Servizi di cancelleria - Ammissione al gratuito patrocinio e trasmissione atti ad altro ufficio per ragioni di competenza

provvedimento August 23, 2024

Nell’ipotesi di trasmissione degli atti, per ragioni di competenza, dal tribunale ordinario al tribunale per i minorenni, esula dalle attribuzioni di questa Direzione generale di individuare il giudice competente ad emettere il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore dell’imputato minorenne, ammesso al patrocinio dal giudice a quo, trattandosi di questione che investe le condizioni e i presupposti di esercizio della giurisdizione.


Struttura di riferimento

Risposta a quesito - Ammissione al gratuito patrocinio e trasmissione atti ad altro ufficio- Quesito- Rif. Prot. DAG n. 110294.E del 23 maggio 2024

 m_dg.DAG.23/08/2024.0170972.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE


Al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo

Oggetto: Ammissione al gratuito patrocinio e trasmissione atti ad altro ufficio- Quesito- Rif. Prot. DAG n. 110294.E del 23 maggio 2024
 

Ill.mo Presidente,

  • 1. Con nota prot.n. 9844 del 23 maggio u.s. la S.V. ha trasmesso il quesito[1] ricevuto dl Tribunale per i minorenni di Palermo volto a chiarire “se il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa, in caso di trasmissione del procedimento per competenza da altro Ufficio, richiedere la liquidazione dei propri compensi, ovvero se il legale debba presentare una nuova istanza di ammissione innanzi all’Ufficio giudiziario competente”.

L’Ufficio, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento,[2] dubita che la “fattispecie della trasmissione per competenza di cui all’art. 14 c.p.p.[3]” possa ascriversi tra le “procedure derivate ed accidentali comunque connesse” che consentono, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002, di beneficiare degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ottenuta dal giudice primariamente adito; in particolare, ci si riferisce al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso, a beneficio di un indagato minorenne, dal Tribunale di Agrigento, prima della trasmissione del procedimento, per ragione di competenza, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo: a seguito della definizione del giudizio con sentenza del GUP presso il Tribunale per i minorenni, l’Ufficio ad quem si chiede se il difensore del minore (imputato) ammesso al patrocinio dal giudice a quo (Tribunale di Agrigento) possa vedersi liquidare le sue spettanze senza che l’istanza di ammissione al patrocinio sia stata ripresentata (chiaramente con esito positivo) al giudice competente.

§-2. Tale il quesito, non può evitarsi di rilevare come la questione verta, in sostanza, dell’individuazione del giudice (ufficio giudiziario) competente ad emettere il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di trasmissione degli atti per incompetenza; per meglio dire, il quesito investe la interpretazione delle norme in materia di presupposti processuali del provvedimento di liquidazione il cui contenuto è disciplinato dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002: trattasi, pertanto, di questioni che, investendo le condizioni di esercizio della giurisdizione (avendo natura giurisdizionale il provvedimento di liquidazione o il provvedimento di diniego di liquidazione, emesso dal magistrato adito), non possono essere risolte da questa Amministrazione.

In breve, la risposta al quesito esorbita le competenze attribuite a questa Direzione, circoscritte alla vigilanza sui servizi schiettamente amministrativi, ancillari alla giurisdizione e il cui espletamento dipende dalla soluzione, in un senso o nell’altro, della questione pregiudiziale sopra delineata, involgente gli effetti processuali dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale.

Si ritiene dunque di non poter offrire alcun contributo in merito, non spettando all’Autorità amministrativa di esprimere valutazioni e adottare interpretazioni atte a risolvere i casi dubbi nelle materie di competenza dell’Autorità giudiziaria.

Cordialmente

Roma, 23 agosto 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] Prot.n. 909 del 21 maggio 2024

[2] d.P.R. n. 115/2002, art. 75 (ambito di applicabilità), art. 93 (presentazione dell’istanza al magistrato competente), art. 98 (trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione).

[3] L’art 14 c.p.p., rubricato limiti alla connessione nel caso di reati commessi dai minorenni, stabilisce che: “La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne “.