Contributo unificato - Nei procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria nel Codice della proprietà industriale
provvedimento June 20, 2024
Ai procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria disciplinati dagli articoli 129 e 131 del Codice della proprietà industriale deve applicarsi il contributo unificato indicato all'art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui tutti i procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ivi compresi quelli di natura cautelare, scontano un contributo unificato doppio rispetto a quello previsto dal comma 1. Non si applica pertanto il dimezzamento previsto al comma 3 solo "per i processi speciali previsti nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile".
Struttura di riferimento
Provvedimento 20 giugno 2024 - Procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n.30/2005) – determinazione del contributo unificato - Rif. prot. DAG n. 83392.E del 17.04.2024
m_dg.DAG.20/06/2024.0131643.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
direzione generale degli affari interni
ufficio I - reparto I - servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Torino
Oggetto: procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n.30/2005) – determinazione del contributo unificato
Rif. prot. DAG n. 83392.E del 17.04.2024
Con nota prot. 5458/U/S del 17 aprile 2024, codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal Direttore del responsabile dell’Ufficio di Presidenza e Dirigenza del tribunale di Torino volto a chiarire se il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 per i processi speciali di cui al Libro IV, Titolo I, c.p.c., possa trovare applicazione anche ai procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 10.02.2005 (Codice della proprietà industriale).
Il Direttore del tribunale di Torino evidenzia che, al momento, l’ufficio percepisce per tali procedimenti un contributo unificato dimezzato, ma che sono sorti dubbi in merito alla correttezza di tale prassi in quanto il richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto negli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30/2005 deve ritenersi operante ai soli fini processuali e non anche a fini fiscali, e ciò in quanto le norme che prevedono una agevolazione di tipo tributario “non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificatamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento visto il divieto di interpretazione analogica”.
Nessuna proposta risolutiva è stata prospettata da codesto Presidente diversamente da quanto previsto con la circolare DAG n. prot. 67455.U del 14.04.2016 in tema di formulazione dei quesiti.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Gli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 disciplinano le procedure di descrizione e sequestro e quella di inibitoria che possono essere attivate a tutela di una proprietà industriale. Entrambe le norme richiamano, quanto alla disciplina processuale applicabile, le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili.
L’art. 134 del d.lgs. n. 30 del 2005 (come successivamente modificato) devolve alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale (v. altresì art.3, comma 1, lett.a) del d.lgs. n.168/2003 e succ.mod.) e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate.
Dal punto di vista fiscale l’articolo 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone “Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis”.
Dunque, secondo tale norma tutti i procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ivi compresi quelli di natura cautelare, scontano un contributo unificato doppio rispetto a quello previsto dal comma 1 del citato articolo 13; inoltre, viene espressamente richiamato il comma 1-bis del medesimo articolo 13, in forza del quale il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per quelli promossi dinanzi alla Cassazione.
Non vi è invece alcun richiamo che consenta l’applicazione del comma 3 del citato articolo 13, nella parte in cui dispone un dimezzamento “per i processi speciali previsti nel libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile...”.
Sulla base della normativa sopra richiamata e considerato che, come ribadito anche da codesto Ufficio giudiziario, le norme tributarie non sono suscettibili di interpretazione analogica, questa Direzione generale ritiene che ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all’art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cordialmente.
Roma, 20 giugno 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo