio della difesa, e, al comma 3, le voci di spesa “anticipate dall’erario” (ivi individuate, in elenco, dalla lett. a) alla lett. g). Tale norma deve leggersi - ai fini della ricostruzione della disciplina sul recupero per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - unitamente al successivo art. 111 del d.P.R. 115/2002, ai cui sensi “1. Le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2”: disposizione, quest’ultima, che sancisce la revoca del decreto di ammissione “1. (…) d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. 2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3”.Omissis Tornando dunque al quesito, dalla rilevante normativa emerge come, in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della recuperabilità delle spese si applichino le disposizioni dedicate della parte III del testo unico e come, in ogni caso, il recupero presupponga soltanto la revoca del provvedimento di ammissione, non essendo invece condizionata dalle modalità di conclusione del processo. In particolare, il recupero prescinde da una sentenza di condanna, configurandosi la revoca del beneficio per il solo venire meno (per carenza originaria o sopravvenuta) dei requisiti reddituali per la relativa ammissione, cosicché l’imputato risulti in grado di restituire quanto lo Stato abbia anticipato per garantirgli la difesa in giudizio. Anche nel caso contingente in cui la revoca intervenga dopo la definizione del processo (purché, ai fini della disciplina del recupero sopra citata, entro 5 anni da tale evento), per la legge è indifferente con quale modalità si sia concluso il giudizio (se, cioè, con condanna o con assoluzione dell’imputato), rilevando esclusivamente, ai fini del recupero, la carenza originaria o sopravvenuta dei presupposti reddituali. Da ciò discende che una pronuncia di condanna nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non revocato, non è di per sé dirimente perché non implica la recuperabilità delle spese, ai sensi degli artt. 107 e 111 del testo unico; di contro, un imputato ammesso e revocato resta soggetto al recupero, a prescindere dall’esito processuale, al pari dell’imputato ammesso e, in ipotesi, condannato, a cui il beneficio sia stato revocato entro 5 anni dalla definizione del processo, perché ciò che rileva in tali casi è la revoca in sé del patrocinio, basata sulla mancanza delle condizioni di reddito che vi avevano dato accesso. Quanto alla “misura” di tale recupero, la stessa - applicandosi la disciplina specifica degli artt. 107, 111 d.P.R. 115/2002 - non può che essere intesa in misura piena (e non “forfettizzata”), avuto riguardo cioè all’entità effettiva degli esborsi anticipati dall’erario, e in relazione a tutte le varie voci di spesa anticipabili, non potendosi consentire che l’imputato ammesso e revocato (anche con revoca sopravvenuta entro 5 anni dalla conclusione del giudizio) possa rifondere tali spese in misura inferiore a quella già versata dallo Stato.” Nota del 14 marzo 2022 prot. DAG n. 56590U (Risposta a quesito del Presidente della Corte di appello di Catanzaro): “..fino a quando non sopravvenga la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per originaria assenza o sopravvenuta perdita dei requisiti reddituali di cui agli artt. 76 e 92, testo unico), nessuna delle voci di spesa di cui all’art. 107, testo unico, può essere recuperata in danno dell’imputato ammesso al patrocinio, sia esso condannato omissis. Giova evidenziare che in caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Equitalia Giustizia S.p.A. non sarà tenuta a recuperare le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, né le spese di spedizione per la notifica degli atti, fermo l’obbligo, per l’ufficio procedente, in caso di revoca di ammissione a patrocinio a spese dello Stato dell’imputato, di inviare alla predetta società il decreto di revoca, per consentire a quest’ultima l’esatta quantificazione del credito da recuperare. Per quanto attiene invece alla “misura” de recupero da operare nei confronti dell’imputato, a seguito di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, applicandosi la disciplina specifica veicolata dagli artt. 107, 111 d.P.R. 115/2002, vi è a dire che esso dovrà avere necessariamente luogo per l’intero (e non in misura “forfettizzata”), avuto riguardo cioè all’entità effettiva degli esborsi anticipati dall’erario, non potendosi consentire che l’imputato non più ammesso al patrocinio a spese dello Stato (anche quando la revoca sia sopravvenuta entro 5 anni dalla conclusione del giudizio) debba rifondere tali spese in misura inferiore a quella effettivamente già anticipata dallo Stato”.
[2] Acquisita al Prot. DAG n.259722E del 18 dicembre 2024
[3] A titolo esemplificativo della prassi seguita dagli uffici giudiziari: “In presenza della condanna a qualsiasi pena pecuniaria nonché in presenza di qualsiasi spesa, questo Ufficio trasmette ad Equitalia Giustizia S.p.A. con Nota A gli atti trasmessi dalle cancellerie penali, nello specifico: Titolo Giudiziale, Foglio Notizie, Decreto di Ammissione al PSS a favore dell'imputato. Precisamente, questo Ufficio provvede sempre a trasmettere gli atti predetti ad EQG che provvede ad aprire e chiudere la partita di credito come da prassi di questo Ufficio. Tuttavia, nei casi sovrapponibili alla circolare del 2011, 7 febbraio 2011 prot. DAG n. 17349U, l’ufficio trasmette ad EQG il sotto-fascicolo processuale per il recupero di ciò che non è indicato nell'art. 107 d.P.R. 115/2002. Tenuto conto di quello che viene espressamente specificato e chiarito nella circolare sopra menzionata, trasmette al fine del recupero del credito (nonostante la presenza di un soggetto ammesso al PSS) gli atti necessari al fine del recupero e nei soli casi di condanna dell'imputato poiché nei casi di assoluzione non perviene a questo Ufficio nessun sotto-fascicolo da parte delle cancellerie penali”.
[4] Art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 in vigore dal 1 gennaio 2005 al 3 luglio 2009 stabiliva, ai commi 1 e 2, che: “Le spese del processo anticipate dall’erario sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazioni degli atti a richiesta dell’ufficio che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art 17 commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
Art.205 d.P.R. n. 115 del 2002 in vigore dal 4 luglio 2009 prevede ai commi 1 e 2 che: “Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
[5] Vedi nota prot. DAG n.25247 del 6 febbraio 2018
[6] Art. 111,112,114 tu n. 115 del 2002