Servizi di cancelleria - Imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui l’Agenzia delle entrate-riscossione è parte convenuta opposta

provvedimento October 30, 2024

Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono le impugnative proposte, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, in cui ADER è parte convenuta opposta, sono esenti dall’imposta di registro.

Di conseguenza, tali provvedimenti non devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la relativa tassazione.

Ad ogni modo, dalla lettura del provvedimento deve risultare che la controversia sia strettamente correlata alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo dall’agente della riscossione.


Struttura di riferimento

Procedure esecutive contro amministrazioni dello Stato-vincoli pignoratizi presso la Banca d’Italia - richiamo disposizioni impartite con circolare DAG 145935.U del 4.11.2013

 m_dg.DAG.30/10/2024.0220596.U

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile


Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

E, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo dell’Ispettorato Generale presso il Ministero
(rif. note IGE 8357.U del 2.08.2023 e 7126.U del 9.07.2024)

All’Agenzia delle entrate-Divisione Contribuenti
Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali
Settore consulenza- Ufficio consulenza imposte indirette


Oggetto: imposta di registro sui provvedimenti che definiscono i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in cui è parte Agenzia delle entrate-riscossione - circolare

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse segnalazioni in merito alla tassazione dei provvedimenti che definiscono i ricorsi ex art. 615 c.p.c. per impugnazione di ruoli esattoriali aventi ad oggetto cartelle di pagamento per la riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada in cui ADER sia parte opposta.

Tali provvedimenti, inviati all’Agenzia delle entrate per l’applicazione dell’imposta di registro, sono stati restituiti agli uffici giudiziari in quanto ritenuti esenti da tassazione.

Lo stesso Ispettorato Generale ha evidenziato che alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate hanno “formalmente restituito le sentenze di definizione dei giudizi di opposizione alle esecuzioni di cui prima, prive di imposta di registrazione”, con esplicito “invito, per il futuro, ad astenersi dagli ulteriori inoltri di analoghi provvedimenti”.

Considerato che il comportamento degli Uffici finanziari è parso in contrasto con la risoluzione n. 266 del 30 ottobre 2009 della Direzione centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle entrate, nonché con la circolare DAG 123044.U del 2009, questa Direzione generale ha proposto interpello all’Agenzia delle entrate, competente in materia di imposta di registro, ed ha invitato anche gli uffici giudiziari a proporre istanze di consulenza giuridica sul medesimo argomento.

A fronte di tali sollecitazioni, l’Agenzia delle entrate-Direzione Regionale della Campania, in riscontro ad una consulenza giuridica formulata da un ufficio giudiziario partenopeo, ha precisato con nota n. 0052084.03-09-2024.U (trasmessa a questa Direzione dal Presidente del Tribunale di Napoli) che per “le sentenze in cui è controparte Agenzia Entrate-Riscossione, scaturenti da ricorsi ex art. 615 c.p.c. per impugnazione di ruoli esattoriali aventi ad oggetto cartelle di pagamento, non sussiste l’obbligo di trasmissione per la registrazione”.

Tale regime di esenzione si ricava, a parere dell’Agenzia delle entrate, dal combinato disposto dell’art. 5 della Tabella allegata al TUR (rubricato “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva”), in forza del quale gli “Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; ...”, e dell’art. 66, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999 (rubricato “Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive”), secondo cui “Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo”.

Sulla base di tali norme, prosegue l’Agenzia delle entrate, “l’esenzione sancita dall’art. 66, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, si applica non solo agli atti esecutivi connessi all’attività di riscossione, ma è estesa anche alle sentenze rese nei giudizi relativi a tale attività, prevedendo un generale regime di esenzione dell’imposta di registro per tutti gli atti, compresi quelli giudiziari, della procedura di riscossione delle entrate, sia tributarie che extratributarie”.

Tale principio risulta ribadito dalla stessa Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate -Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali- nella consulenza giuridica 956-23/2023, in cui ha precisato che “stante l’ampiezza della formulazione delle previsioni esentative sopra esaminate, si ritiene che possano esservi ricondotti tutti i provvedimenti giudiziari relativi allo svolgimento dell’attività di riscossione delle imposte e tasse e alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, senza che incida, a tal fine, l’eventuale esito sfavorevole della controversia per Ader nonché la circostanza che il provvedimento sia emesso ai sensi dell’articolo 615 del c.p.c. nel giudizio promosso dal debitore”.

Ad ogni modo, il medesimo parere precisa che “Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 66 del d.lgs. n. 112 del 1999 appare, tuttavia, necessario che dalla lettura del provvedimento giudiziario si ricavi la stretta e inerente correlazione del pronunciamento rispetto alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo dagli agenti della riscossione.”

Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, i provvedimenti che definiscono i ricorsi ex art. 615 c.p.c. per impugnazione di ruoli esattoriali aventi ad oggetto cartelle di pagamento per la riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada in cui ADER sia parte opposta, sono esenti da imposta di registro e, di conseguenza, non devono essere trasmessi all’ufficio finanziario per la relativa tassazione.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Cordialità

Roma, 30 ottobre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo