Spese di giustizia - Materiale informatico

provvedimento November 28, 2024

Massime

il rimborso della spesa anticipata dal consulente d’ufficio per  l’acquisto, su preventiva autorizzazione del magistrato, del materiale hardware indispensabile all’esecuzione dell’incarico, laddove contemplato nel decreto di liquidazione dell’a.g. (c.d. provvedimento lordo emesso), si annovera tra le spese di giustizia e  soggiace ai principi stabiliti dal d.P.R. n. 115 del 2002;

è irrilevante, ai fini del pagamento dell’importo  dovuto  al consulente d’ufficio, che il materiale hardware sia già materialmente  acquisito al fascicolo d’ufficio, essendo sufficiente che l’importo lordo liquidato comprenda anche la voce e la causale relativa al rimborso delle spese anticipate dall’ausiliare.


Struttura di riferimento

Spese di giustizia. Materiale informatico– Quesito - Rif. Prot. DAG n. 219555E del 29 ottobre 2024

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Procuratore generale presso la Corte d’appello
di Bologna

Oggetto: Spese di giustizia. Materiale informatico– Quesito - Rif. Prot. DAG n. 219555E del 29 ottobre 2024.

Ill.mo Procuratore,

  1. con nota prot. n. 6890E del 29 ottobre u.s., questa Direzione è stata investita della questione inerente alle verifiche demandate al funzionario delegato ad operare sul capitolo 1360, in presenza di un decreto di liquidazione emesso in favore del consulente d’ufficio, che contempli, oltre alla quantificazione dell’onorario dell’ausiliare, anche il rimborso del costo del materiale hardware acquistato dal medesimo consulente (su preventiva autorizzazione del magistrato) per l’estrapolazione dei dati da allegare al fascicolo.

In particolare, secondo l’Ufficio mittente la questione non si porrebbe allorquando, nel decreto di liquidazione emesso a beneficio del consulente tecnico previamente autorizzato all’acquisto di hardware, il magistrato dia atto che il materiale in questione sia stato già concretamente allegato agli atti del fascicolo; diversamente, l’Ufficio chiede di chiarire se, ai fini del rimborso del costo del supporto hardware acquistato dal CTU, “possa essere ritenuta sufficiente” la specifica, nel decreto di liquidazione del magistrato,  che “il materiale hardware sarà acquisito agli atti, quale assunzione di impegno alla futura allegazione al fascicolo”; a tal proposito, l’Ufficio dubita della possibilità di procedere al pagamento in tutti i casi in cui nel decreto di liquidazione sia genericamente prevista la futura allegazione al fascicolo del materiale hardware acquistato dal consulente, e reputa che il pagamento possa aver luogo solo all’esito dell’effettiva acquisizione del supporto in parola, agli atti[1].

  1. Per fornire risposta al quesito, pare utile una breve premessa in ordine alle finalità e ai princìpi cui soggiacciono da un lato le spese di funzionamento, cui fa accenno la missiva[2], dall’altro le “spese di giustizia”, nello specifico sovvenute con le aperture di credito a valere sul capitolo 1360 del bilancio di previsione dello Stato.

In particolare, mentre le spese “di funzionamento” sono finalizzate allo svolgimento delle attività ordinarie della pubblica amministrazione, e si traducono prevalentemente in spesa corrente, le spese di giustizia, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 115 del 2002[3], configurano delle voci di costo o delle procedure di spesa originate dai processi penali e civili tenuti dall’autorità giudiziaria, nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

Ancora, giova ricordare sinteticamente i principi enunciati nel d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di spese del processo penale: esse sono anticipate dall’erario[4], si distinguono in spese ripetibili e non ripetibili[5]; infine nella Parte VII, Riscossione, Titolo I, Disposizioni generali, Capo I, Ambito di applicabilità e Capo II, Principi per il Penale sono indicate le modalità di recupero delle stesse[6].

  1. Ciò posto, vale osservare che il quesito fa riferimento ad una voce di spesa che, in quanto quantificata dal magistrato nel decreto di liquidazione emesso in favore del suo ausiliare/consulente tecnico, è annoverabile tra le spese di giustizia, essendo attinente alle attività processuali svolte dal consulente; anche volendo fare appello all’art. 70 d.P.R. n. 115 del 2002, non è dubbio che le Spese straordinarie, in quanto “ritenute indispensabili dal magistrato che procede” e soggette alle regole di cui agli artt. 168, 169, 170, 171, configurino delle spese di giustizia.

Soccorre inoltre il manuale esplicativo SIAMM, ove, alla pag. 27, si legge che è “il beneficiario a presentare la richiesta di liquidazione, ovvero l’elenco delle spese sostenute”; d’altronde, il sistema assegna all’istanza di liquidazione diversi stati, a seconda della fase del procedimento di spesa in corso:

  1. Provvedimento lordo emesso: è lo stato che l'istanza assume dopo che il giudice ha emesso il provvedimento di liquidazione, e in cui la cancelleria inserisce al SIAMM sia la data di liquidazione che l'onorario riconosciuto;
  2. Provvedimento lordo esecutivo: una volta effettuate le comunicazioni e le notifiche di rito, dalla data dell'ultima notifica o comunicazione decorrono i termini per la dichiarazione di irrevocabilità /esecutività del provvedimento lordo; la Cancelleria provvede ad annotare la data in cui il provvedimento di liquidazione è divenuto irrevocabile/esecutivo;
  3. Provvedimento netto pagato: terminate le fasi precedenti, il sotto-fascicolo contenete gli atti da anticipare a carico dell'erario è completo e può essere emesso il provvedimento netto di liquidazione che viene lavorato dall'Ufficio Spese di Giustizia, acquisendo direttamente da SDI, se dovuta, la fattura […] le pratiche da questo stato in poi passano nella disponibilità dell'Ufficio del Funzionario Delegato per i successivi adempimenti; il passaggio a questo stato e quelli successivi, ivi compreso il materiale accreditamento delle somme, sono comunicati tramite mail dai sistemi informatici SIAMM e SICOGE direttamente agli interessati.

Da quanto sopra, si conferma che ove il decreto di liquidazione emesso dal magistrato annoveri, tra le sue voci, anche il rimborso dei costi vivi anticipati dal consulente tecnico, tale voce, che confluisce nel lordo liquidato, è da considerare spesa di giustizia tanto quanto quella relativa all’onorario del consulente, sì da restare soggetta ai princìpi e al regime di recuperabilità indicati nel TUSG (art. 5).

Correlativamente, anche volendo assumere che si tratti di spesa straordinaria (pur sempre di giustizia) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 TUSG, e non di spesa di funzionamento, non può accreditarsi che la sua liquidazione costituisca un corrispettivo per l’acquisito del materiale alla proprietà dell’amministrazione (pena, se non altro, la sua irregolare imputazione contabile).

Piuttosto, giova ribadire che, quand’anche l’importo complessivo del decreto di liquidazione esprima la sommatoria dell’importo dell’onorario del consulente e l’importo dei costi anticipati dal consulente - ove il caso per l’acquisizione di materiale hardware su preventiva autorizzazione del magistrato - tale importo globale configura, a prescindere dalla causale delle singole voci, una spesa di giustizia da assolvere obbligatoriamente, indipendentemente dal fatto che nel provvedimento risulti specificato, o meno, che il materiale hardware sia confluito nel fascicolo processuale.

In breve, a parere di questa Direzione, ai fini del pagamento è irrilevante la specifica che il materiale acquisito dal consulente sia stato (o sarà in futuro) materialmente accluso al fascicolo d’ufficio, dovendosi avere riguardo all’importo lordo liquidato, ed essendo sufficiente che tale importo contempli anche la voce e la causale relativa al rimborso delle spese anticipate dall’ausiliare.

Nei termini esposti va data risposta al quesito in esame.

Roma, 28 novembre 2024

Cordialmente

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

 

[1] Nella nota si legge: “in attesa questo ufficio continuerà a disporre i pagamenti solo in esito alla dichiarazione di avvenuta acquisizione agli atti del procedimento”.

[2] “Qualora si tratti di “materiale di consumo fungibili” e in quanto risorsa strumentale per il funzionamento dell'ufficio, il relativo acquisto segue l'iter previsto dalla competente direzione generale (D.G. Risorse materiali e/o DGSIA)”.

[3] Art. 1 dpr 115 del 2002: “Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali”.

[4] Art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002

[5] Art. 5 d.P.R. n. 115 del 2002

[6] Artt. 200, 204, 205