
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Daniel Piciu, nato a Dragasani (Romania) il 9 giugno 1980, cittadino rumeno, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale dell’esercizio in Italia della relativa professione;
rilevato che il richiedente ha conseguito il titul de inginer colegiul – profilul: mecanic – specializarea: tehnologia prelucrãrii metalelor presso l’Universitatea “Transilvania“din Brasov (Romania) nella sessione di giugno 2002 all’esito di un percorso accademico di durata triennale;
rilevato che, in casi analoghi, si è accertato che il titolo conseguito dall’istante configura una formazione regolamentata e che il relativo diploma consente l’esercizio alla professione in Romania;
preso atto che l’istante documenta lo svolgimento di attività professionale in Romania presso la MW-Romania SA dal 13 gennaio 2016 ad oggi;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 35671.E del 18 febbraio 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere iscritto nell’albo alla sezione B, settore industriale, e quella di cui è in possesso il sig. Piciu, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Daniel Piciu, nato a Dragasani (Romania) il 9 giugno 1980, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale titolo professionale conseguito in Romania, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 6 (sei) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
- Impianti termoidraulici (prova scritta e orale)
- Impianti energetici (prova scritta e orale)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 13 aprile 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda