
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista professionista;
vista l’istanza di Alexandra Hawlin, nata a Bressanone il 17 agosto 1989, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Germania, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico bachelor of arts in german philology in data 30 settembre 2011 presso l’ Universität Wien (Germania), a compimento di un percorso di studi di 3 anni e un bachelor of arts in political science in data 10 dicembre 2012 presso la stessa Università, a compimento di un percorso di studi di 3 anni;
rilevato che l’interessata ha inoltre conseguito un Master of science in socio-economics presso la Wirtschaftsuniversität Wien in data 24 novembre 2017, a compimento di un percorso di studi di 2 anni;
preso atto della documentazione relativa a un percorso di formazione giornalistica in forma di un journalistisches volontariat della durata di 19 mesi all’interno di una redazione in Germania;
considerato che l’interessata risulta iscritta come pubblicista nell'albo professionale Trentino Alto Adige dal 25 febbraio 2026;
preso atto dell’attività giornalistica pluriennale documentata;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso con nota prot. DAG n.214961.E del 27 ottobre 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra citato,
decreta
A Alexandra Hawlin, nata a Bressanone il 17 agosto 1989, cittadina italiana, è riconosciuta la qualifica professionale conseguita in Germania ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie:
- Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione.
- Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.
In alternativa, il riconoscimento è subordinato a un tirocinio di adattamento ex art. 7 del DM 304/2006 di 3 mesi.
Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.
Il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.
Roma, 30 ottobre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda