
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Mariana Agustina Robles, nata a Tucuman (Argentina) in data 6 luglio 1996, cittadina argentina, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniera quìmica conseguito in Argentina ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito presso l’Universidad Nacional de Tucumàn il titolo di ingeniera quìmica in data 5 aprile 2024 e rilasciato in data 22 maggio 2024 a seguito di un percorso accademico di durata quinquennale;
rilevato che l’istante ha prodotto dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Cordoba in data 10 dicembre 2025 secondo cui detto titolo consente l’esercizio della professione previa iscrizione nel corrispondente Collegio professionale;
considerata l’esperienza professionale documentata in atti;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 73927.E del 9 aprile 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore industriale, e quella di cui è in possesso la richiedente, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
considerato che la richiedente ha autocertificato di aver presentato istanza per il rilascio del primo permesso di soggiorno in data 9 aprile 2026 alla Questura di Latina (Commissariato di Formia);
preso atto che l'istante non risulta, allo stato, in possesso un permesso di soggiorno in Italia e che il presente decreto viene emesso ai sensi della normativa sopra indicata, fatti quindi salvi gli ulteriori adempimenti in relazione alla normativa vigente in materia di visti di ingresso e permessi di soggiorno in Italia;
considerato che il presente decreto – rilasciato ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, con riferimento, nella fattispecie, all'esercizio di professione regolamentata - potrà essere presentato alle autorità competenti per il rilascio della carta blu, ai sensi dell’art. 27 quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Mariana Agustina Robles, nata a Tucuman (Argentina) in data 6 luglio 1996, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di ingeniera quìmica conseguito in Argentina quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, nel rispetto delle quote dei flussi migratori, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote e, in particolare, salva l'applicabilità alla fattispecie di quanto disposto dal d. lgs. n. 108/2012 in materia di rilascio di carta blu.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta della richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 16 (sedici) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte della candidata, verterà sulle seguenti materie:
- Tecnologia meccanica (prova scritta e orale)
- Costruzioni di macchine (prova scritta e orale)
- Impianti energetici (prova scritta e orale)
- Impianti industriali (prova scritta e orale)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. La richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 21 aprile 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda