emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale
 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
 

visto il decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 68, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di perito industriale e di perito industriale laureato;
 

vista l’istanza di Christian Rinaldi, nato a Rivoli il 2 ottobre 1994, cittadino italiano e tedesco, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Germania, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, settore impiantistica elettrica e automazione e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
 

considerato che il richiedente ha conseguito un diploma quale perito industriale capotecnico (specializzazione in elettronica e telecomunicazioni presso l’ITIS Quintino Sella di Biella nel giugno 2013;
 

rilevato che l’istante ha successivamente conseguito un titolo Staatlich geprufter techniker – fachrichtung elektrotrchnik (bachelor professional in technik) presso la Campe Bildungszentrum Hannover gGmbH in data 13 marzo 2023 a compimento di un corso di studi biennale, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata in data 5 marzo 2026 dal Consolato generale d’Italia ad Hannover;
 

preso atto dell’esperienza professionale documentata;
 

visto il parere del Consiglio nazionale dei periti industriali e di periti industriali laureati, trasmesso con note prot. DAG n. 89610.E del 29 aprile 2026;
 

considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di perito industriale – settore impiantistica elettrica e automazione e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
 

decreta
 

a Christian Rinaldi, nato a Rivoli il 2 ottobre 1994, cittadino italiano e tedesco, è riconosciuta la qualifica professionale indicata in premessa, conseguita in Germania, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, settore impiantistica elettrica e automazione e l’esercizio in Italia della relativa professione.
 

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 6 (sei) mesi:
 

  1. Prova scritto‑grafica:
     
  • Progettazione esecutiva di un impianto elettrico in bassa tensione – elaborazione di un estratto progettuale completo di schema unifilare, dimensionamento delle protezioni e predisposizione della documentazione tecnica in conformità alla normativa CEI e al D.M. 37/2008.
     
  • Dimensionamento di un sistema di automazione industriale – con particolare riferimento alla sicurezza funzionale (norma CEI EN ISO 13849‑1), scelta dei componenti e redazione della verifica di conformità.
  1.  Prova orale:
     
  • Ordinamento professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – normativa di riferimento (R.D. 275/1929, L. 17/1990, D.P.R. 328/2001), struttura dell’Albo, regime di autonomia professionale e responsabilità.
     
  • Codice deontologico, disciplina e deontologia professionale – principi etici, doveri dell’iscritto, rapporto con la committenza e con la pubblica amministrazione.
     
  • Legislazione italiana in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro applicata agli impianti elettrici – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), con particolare riguardo al Titolo III (impianti e attrezzature) e al rischio elettrico.
     
  • Normativa tecnica nazionale per la verifica, il collaudo e la manutenzione degli impianti elettrici – D.M. 37/2008, procedure per la dichiarazione di conformità, principali prescrizioni della norma CEI 64‑8.
     

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda, allegando la copia del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. All’esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati e dell’esercizio della professione di perito industriale, settore impiantistica elettrica e automazione.


Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto nonché la dichiarazione di disponibilità del perito industriale tutor, competente nel settore di specializzazione cui il richiedente intende iscriversi.


Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente del collegio provinciale o circondariale.


Roma, 30 aprile 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda