
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, del citato d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia e che la medesima norma dispone che “le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza”;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 24 giugno 2020, n. 112, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
vista l’istanza di Natalia Jitari, nata a Falesti (Repubblica Moldava) in data 5 luglio 1984, cittadina moldava, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Repubblica Moldava, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione B, esperti contabili e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito un diploma de studii superioare de licenta in scienze economiche (contabilità) presso presso l’Universitatea de Stat din Moldova in data 15 ottobre 2025, al compimento di un percorso di studi di quattro anni, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Chisinau il 28 gennaio 2026;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pervenuto con nota prot. DAG n. 147755.E del 17 luglio 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di esperto contabile, sezione B, dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato il 2 marzo 2023 dalla Questura di Ravenna, con scadenza al 2 marzo 2028;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Natalia Jitari, nata a Falesti (Repubblica Moldava) in data 5 luglio 1984, cittadina moldava, è riconosciuto il titolo professionale conseguito nella Repubblica Moldava, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione B, esperti contabili e per l’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- diritto commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- legislazione e deontologia professionale.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all’interessato, al recapito dal medesimo indicato nella domanda.
La commissione rilascia certificazione all’interessato dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sezione B – esperti contabili.
Roma,3 agosto 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda