Magistratura onoraria – Magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 - liquidazione dell’indennità di cui all’art. 23 in favore di GOP addetto all’ufficio per il processo ed impiegato nelle attività di cui all’art. 10 stesso d. lgs. - liquidazione dell’indennità all’80%

provvedimento July 22, 2024

Provvedimento DAG 0153313.U del 22.7.2024 - risposta a quesito della Corte d'appello di Catania

 

Massima:

- Al gop addetto all’ufficio per il processo e impiegato, nel primo biennio, nelle attività di cui all’art. 10 d.lgs. 116/2017 è dovuta l’indennità di cui art. 23, comma 3, stesso decreto nella misura dell’80%;

- L’indennità di cui all’art. 23, comma 2 può essere liquidata al 100% esclusivamente quando l’onorario addetto all’ufficio per il processo, scaduto il biennio di cui all’art. 9 comma  4, sia stato investito delle funzioni giurisdizionali, in misura prevalente rispetto agli altri compiti assegnati.


Struttura di riferimento

Risposta 22 luglio 2024 a quesito – Irregolare redazione degli ordini di liquidazione in favore di un gop, immesso in servizio successivamente alla entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, addetto all'ufficio per il processo che svolge attività di cui all'articolo 10 stesso decreto.- Rif.: prot. DAG n. 80110.E del 12.4.2024

m_dg.DAG.22/07/2024.0153313.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catania

Oggetto: Quesito – irregolare redazione degli ordini di liquidazione in favore di un gop, immesso in servizio successivamente alla entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, addetto all'ufficio per il processo che svolge attività di cui all'articolo 10 stesso decreto.- Rif.: prot. DAG n. 80110.E del 12.4.2024

Con nota n. 836 del 17.1.2024 (trasmessa a questa Direzione generale con nota DOG 88972.U del 12.4.2024 della Direzione generale del Bilancio, nonché acquisita con prot. DAG 80110.E del 12.4.2024), il Dirigente amministrativo di codesta Corte chiede istruzioni in merito alla corretta liquidazione delle indennità dovute ad un gop, immesso in servizio successivamente alla entrata in vigore del d. lgs. 116/20127, addetto all'ufficio per il processo e impiegato nelle attività di cui all'articolo 10 stesso decreto.

In particolare, viene segnalato il mancato pagamento di alcune fatture elettroniche emesse dal gop, a causa delle irregolarità riscontrate a carico degli ordini di liquidazione: segnatamente, al gop sarebbe stata liquidata, per il periodo dal 22 settembre 2021 (data di nomina) al 22 marzo 2023, l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, d. lgs. 116/2017 nella misura del 100% e non nella misura del 80%, così come previsto dal comma 3 dello stesso articolo; inoltre, si riferisce che nonostante la comunicazione al gop delle corrette modalità di liquidazione, questi avrebbe comunque continuato ad emettere le fatture per un importo pari al 100% dell’indennità.

Al riguardo, preme rammentare come questo Ufficio abbia più volte avuto modo di prescrivere che i quesiti formulati dagli Uffici giudiziari siano inoltrati seguendo la via gerarchica, in modo da essere sottoposti al vaglio del Capo dell’Ufficio, il quale procederà a rimetterli alla Direzione solo ove, all’esito delle verifiche presso gli altri Uffici del distretto, gli stessi non abbiano ancora trovato univoca e/o adeguata soluzione (cfr. circolare DAG n. 67455U del 14.4.2016).

D’altronde questa Direzione Generale, investita della gestione finanziaria del capitolo di spesa 1362, ove sono allocati gli stanziamenti destinati alle indennità previste dalla legge per l’attività svolta dalla magistratura onoraria, non è titolata ad assumere decisioni spettanti al prudente apprezzamento dei Capi degli Uffici.

Nondimeno, per scrupolo di collaborazione e fatte salve le più puntuali prescrizioni che il Capo dell’Ufficio vorrà adottare, si è dell’avviso che l’indennità possa essere liquidata nella misura del 100% (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 116/2017) esclusivamente quando l’onorario addetto all’ufficio per il processo sia stato anche investito delle funzioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 116/2017, dopo la scadenza del biennio di cui all’art. 9, comma 4, stesso decreto, e purché l’esercizio della funzione sia prevalente rispetto agli altri compiti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, stesso testo di legge (“Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di cui al comma 3, l'indennità fissa è corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attività svolti in via prevalente”).

Cordialmente

Roma, 22 luglio 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo