
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 24 giugno 2020, n. 112, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
vista l’istanza di Oliver Mensching, nato a Hamburg (Germania) il 5 luglio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di steuerberater conseguito in Germania ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione A commercialisti e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito un Diplom-Kaufmann presso l’ Otto-Friedrich-Universitat di Bamberga in data 24 novembre 1993 e un dottorato di ricerca in Scienze Economiche e Sociali (Dr. rer. pol.) presso l’Università di Bamberga in data 25 luglio 1996, a compimento di un percorso di studi quinquennale;
considerato che l’interessato risulta essere iscritto in Germania agli Albi dei Steuerberater dal 1998 e dei Wirtschaftsprüfer dal 1999;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pervenuto con nota prot. DAG n. 221087.E del 4 novembre 2026;
ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - sezione A commercialisti e che, pertanto, sia necessaria l’applicazione di misure compensative;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Oliver Mensching, nato a Hamburg (Germania) il 5 luglio 1965, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di steuerberater conseguito in Germania quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione A commercialisti e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
- Diritto commerciale
- Diritto fallimentare
- Legislazione e deontologia professionale.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all’interessato, al recapito dal medesimo indicato nella domanda.
La commissione rilascia certificazione all’interessato dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sezione A – commercialisti.
Roma, 5 novembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda