Magistratura onoraria - Esperti componenti dei tribunali per i minorenni e delle sezioni per i minorenni di corte d’appello – spettanza dell’indennità giornaliera di funzione di cui all’art. 1 del d lgs n. 666 del 1948 - abrogazione implicita della norma, per incompatibilità, ai sensi dell’art 15 preleggi

provvedimento October 29, 2024

Provvedimento DAG 0219517.U del 29.10.2024 - risposta a quesito della Corte d'appello di L'Aquila

 

Massima

- Agli esperti componenti il tribunale per i minorenni e le sezioni per i minorenni di corte d’appello, non spetta l’indennità giornaliera di funzione di cui all’art 1 del  d lgs n. 666 del 1948, trattandosi di norma venuta meno e abrogata implicitamente, ai sensi dell’art 15 delle preleggi, con l’entrata in vigore dell’art. 1, legge 978/1957;

- anche a seguito dell’abrogazione dell’intera legge n. 978/1957, ai sensi dell’art. 299 TU Spese di giustizia, non si è prodotta la reviviscenza della norma di cui all’art. 1, d.lgs. n. 666/1948, avendo il legislatore del TU Spese di giustizia previsto espressamente, all’art. 66, la regola di liquidazione attualmente vigente, esaustiva ed autosufficiente.


Struttura di riferimento

Risposta 29 ottobre 2024 a quesito – Indennità spettante ai componenti privati della sezione per i minorenni - Rif.: prot. DAG n. 146597.E dell’11.7.2024

m_dg.DAG.29/10/2024.0219517.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente della Corte di appello di
L’Aquila

Oggetto: Quesito relativo alla indennità spettante ai componenti privati della sezione per i minorenni - Rif.: prot. DAG n. 146597.E dell’11.7.2024

Con nota n. 10111/U del 10.7.2024 (acquisita DAG 146597.E dell’11.7.2024), la S.V. ha trasmesso a questa Direzione generale, per il tramite del dirigente amministrativo, il quesito formulato dal direttore amministrativo di codesta Corte, avente ad oggetto la spettanza, in favore dei componenti privati della sezione per i minorenni, della indennità introdotta dall’art. 1, d. lgs. 23.4.1948, n. 666 (Indennità giornaliera per i componenti privati dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minorenni), sul presupposto di avere partecipato ad alcune udienze del ruolo minorenni.

In particolare, nel quesito si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, “le udienze relative al ruolo della sezione per i minorenni, …, vengono sostituite dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc”, con la conseguenza che “venendo meno l’udienza” sorgerebbe “il dubbio sulla fondatezza delle richieste” dei predetti onorari.

1- Nel quesito viene preliminarmente richiesto “se l’attuale attività del componente privato possa essere qualificata quale esercizio delle funzioni assegnate dall’ordinamento giudiziario”.

2-Inoltre, ritenendo che il richiamo dell’art. 66 d.P.R. n. 115/2002 all’art. 4 d.lgs. 273/1989 sia funzionale esclusivamente a determinare per relationem l’indennità dei giudici onorari minorili, si chiede se tale indennità sia dovuta solamente in caso di “partecipazione ad una udienza (non sostituita da note scritte art. 127 ter cpc) ovvero per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni… (art. 1 d.lgs. 23/04/1948 n. 666)”.

3-Infine, in caso di accoglimento di quest’ultima ipotesi, si chiede di chiarire anche le modalità per l’attestazione dell’esercizio delle funzioni, necessaria per procedere all’eventuale emissione dell’ordine di pagamento.

Al riguardo, questa Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Quanto al primo quesito, si richiama l’art. 4, comma 2, R.D. 30.1.1941, n. 12, secondo il quale “appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari … gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni”.

Quanto al secondo quesito, questa Direzione Generale ha più volte chiarito (cfr. circolare DAG 71340.U del 30.3.2023, consultabile sul sito giustizia, tramite percorso home/come fare per/ Risposte operative agli uffici giudiziari/Risposte a quesiti in tema di Magistratura onoraria) che la trattazione cartolare di cui all’art. 127-ter cpc si debba considerare equipollente, a tutti gli effetti, all’attività svolta dalle parti in udienza, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di udienza di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. 273/1989; ne consegue che la predetta indennità spetti ai giudici onorari minorili sia che l’udienza venga trattata in presenza, sia nella ipotesi di cui all’art. 127-ter cpc.

Questa Direzione Generale osserva, inoltre, come l’art. 1 d.lgs. 666/1948 si debba considerare abrogato implicitamente, ai sensi dell’art. 15 preleggi (“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”), essendo il legislatore più volte intervenuto nella materia delle indennità dovute agli esperti componenti le sezioni dei minorenni, dettando una regolamentazione esaustiva ed autosufficiente, tale da non lasciare spazio applicativo alla norma previgente,

In particolare:

- dapprima, con l’art. 1, legge 978/1957, la liquidazione delle indennità degli onorari componenti le sezioni dei minorenni è stata agganciata a quella delle indennità dei componenti non togati delle corti d’assise (giudici popolari), col richiamo all’art. 36, comma 6, legge 287/1951;

- quindi l’art. 1 legge 978/1957 è stato modificato dall’art. 52, comma 44, legge 448/2001, con una disciplina altrettanto esaustiva ed autosufficiente (“Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici onorari del tribunale ordinario”);

- infine, sia l’art. 52, comma 44, legge 448/2001, sia l’intera legge 978/1957 sono stati esplicitamente abrogati dall’art. 299 d.P.R. n. 115/2002, senza potersi predicare la reviviscenza della normativa originaria (del 1948), avendo il legislatore del Testo Unico al contempo dettato - all’art. 66 - la regola di liquidazione attualmente vigente, dettando una disciplina per sé autosufficiente ed integralmente esaustiva (“Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273”).

In tal senso è utile richiamare la relazione illustrativa al d.P.R. n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ove, a margine dell’art. 66, è chiarito: “La norma tiene conto della modifica apportata alla legge del 1957 dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448/2001 ed esplicita - mediante il richiamo diretto - il rinvio alle indennità previste per i giudici onorari di tribunale”, senza considerare minimamente l’art. 1 d.lgs. 666/1948, evidentemente ritenuto già abrogato dall’art. 1, legge 978/1957.

Infine, in merito al terzo quesito, inerente alle modalità di attestazione dell’esercizio delle funzioni del giudice onorario minorile, è sufficiente richiamare la circolare DAG 71340.U del 30.3.2023, già sopra menzionata, ove si legge: “Con riferimento alle modalità di asseverazione dell’attività resa dal magistrato onorario all’esito della trattazione scritta, deve ritenersi … che sia sufficiente alla liquidazione un documento proveniente dall’Ufficio giudiziario, quale l’attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici, che asseveri tale meccanismo “sostitutivo” per il magistrato onorario, nel giorno di riferimento, dovendosi per contro escludere meccanismi auto-certificativi rimessi al medesimo magistrato. Sotto tale aspetto, merita ricordare che la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Automatizzati ha provveduto a rilasciare le modifiche evolutive necessarie all’inserimento, nei sistemi applicativi in uso presso gli Uffici giudiziari (SICID, Consolle del Magistrato) dei nuovi eventi quale l’udienza sostituita dalle note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.”.

Cordialità

Roma, 29 ottobre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo