emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;


vista l’istanza di Duygu Asik, nata a Paderborn (Germania) il 17 maggio 1986, cittadina tedesca, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento della qualifica professionale di sozialarbeiterin conseguita in Germania ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che la richiedente ha conseguito un Bachelor of Arts soziale arbeit presso la Alice Salomon Hochschule di Berlino all’esito di un percorso della durata di quattro anni, in data 5 maggio 2017;


rilevato che con attestato del 14 agosto 2017 il Senatsverwaltung fur bildung, jugend un familie di Berlino ha rilasciato un certificato di riconoscimento professionale come educatore sociale e assistente sociale  (sozialpädagogin e sozialarbeiterin)  sulla base del bachelor sopra indicato, ai sensi della normativa vigente in materia in Germania;


preso atto dell’esperienza professionale prodotta;


considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 145078.E del 14 luglio 2026;


rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale del richiedente non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Duygu Asik, nata a Paderborn (Germania) il 17 maggio 1986, cittadina tedesca, è riconosciuta la qualifica professionale conseguita in Germania, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi. 


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del candidato, è finalizzata a valutare la capacità del candidato di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità, e verterà sulle seguenti materie:
 

  • Legislazione sociale relativa al sistema dei servizi sociali italiani, con attenzione alla struttura del sistema, alle competenze istituzionali e al ruolo dell’assistente sociale
     
  • etica e deontologia professionale (approfondimento del codice deontologico 2023).


La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione B.


Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.


In particolare, il tirocinio dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza del candidato, dove operano assistenti sociali specialisti. Il tirocinio prevede l'inserimento del candidato nel contesto operativo dell'assistente sociale di base con l'obiettivo di approfondire la realtà pratica del sistema dei servizi sociali e le principali norme che regolano la professione, con particolare riferimento ai principi del codice deontologico dell’assistente sociale.


Roma, 23  luglio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda