
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista;
vista l’istanza di Dimitri Pablos Papanikas, nato a Cagliari il 22 agosto 1979, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di periodista conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’interessato ha conseguito una laurea in Scienze della comunicazione presso la Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in data 13 luglio 2004, a compimento di un percorso di studi di durata quinquennale;
preso atto che l’istante ha inoltre conseguito il Titulo de doctor en historia contemporanea, presso la Universidad Autonoma de Madrid in data 21 giugno 2012 a compimento di un percorso di studi di durata triennale;
vista l’esperienza professionale documentata;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 118281.E dell’8 giugno 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra citato,
decreta
al Dimitri Pablos Papanikas, nato a Cagliari il 22 agosto 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie:
- Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione
- Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.
In particolare, la prova scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa candidata fornita.
L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie sopra indicate.
In alternativa, il riconoscimento è subordinato a un tirocinio di adattamento ex art. 7 del DM 304/2006 di 6 mesi.
Nel caso di scelta della prova attitudinale, il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.
Il tirocinio di adattamento, diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle medesime materie della prova attitudinale.
Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale allegando il presente decreto, nonché attestazione di disponibilità del direttore dell’organo di informazione presso il quale si svolge il tirocinio. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio.
Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.
Roma, 11 giugno 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda