Magistratura onoraria - Magistrati onorari cessati – indennità di fine servizio di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017 - decorrenza degli effetti della cessazione e del corrispondente diritto alla liquidazione, nell’ipotesi di mancata conferma per esito infruttuoso della procedura di valutazione di cui all’art. 29, stesso decreto – irrilevanza delle attività diverse dall’impegno in udienza ai fini del calcolo dell’indennità

provvedimento April 30, 2024

Provvedimento DAG 92089.U del 30.4.2024 - risposta a quesito della Procura generale della Repubblica di Caltanissetta

 

Massima

- nell’ipotesi di mancata conferma del magistrato onorario per esito infruttuoso della procedura di valutazione di cui all’art. 29 d.lgs. 116/2017, l’onorario cessa dalle funzioni dalla data in cui riceve comunicazione della delibera di non conferma, adottata dal CSM in base al giudizio espresso dalla commissione di valutazione;

- ai fini del calcolo della indennità di fine servizio assume rilevanza esclusivamente il numero degli impegni del magistrato onorario in udienza, restando irrilevanti le giornate in cui l’onorario sia stato impegnato in attività diverse rispetto all'udienza, quali ad esempio l'attività prestata nell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, quella di preparazione all’udienza e conseguente all’esito dell’udienza, come lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione delle minute dei provvedimenti, lo svolgimento delle attività delegate diverse dalla partecipazione all'udienza.


Struttura di riferimento

Risposta 30 aprile 2024 a quesito – Liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di conferma di cui all’art. 29, comma 3, d. lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento cessati) - Rif.: prot. DAG n. 5900.E del 10.1.2024

m_dg.DAG.30/04/2024.0092089.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta

Oggetto: Quesito – Liquidazione della indennità per mancata presentazione della istanza di partecipazione alla procedura di conferma di cui all’art. 29, comma 3, d. lgs. 116/2017 (magistrati onorari c.d. contingente ad esaurimento cessati) - Rif.: prot. DAG n. 5900.E del 10.1.2024

  1. Con nota n 157/24.U del 10.1.2024 (acquisita DAG 5900.E stessa data), codesto Procuratore generale ha trasmesso il quesito della Procura della Repubblica di Caltanissetta, relativo alla liquidazione dell’indennità di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017 in favore di un magistrato onorario del c.d. contingente ad esaurimento, cessato per mancato superamento della procedura di valutazione, di cui al comma 3 dello stesso articolo.

In particolare, l’Ufficio ha chiesto di sapere:

  • quale sia il termine finale del periodo di servizio da considerare ai fini della liquidazione, se la data del 15.8.2017, di entrata in vigore il decreto legislativo 116/2017, oppure la data di cessazione delle funzioni onorarie;
  • quale sia “il rilievo da attribuire alle attività diverse rispetto alla partecipazione all'udienza, ossia allo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione delle minute dei provvedimenti e lo svolgimento delle attività delegate non legate alle udienze”, avuto riguardo al tenore dell’art. 29, comma 2, stesso d.lgs., laddove si riferisce a “ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza …” .

Al riguardo, questa Direzione generale, rappresenta quanto segue.

  1. Per quanto concerne il primo quesito vale richiamare la circolare DAG 1618.U del 4.1.2023 di questa Direzione generale, secondo cui alla luce della delibera del CSM prot. 8709 del 22 aprile 2022 e del chiaro dettato del decreto ministeriale 19 maggio 2022, per i magistrati onorari che non abbiano ottenuto la conferma per esito infruttuoso della procedura di valutazione, “la data di cessazione coincide con quella di comunicazione, all’interessato, della delibera di non conferma adottata dal CSM sulla scorta del giudizio espresso dalla commissione di valutazione di cui all’art. 6, stesso d.m. (così l’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2022: ‘In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura)’ ”.

Ne consegue che la data di cessazione dalle funzioni onorarie andrà individuata sulla scorta delle predette indicazioni, anche ai fini del calcolo e della liquidazione della indennità finale.

  1. In merito al secondo quesito, sulla base dell’inequivoco dettato dell’art. 29, comma 2, secondo cui l’indennità finale spetta per “ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate …”, deve concludersi che, ai fini del calcolo della indennità di fine servizio, assuma rilevanza esclusivamente l’impegno del magistrato onorario in udienza, così come certificato dal Capo dell’Ufficio; diversamente, ai fini del calcolo della predetta indennità, sono irrilevanti le giornate in cui l’onorario sia stato impegnato in attività diverse rispetto all'udienza, quali ad esempio l'attività prestata nell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, quella di preparazione all’udienza e conseguente all’esito dell’udienza, come lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione delle minute dei provvedimenti, lo svolgimento delle attività delegate diverse dalla partecipazione all'udienza.

A tal proposito è il caso di rammentare che l’art. 29, comma 2, configuri una norma di spesa, di stretta interpretazione, e che d’altronde, per le attività delegate fuori udienza, tutto il contingente dei viceprocuratori onorari in servizio al 15 agosto 2017, continuando ad essere remunerato (fino alla conferma o alla cessazione) secondo i previgenti criteri di liquidazione, ha percepito l’indennità di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b), d.lgs. n.273/1989, fino a conferma o cessazione.

Per completezza informativa, merita infine ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2022, n. 172, ha affermato, con riferimento al calcolo della indennità di udienza di cui all’art. 4, d. lgs 273/1989, che non dia diritto a compenso l'impegno speso in attività preliminari - in particolare nello studio degli atti - o successive all'udienza, anche se a questa strettamente legate, quali la redazione delle sentenze o delle ordinanze riservate in udienza (per il GOT), la selezione di documenti da depositare alla successiva udienza e la comunicazione alla segreteria degli adempimenti successivi posti dal giudice a carico dell'ufficio di procura (per il VPO), concludendo che, in definitiva, nessuna di queste attività accessoria all'udienza debba essere compensata, né se svolta dal GOT né se svolta dal VPO.

Cordialmente

Roma, 30 aprile 2024

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo