Spese di giustizia - Recupero delle spese in caso di improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c. con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato
provvedimento September 23, 2024
Nel caso di declaratoria d’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., quando l’appellante sia ammesso al patrocinio a carico dello Stato, il recupero delle spese deve avvenire secondo i principi fissati dall’articolo 134, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Struttura di riferimento
Provvedimento 23 settembre 2024 - Quesito in ordine al recupero delle spese nei procedimenti definiti con declaratoria di improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. in cui una o più parti appellanti siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato - Rif. Prot. DAG 126468.E del 13.06.2024
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
Al sig. Presidente della Corte di appello di
Catania
Oggetto: quesito in ordine al recupero delle spese nei procedimenti definiti con declaratoria di improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. in cui una o più parti appellanti siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato - Rif. Prot. DAG 126468.E del 13.06.2024
Con nota prot. 9744 del dell’11.06.2024, codesto Presidente, richiamando la nota del Dirigente amministrativo della medesima corte, ha chiesto di chiarire se si possa procedere al recupero delle spese processuali, in forza dell’articolo 134 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso di declaratoria d’improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c., quando l’appellante sia ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
In particolare, codesto Presidente chiede se, nel caso in esame, la cancelleria, a fronte della “condanna dell'appellante, ammesso al patrocinio a Spese dello Stato, al rimborso in favore degli appellati delle spese processuali del giudizio di appello per compensi all'avvocato oltre al rimborso forfettario, debba poi procedere al recupero nei confronti della parte ammessa al beneficio”.
In queste ipotesi, riferisce codesto Presidente, “i riscontri pervenuti dagli interpellati Uffici del distretto non si sono palesati risolutivi. La maggior parte degli uffici interpellati non ha avuto casi analoghi a quello oggetto della presente nota. Qualche ufficio, invece, ritiene che le ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. rientrano nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 134 T.U. Spese di Giustizia” che disciplina la rinuncia all’azione e l’estinzione del giudizio.
Inoltre, il Dirigente amministrativo di codesta Corte chiede di chiarire se siano da considerare a carico dell’erario anche le spese che la parte appellante (ammessa al patrocinio) sia stata condannata a rifondere, alla controparte appellata (vittoriosa, non ammessa al patrocinio).
Ciò posto per rispondere ai quesiti in esame si osserva quanto segue.
Come noto, l’articolo 134 del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina il recupero delle spese processuali quando non sia possibile esperire la riscossione nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
Con riguardo all’ipotesi prospettata da codesto Presidente, relativa cioè al recupero delle spese sostenute dallo Stato per la parte appellante ammessa al patrocinio, in caso di declaratoria d’improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c., soccorre l’opinione della dottrina secondo cui l’improcedibilità dell’appello si configura alla stregua di “una particolare forma di estinzione del giudizio per inattività delle parti”.
Tale fattispecie di “estinzione” del giudizio, che consegue ope legis alla declaratoria di improcedibilità dell’appello, a parere di questa Direzione generale deve ritenersi residuale e quindi ricompresa nella previsione del comma 5 dell’art. 134, secondo cui “Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito”.
Difatti, non ricorrono le condizioni per inferire, dalla mancata comparizione del difensore dell’appellante, un negozio (abdicativo) di rinuncia all’azione, che è disponibile alla sola parte rappresentata e non si annovera tra le facoltà conferite al difensore nella procura alle liti (art. 83 c.p.c.), occorrendo allo scopo un mandato (sostanziale) ad hoc, con conseguente impossibilità di applicare l’art. 134, comma 2, cit.
Allo stesso modo, la fattispecie in esame non può ritenersi regolata dal comma 4, cit. art. 134, che piuttosto si riferisce al recupero nei riguardi della parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio, nei casi di estinzione o di rinuncia agli atti.
Di conseguenza, questa Direzione generale ritiene che si possa procedere al recupero delle sole spese prenotate a debito, solidalmente, nei confronti di tutte le parti processuali in forza del disposto dell’art. 134, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Per quanto concerne il quesito formulato dal Dirigente amministrativo di codesta corte, in merito alla condanna ex art. 92 c.p.c. della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, si rammenta, così come specificato anche sul sito del Ministero della giustizia nella pagina dedicata al patrocinio a carico dello Stato nei processi civili e amministrativi (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/patrocinio_a_spese_dello_stato_nei_giudizi_civili_e_amministrativi) che “L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012)”.
Cordialmente
Roma, 23 settembre 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo