
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
vista l’istanza di Mariella Pittari, nata a Salvador (Brasile) il 28 marzo 1984, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di advogada, conseguito in Brasile, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito il titolo di Bacharel em Direito presso la Universidade Federal da Bahia di Salvador (Brasile) rilasciato in data 25 ottobre 2005 all’esito di un percorso di studi della durata pari a sei anni, come confermato da dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato d’Italia a Recife – Brasile in data 13 febbraio 2019;
rilevato che tale dichiarazione di valore precisa che il predetto diploma di laurea abilita allo svolgimento della professione di avvocato e che l’accesso alla professione è subordinato all’iscrizione al Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, come risulta dal certificato rilasciato dal Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Cearà cui la richiedente risulta iscritta al n. 29395;
preso atto che la sig.ra Pittari ha, altresì, conseguito il Diploma a seguito della conclusione della Epecializaçao em Direito do Estado presso l’ Institutos de Educaçao Superior Unyahna di Salvador (Brasile) nell’anno 2006 e rilasciato in data 16 luglio 2007 al termine di un percorso di studi di durata annuale;
considerato che la richiedente ha conseguito un Master of Laws presso la Cornell University rilasciato in data 27 maggio 2018 nonché presso l’Università degli Studi di Torino The first Level Master in Comparative Law, Economics and Finance rilasciato in data 16 marzo 2021e il titolo di “Dottore di Ricerca in diritti e istituzioni” in data 13 febbraio 2024;
rilevato, altresì, che l’istante ha trasmesso un contratto di collaborazione alla ricerca stipulato con l’Università degli Studi di Torino;
considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;
rilevato che nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;
preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;
ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;
considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016 all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, una prova attitudinale consistente in tre prove scritte e una prova orale vertente su cinque materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, trasmesso con nota prot. DAG n. 101506.E del 14 maggio 2026;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Mariella Pittari, nata a Salvador (Brasile) il 28 marzo 1984, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di advogada, conseguito in Brasile, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
- tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di un parere motivato in materia di diritto penale e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile o il diritto penale o il diritto amministrativo.
- unica prova orale su 6 materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) cinque tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Roma, 18 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda