Magistratura onoraria - Contingente ad esaurimento – udienza in presenza o mediante collegamenti audiovisivi – spettanza della ulteriore indennità di cui all’art. 4, comma 1-bis, d lgs 273/1989 – documentazione idonea a comprovare la complessiva durata dell’udienza – verbali di ogni singolo procedimento con orario di inizio e fine della trattazione – necessità - irrilevanza dei cd ruolini di udienza e/o delle autocertificazioni del giudice onorario
provvedimento April 24, 2024
Provvedimento DAG 89205.U del 24.4.2024 di risposta al quesito del Tribunale di Roma
Massima
-Nell’ipotesi in cui l’udienza sia tenuta in presenza o mediante collegamenti audiovisivi di cui all’art. 127-bis c.p.c., ai fini della corresponsione della ulteriore indennità di cui all’art. 4, comma 1-bis, d. lgs. 273/1989 in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento, la durata del complessivo impegno di udienza (eventualmente superiore a cinque ore) dovrà essere necessariamente calcolata sulla base dei processi verbali di ogni singolo procedimento (da redigere anche per l’udienza tenuta mediante collegamenti audiovisivi), da cui risulti l’orario di inizio e della fine delle attività di trattazione di ciascuno di essi;
-Ai fini sopra indicati, non è invece possibile ricorrere ai cd ruolini di udienza, né all’autodichiarazione del magistrato onorario sull'orario di apertura e chiusura della giornata di udienza.
Struttura di riferimento
Risposta 24 aprile 2024 a quesito - Magistratura onoraria – Indennità di udienza ex articolo 4, comma 1 e comma 1-bis, d. lgs 273/1989 con riferimento alle modalità di attestazione della durata dell’udienza superiore alle cinque ore – precedenti riferimenti normativi: note del 30.3.2023 (prot n. DAG 71340) e del 21.6.2023 (prot n. DAG 131958) - art 127 ter c.p.c. - Rif.: prot. DAG n. 210536.E del 19.10.2023
m_dg.DAG.24/04/2024.0089205.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Presidente del Tribunale di Roma
e, p.c. Al sig. Presidente della Corte di appello di Roma
Oggetto: QUESITO - Magistratura onoraria – Indennità di udienza ex articolo 4, comma 1 e comma 1-bis, d. lgs 273/1989 con riferimento alle modalità di attestazione della durata dell’udienza superiore alle cinque ore – precedenti riferimenti normativi: note del 30.3.2023 (prot n. DAG 71340) e del 21.6.2023 (prot n. DAG 131958) - art 127 ter c.p.c.
Rif.: prot. DAG n. 210536.E del 19.10.2023
Con nota prot. 21133 del 13.10.2023 (acquisita DAG 210536.E del 19.10.2023– all.1), la Presidenza e la Dirigenza di codesto Tribunale, facendo riferimento alle indicazioni già fornite da questa Direzione generale con la circolare DAG 71340.U del 30.3.2023 e il provvedimento DAG 131958.U del 21.6.2023 in tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., hanno chiesto, ai fini della corresponsione della ulteriore indennità di udienza di cui all’art. 4, comma 1-bis, d lgs 273/1989, in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento, di fornire chiarimenti con riguardo alle modalità di “attestazione della durata complessiva dell’impegno lavorativo di udienza” del magistrato onorario, nell’ipotesi in cui l’udienza sia tenuta in presenza o mediante i collegamenti audiovisivi di cui all’art. 127-bis c.p.c.
In particolare, è stato chiesto se, ai fini della liquidazione della ulteriore indennità di udienza di cui all’art. 4, comma 1-bis, d. lgs. 273/1989 “… il tracciamento della durata dell’udienza debba risultare dal verbale di ciascun procedimento giudiziario trattato dal Magistrato onorario nel giorno di udienza, con l'inserimento, nello stesso verbale, dell’orario di inizio e dell’orario di fine della trattazione della causa”.
Il quesito trae origine dal fatto che alcuni Direttori del Tribunale rilasciano le attestazioni concernenti la presenza in udienza dei giudici onorari di pace sulla base dei “cd ‘ruolini’ (ove vengono elencati i fascicoli da trattare e gli orari di fissazione delle udienze)” e della “dichiarazione scritta del GOP sull’orario di inizio e sull’orario di chiusura della giornata di udienza”.
Al riguardo, giova rammentare, come più volte chiarito da questa Direzione generale, e correttamente precisato da codesti Uffici, che l’art. 4, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e s.m.i. - applicabile ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 - àncora la corresponsione dell’indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”, prevedendo un’ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall’attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.
Per tale ragione, escluso di poter ricorrere ai c.d. ruolini di udienza, che non configurano documenti idonei a certificare la durata della trattazione dei singoli procedimenti in essi elencati, il tracciamento della complessiva durata dell’udienza dovrà essere necessariamente operato sulla base dei processi verbali di ogni singolo procedimento (da redigere anche per l’udienza tenuta mediante collegamenti audiovisivi), ove sia dato atto dell’orario di inizio e della fine della trattazione del giudizio, quindi della sua durata (cfr. anche nota prot. DAG 125077 U del 5 agosto 2020 e circolare DAG 71340.U del 30.3.2023, paragrafo 6, sul punto).
In altri termini, la durata del complessivo impegno di udienza (eventualmente superiore a cinque ore) dovrà essere calcolata sommando i tempi di chiamata e di trattazione di ogni singolo procedimento, considerando l'orario di inizio e di fine delle rispettive attività, come risultanti dai relativi verbali.
Deve parimenti escludersi, come correttamente rilevato da codesti Uffici, che la durata dell’udienza possa desumersi dall’autodichiarazione rilasciata dal giudice onorario sull'orario di apertura e chiusura della giornata di udienza, essendo (dalla legge) impedito il ricorso all’autocertificazione.
Cordialmente
Roma, 24 aprile 2024
Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo