Deposito dell’atto di impugnazione - ambito di applicabilità dell’art. 164 disp. att. c.p.p. e dell’art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002- Decreto ministeriale n. 217/2023
provvedimento November 12, 2024
L’art. 3 d.m. n. 217/2023 (“Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime) prevede la transizione al regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, secondo termini diversamente articolati a seconda dell’Ufficio giudiziario destinatario dell’atto da depositare;
Con particolare riguardo alle impugnazioni, allo spirare dei “termini di transizione al nuovo regime” indicati nel citato art. 3, la presentazione delle stesse da parte dei difensori dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica (ai sensi degli articoli 582, commi 1, 1-bis e 111-bis c.p.p.);
conseguentemente, le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG n. 60030U del 16 marzo 2023 e prot. DAG n.72622U del 4 aprile 2024:
- resteranno valide ed efficaci in tutti i casi di deposito dell’impugnazione effettuato con modalità non telematiche, tali per intese sia il deposito dell’atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata;
- non possano trovare applicazione in tutti i casi in cui l’impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il portale dei depositi telematici di cui all’art. 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli artt. 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. n. 44/2011 (sì come novellati dal d.m. n. 217/2023).
Struttura di riferimento
Provvedimento 12 novembre 2024 - Applicabilità dell’art. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell’impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante il Portale Deposito atti penali e mediante pec. Quesito- Rif. Prot. DAG n. 151176E del 18 luglio 2024
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Ancona
E.p.c.
Ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi
Oggetto: Applicabilità dell’art. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di obblighi di deposito di copie dell’impugnazione proposta e, in mancanza, di pagamento dei relativi diritti, con specifico riferimento alle impugnazioni presentate mediante il Portale Deposito atti penali e mediante pec. Quesito- Rif. Prot. DAG n. 151176E del 18 luglio 2024
Con nota prot. n. 5775U del 18 luglio u.s. codesta Presidenza ha segnalato, a questa Direzione, le ripetute rimostranze pervenute, al personale di cancelleria, dall’avvocatura locale, a fronte della richiesta di integrazione delle copie dell’atto di impugnazione.
Segnatamente l’avvocatura reputa che la norma di cui all’art.164 disp att. c.p.p. “non risulterebbe più essere in vigore, senza distinzione alcuna tra le diverse modalità telematiche di deposito del ricorso (Portale deposito atti penali o PEC)”; ragione per cui “non sarebbero nemmeno più esigibili in tali casi i diritti di copia previsti dall'articolo 272 d.P.R. n. 115 del 2002”; per cui codesta Presidenza chiede di chiarire “la perdurante applicabilità delle disposizioni” di cui agli artt. 164, 165-bis disp. att. c.p.p., art. 272 d.P.R. n. 115/2002, “con specifico riferimento alle diverse modalità di deposito telematico e, ove rilevanti, ai termini temporali applicabili in materia”.
In merito, giova ricordare che questa Direzione generale, con circolare del 27 gennaio 2023 prot. DAG n. 20475 (all.1), avuto riguardo alle modalità di presentazione dell’impugnazione nel “Regime intertemporale” definito dagli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022, aveva precisato:
“.. L'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, ha … differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore [..] La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso articolo 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernente il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all'art. 111- bis c.p.p.”.
Successivamente, questa articolazione ministeriale ha avuto modo di precisare con circolare del 16 marzo 2023 prot. DAG n. 60030U che la norma prescrittiva dell’integrazione documentale, di cui all’art. 164 disp. att. c.p.p. sia rimasta ultrattiva e quindi applicabile (a) nel periodo transitorio definito dagli artt. 87 e 87-bis d. lgs. n. 150/2022, nonché (b) in tutti i casi di presentazione dell’impugnazione in formato analogico (cartaceo) o tramite posta elettronica certificata.
Orbene, il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150/2022, alla cui entrata in vigore o alle cui disposizioni è stata correlata la conclusione del periodo transitorio, è stato adottato con il Decreto ministeriale del 29/12/2023, n. 217, recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».
Tale decreto, funzionale (come da articolo 1) a prescrivere “le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto”, modificando il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”) da un lato ha indicato i termini e le tempistiche per la transizione al “nuovo regime” di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, anche di impugnazione (art. 3), dall’altro ha esplicitato e confermato – ove occorresse – che la presentazione dell’impugnazione tramite posta elettronica certificata configura una modalità alternativa al deposito telematico, tale per inteso quello descritto dall’art. 111-bis c.p.p. e dall’art. 13-bis del d.m. n. 44/2011 (sì come modificato dal d.m. n. 217/2023), nonché operato tramite portale dei depositi telematici (art. 2, comma 1, lett. b-bis d.m. n. 44/2011, nella versione recentemente novellata).
In particolare, con l’art. 3 d.m. n. 217/2023 (“Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime”) si è previsto che:
- “Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale; b) Procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione” (comma 2);
- “Fermo quanto disposto dal comma 2, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1: a) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025” (comma 4);
- “A decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale” (comma 5);
- “A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche” (comma 8).
In breve, il periodo di transizione al regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (inteso come sopra) è stato diversamente articolato a seconda dell’Ufficio giudiziario destinatario dell’atto da depositare.
In particolare, i difensori hanno conservato la facoltà di procedere al deposito dell’atto con modalità non telematiche (ivi inclusa la trasmissione mediante posta elettronica certificata):
- fino al 31 dicembre 2024 per gli atti destinati agli uffici della Procura della Repubblica, della Procura Europea e del Tribunale ordinario (art. 3, comma 8);
- fino al 31 dicembre 2025 per gli atti destinati agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza (art. 3, comma 5);
- fino al 29 giugno 2025 per gli atti destinati alla Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte di Cassazione, e alla Corte di Cassazione.
Va da sé che, allo spirare dei “termini di transizione al nuovo regime” sopra indicati per tipologia di uffici, da un lato la presentazione delle impugnazioni dei difensori dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica (ai sensi degli articoli 582, commi 1, 1-bis e 111.bis c.p.p.), dall’altro potrà dirsi esaurito, per gli Uffici giudiziari cui applicabile il regime di obbligatorietà del deposito telematico, il regime transitorio delineato dagli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022.
Per quanto di interesse, deve quindi concludersi che le disposizioni già impartite, in materia di integrazione documentale degli atti di impugnazione, con le circolari prot. DAG n. 60030U del 16 marzo 2023 e prot. DAG n.72622U del 4 aprile 2024:
- siano tuttora valide ed efficaci in tutti i casi di deposito dell’impugnazione effettuato con modalità non telematiche, tali per intese sia il deposito dell’atto in forma cartacea, sia la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata;
- non possano trovare applicazione in tutti i casi in cui l’impugnazione sia stata effettivamente depositata con modalità telematica, ossia tramite il portale dei depositi telematici di cui all’art. 2, comma 1, lett. b-bis, nonché agli artt. 7-bis, comma 1, 13-bis d.m. n. 44/2011 (sì come novellati dal d.m. n. 217/2023).
Correlativamente, le cancellerie degli uffici del giudice impugnato saranno tenute a richiedere l’integrazione degli atti d’impugnazione non depositati tramite PST – Portale dei depositi telematici, fin quando la modalità non telematica di deposito resterà legittima e in facoltà dell’avvocato, e sarà stata effettivamente utilizzata, nel caso concreto; laddove invece il difensore, sia nel corso del periodo transitorio, sia perché tenutovi (allo scadere dei termini transitori sopra indicati), abbia presentato l’impugnazione mediante Portale dei depositi telematici, la normativa in tema di integrazione documentale dell’impugnazione, rimasta correlata alla presentazione non telematica dell’impugnativa, resterà inoperante ed inapplicabile.
In tal senso va risposto al quesito esaminato e, stante la rilevanza della questione, la presente nota viene divulgata a tutte le Corti di appello invitando la SS.VV. a diramarla agli uffici del distretto.
Cordialità
Roma, 12 novembre 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo