Magistratura onoraria – giudici onorari di tribunale del c.d. contingente ad esaurimento in attesa di conferma e al contempo applicati ad altro ufficio del circondario - applicazione del trattamento di cui all’art. 32, comma 9, d lgs 116/2017 - documentazione da trasmettere all’Ufficio spese pagate – spese di trasferta

provvedimento July 22, 2024

Provvedimento DAG 0153324.U del 22.7.2024 - risposta a quesito della Corte d'appello di Campobasso

 

Massima:

- Ai fini della liquidazione e del pagamento delle indennità ai magistrati onorari del cd contingente ad esaurimento in attesa di conferma, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 116/2017 si applicano i previgenti criteri a cottimo “sino alla conferma di cui all’art. 29” dello stesso decreto;

- Nell’ipotesi in cui il magistrato onorario in attesa di conferma, in servizio presso il Tribunale, sia contemporaneamente applicato all’Ufficio del Giudice di pace dello stesso circondario, si applica l’art. 32, comma 9, d.lgs. 116/2017, per cui l’attività effettivamente prestata in qualità di giudice onorario di tribunale  va liquidata secondo i criteri di cui all’art. 4 del d. lgs. 273/1989,  mentre l’attività effettivamente svolta con le funzioni di giudice di pace   va liquidata secondo i criteri di cui all’art. 11 della legge 374/1991;

- Le attestazioni relative all’attività svolta devono essere trasmesse all’Ufficio spese pagate competente;

- Le spese di viaggio sostenute da un magistrato onorario chiamato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni in una sede diversa da quella in cui presta ordinariamente servizio, traendo titolo da provvedimenti organizzativi del Capo dell’Ufficio, non configurano “spese di giustizia” e non gravano sui capitoli di competenza della Direzione generale degli affari interni.


Struttura di riferimento

Risposta 22 luglio 2024 a quesito – Magistrati onorari in servizio in attesa di conferma di cui all'art. 29, d. lgs. 116/2017, destinati in applicazione ad altro ufficio ¬- trattamento indennitario e trasferte - Rif. prot. DAG n. 84299.E del 18.4.2024

m_dg.DAG.22/07/2024.0153324.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Campobasso

e, p.c. al sig. Presidente del Tribunale di
Larino

Oggetto: Quesito – magistrati onorari in servizio in attesa di conferma di cui all'art. 29, d. lgs. 116/2017, destinati in applicazione ad altro ufficio ­- trattamento indennitario e trasferte - Rif. prot. DAG n. 84299.E del 18.4.2024

1. Con riferimento all’oggetto, il funzionario giudiziario dell'Ufficio del Giudice di pace di Termoli, avuto riguardo alla categoria dei magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento non ancora confermati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, d.lgs. n. 116/2017, ha formulato a questa Direzione generale una serie di quesiti, relativi alla posizione di un gop in servizio presso il Tribunale di Larino applicato contemporaneamente presso l'Ufficio del giudice di pace di Termoli.

In particolare, il funzionario ha richiesto:

  1. quale sia il trattamento economico spettante al predetto gop per le funzioni svolte;
  2. se “nell'attestazione e comunicazione all'ufficio spese di giustizia” sia sufficiente indicare “soltanto le udienze svolte”, o sia necessario descrivere “l’intera attività giudiziaria (numero di sentenze, cancellate …)?” e se vada corrisposta l’indennità forfettaria di cui all’art. 11, comma 3, l. 374/1991;
  3. se spetti “l'indennità di trasferta chilometrica”.

Al riguardo questa Direzione generale rappresenta quanto segue.

2. In linea preliminare, è imprescindibile che si rammenti ancora una volta come questa Direzione Generale abbia prescritto, ormai da tempo, che i quesiti formulati dagli Uffici giudiziari siano inoltrati secondo via gerarchica, in modo da essere sottoposti al vaglio del Capo dell’Ufficio e, in caso di mancata risoluzione, al Capo dell’Ufficio sovraordinato, il quale procederà a rimetterli alla Direzione solo ove, all’esito delle verifiche presso gli altri Uffici del distretto, gli stessi non abbiano ancora trovato univoca e/o adeguata soluzione (cfr. circolare DAG n. 67455U del 14.4.2016).

2.1. Nondimeno, considerata la particolarità della questione e per puro spirito di collaborazione, con riguardo al primo e secondo quesito giova nuovamente ricordare che, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 116/2017, le modalità di liquidazione e pagamento delle indennità dei magistrati onorari in attesa di conferma, secondo i previgenti criteri a cottimo, debbono essere applicate “sino alla conferma di cui all’art. 29” dello stesso decreto. Pertanto, dopo la data del decreto ministeriale di conferma dell’onorario tali modalità non potranno essere ulteriormente applicate, essendo operante, in via integralmente sostitutiva, il regime retributivo di cui all’art. 29, commi 6 e 7, d.lgs. 116/2017 a seconda del regime prescelto dal magistrato onorario confermato.

Inoltre, trattandosi (come nel caso) di liquidare l’attività del magistrato onorario contemporaneamente investito delle funzioni sia presso l’Ufficio di servizio (Tribunale) sia (quale applicato) presso l’Ufficio del giudice di pace, si ritiene possa trovare applicazione l’art. 32, d.lgs. n. 116/2017 “Disposizioni transitorie e finali”, secondo cui (comma 9)

“Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti”.

Ciò posto, ai fini della liquidazione delle indennità dovute all’onorario, dovranno applicarsi i previgenti criteri a cottimo di cui all’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per l’attività effettivamente prestata in qualità di giudice onorario di tribunale, nonché i criteri di cui all’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 per l’attività effettivamente svolta con le funzioni di giudice di pace, con la conseguenza che dovranno essere trasmesse all’Ufficio spese pagate competente le relative attestazioni e comunicazioni.

2.2 in merito al terzo quesito, si osserva che le spese di viaggio sostenute da un magistrato onorario chiamato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni in una sede diversa da quella in cui presta ordinariamente servizio, traggono ragione e titolo in provvedimenti organizzativi del Capo dell’Ufficio,giustificati dalla necessità di sopperire a carenze di organico e ad assicurare adeguata funzionalità agli uffici giudiziari.

Ragione per cui, l’eventuale rimborso delle spese anticipate dall’onorario per le trasferte disposte con provvedimento organizzativo del Capo dell’Ufficio, non annoverandosi tra le spese di giustizia (quali quelle correlate e/o motivate dallo svolgimento del singolo, specifico procedimento), non grava su capitoli di competenza di questa Direzione, che non ha pertanto titolo a pronunciarsi a riguardo.

Ad ogni buon conto si evidenzia che la Direzione Generale del bilancio e della contabilità del DOG, nella nota DOG 283285.U del 7.10.2021, acquisita DAG 201275.E del 7.10.2021 ha condivisibilmente escluso che possa riconoscersi, nella fattispecie considerata, l’indennità di missione e/o di trasferta spettante al personale amministrativo e di magistratura, così come disciplinata dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836, in quanto la fattispecie è stata da tempo soppressa dall’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006).

Cordialmente

Roma, 22 luglio 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo