Funzionario delegato – pagamento di crediti oggetto di pignoramento presso terzi - Procura della Repubblica terzo pignorato e debitore esecutato consulente del P.M. – adempimenti da osservare per la liquidazione e il pagamento

provvedimento May 2, 2024

Nel pignoramento presso terzi in cui il terzo pignorato è rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e il debitore esecutato è il consulente tecnico del Pubblico Ministero, per procedere al pagamento in favore del creditore procedente occorre porre in essere i seguenti adempimenti:

  1. la Procura della Repubblica presso il tribunale deve chiedere al professionista, con nota formale contenete anche l’indicazione di un termine a provvedere, di emettere fattura a fronte delle liquidazioni ottenute, dal magistrato competente, in veste di consulente tecnico dell’ufficio;
  2. laddove il termine indicato decorra inutilmente, e l’Ufficio si trovi a dover procedere al pagamento in assenza di fattura del professionista, si dovrà quindi procedere alla compilazione dell’anagrafica SIAMM relativa al consulente, selezionando l’opzione “prestazione occasionale”, e applicare la ritenuta d’acconto del 20% come indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011;
  3. il funzionario delegato potrà quindi procedere al pagamento delle predette somme, al netto della ritenuta d’acconto, in favore del creditore procedente;
  4. l’Ufficio del funzionario delegato dovrà, nell’immediato, comunicare al consulente tecnico che il pagamento delle sue spettanze è stato eseguito in favore del creditore procedente; a fine anno, dovrà predisporre una certificazione unica da cui risultino le somme liquidate in favore del professionista e la relativa ritenuta d’acconto già operata.

Struttura di riferimento

Provvedimento 2 maggio 2024 - Quesito sulle modalità da seguire per l’iscrizione sul registro Mod. 1/A/SG dei crediti oggetto di pignoramento presso terzi- Procura della Repubblica terzo pignorato e debitore esecutato consulente del P.M. Rif. prot. DAG n. 62147.E del 20.03.2024

m_dg_DAG.02/05/2024.0092943.U

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria

e, p.c.,

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri
 

Oggetto: quesito sulle modalità da seguire per l’iscrizione sul registro Mod. 1/A/SG dei crediti oggetto di pignoramento presso terzi- Procura della Repubblica terzo pignorato e debitore esecutato consulente del P.M.
Rif. prot. DAG n. 62147.E del 20.03.2024
 

Con nota prot. 2109.U del 20 marzo 2024, codesta Procura Generale ha trasmesso il quesito formulato dal funzionario dell’Ufficio spese di giustizia della Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, con il quale si è chiesto di indicare le modalità operative da seguire per dare attuazione al decreto di assegnazione emesso dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi.

In particolare, il Comune di Reggio Calabria, in qualità di creditore procedente, avrebbe promosso un’azione esecutiva presso terzi, quale la Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, per realizzare il credito maturato nei riguardi di un professionista, a sua volta creditore della Procura delle somme liquidategli dal magistrato, in veste di consulente tecnico del P.M.

L’Ufficio evidenzia che i decreti di liquidazione emessi in favore del consulente tecnico non siano stati iscritti sul registro modello 1/A/SG, né quindi trasmessi per il pagamento al Funzionario Delegato, in quanto il professionista non avrebbe trasmesso le relative fatture.

Chiede quindi come procedere alla registrazione dei mandati di pagamento in assenza di fatturazione da parte del professionista/consulente tecnico, trattandosi di adempimento necessario a consentire, al funzionario delegato (quale terzo pignorato), di dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi promossa dal Comune di Reggio Calabria.

Per fornire risposta al quesito in esame, a seguito delle opportune interlocuzioni con la competente Direzione per i servizi informativi automatizzati, si suggerisce di seguire la seguente modalità operativa.

In primo luogo, è indispensabile che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri rimetta al professionista una formale richiesta di emettere fattura per tutte le liquidazioni ricevute dal magistrato competente, in veste di consulente tecnico d’ufficio.

L’invito dovrà contenere l’indicazione di un termine per provvedere alla fatturazione (indicativamente 30 giorni), e l’avvertimento che, in difetto, l’ufficio provvederà a modificare l’anagrafica SIAMM del creditore registrando i crediti vantati dal professionista come redditi per “prestazione occasionale”.

Conseguentemente, laddove il termine indicato decorra inutilmente, e l’Ufficio si trovi a dover procedere al pagamento in assenza di fattura del professionista, si dovrà quindi procedere alla modifica dell’anagrafica relativa al consulente, selezionando l’opzione “prestazione occasionale”, soggetto alla ritenuta d’acconto del 20% come indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

Ciò consentirà al Sistema di generare automaticamente il mandato di pagamento, con l’importo netto da pagare al professionista (per lui, al creditore procedente), con iscrizione della correlativa voce di spesa sul registro MOD 1/A/SG.

Più chiaramente, trattandosi di crediti oggetto di pignoramento e stante il provvedimento di assegnazione emesso dal giudice dell’esecuzione, il funzionario delegato dovrà procedere al pagamento delle predette somme, al netto della ritenuta d’acconto, in favore del creditore procedente (Comune di Reggio Calabria). 

All’esito, l’Ufficio del funzionario delegato dovrà comunicare al consulente tecnico che il pagamento delle sue spettanze è stato eseguito in favore del creditore procedente, mentre a fine anno dovrà predisporre la certificazione unica dalla quale risulteranno le somme liquidate in favore del professionista e la relativa ritenuta d’acconto già operata.

Poiché tale certificazione non è generata dal SIAMM, l’Ufficio dovrà predisporla separatamente in modo che sia correttamente individuato il reddito del professionista/consulente, ai fini fiscali.

Si invita codesto Procuratore Generale a dare comunicazione della presente nota agli uffici incaricati degli adempimenti descritti.

Cordialmente

Roma, 2 maggio 2024

Il direttore generale
Giovanni Mimmo