Magistratura onoraria - Magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento confermati ai sensi e per gli effetti dell’art 29 d. lgs 116/2017 - apertura e gestione delle partite stipendiali –competenza delle RTS sul controllo degli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale - opzione espressa entro i trenta giorni dalla data del decreto di conferma - effetto retroattivo alla data del decreto ministeriale di conferma – opzione espressa oltre i trenta giorni dalla conferma - effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di trasmissione, alla competente RTS, del provvedimento recettivo del capo dell’Ufficio giudiziario

provvedimento August 6, 2024

Magistratura onoraria - magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021,  n. 234 - Istruzioni relative alla trasmissione alle RTS competenti di ogni documentazione e segnalazione correlate alla partita stipendiale dei magistrati onorari

Circolare DAG 0163500.U del 06.08.2024

 

Massime

-La prima apertura sulla piattaforma NoiPa delle partite stipendiali dei magistrati onorari confermati ai sensi e per gli effetti dell’art 29, d lgs 116/2017, avviene in via automatizzata, centralizzata e massiva a cura della Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia;

-Laddove, per singole posizioni, l’operazione massiva non sia andata a buon fine, il Ministero della giustizia comunica alle Ragionerie Territoriali dello Stato i dati dei singoli onorari confermati, necessari all’apertura delle relative partite;

- A seguito dell’apertura delle partite stipendiali, la gestione delle singole partite stipendiali è curata dalle Ragionerie territoriali dello Stato, competenti per le attività di pagamento degli stipendi del personale degli Uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

- Spetta alle Ragionerie territoriali dello Stato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio, la loro applicazione ovvero la sola applicazione diretta in caso di atti relativi alle altre, diverse vicende del rapporto di lavoro degli amministrati;

-Sono soggetti al controllo delle RTS, tra l’altro, i provvedimenti dei capi degli Uffici giudiziari relativi alla scelta dell’onorario circa il regime di esclusività/non esclusività, sia quando espressa oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla data del decreto di conferma, sia quando in variazione della scelta precedentemente espressa;

-L’esercizio dell’opzione entro i trenta giorni dalla data di conferma è recepito in fase di attivazione della partita stipendiale per mezzo dell’operazione automatizzata, centralizzata e massiva ed ha effetto retroattivo, agli effetti retributivi, previdenziali e fiscali, alla data del medesimo decreto di conferma;

- Diversamente, l’opzione esercitata dopo la scadenza del termine di trenta giorni oppure esercitata in variazione di una precedente, ha effetti retributivi, previdenziali e fiscali dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il provvedimento organizzativo del capo dell’Ufficio giudiziario sia trasmesso dal medesimo alla Ragioneria territoriale dello Stato competente.


Struttura di riferimento