
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, del citato d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia e che la medesima norma dispone che “le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza”;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 68, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato;
vista l’istanza di Edileide Goncalves Cardoso, nata a Senhor Do Bonfim (Brasile) il 27 marzo 1991, cittadina brasiliana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito un diploma accademico in Engenharia de pesca rilasciato in data 21 giugno 2016 dalla Universidade do Estado da Bahia (Brasile) a compimento di un corso di studi di durata quinquennale, come confermato dalla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato d’Italia a Recife il 7 dicembre 2023;
considerato che l’istante ha inoltre conseguito la qualifica di specializzazione post-laurea in engenharia de seguranca do trabalho in data 3 luglio 2018 presso l’Instituto nacional de Ensino superior e Pesquisa, a compimento di un corso di studi biennale;
preso atto che l’istante risulta iscritta nell’albo professionale del Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA- PE dal 24 ottobre 2023 per entrambe le qualifiche sopra indicate;
vista l’esperienza professionale documentata;
visto il parere del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, espresso con nota prot. DAG n. 67604.E del 31 marzo 2026;
preso atto che l’interessata è in possesso di una carta di soggiorno rilasciata il 16 febbraio 2023 dalla Questura di Pisa con scadenza il 16 febbraio 2028;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di perito industriale – settore prevenzione e igiene ambientale e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Edileide Goncalves Cardoso, nata a Senhor Do Bonfim (Brasile) il 27 marzo 1991, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Brasile quale titolo valido per l’iscrizione quale perito industriale laureato nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, settore prevenzione e igiene ambientale, e per l’esercizio in Italia della relativa professione, stante la validità del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di un periodo di 6 (sei) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
- regolamento professionale e normativa di settore (prova orale);
- deontologia professionale del perito industriale (prova orale);
- normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008 (prova orale);
- normativa italiana in materia di tutela ambientale – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale, Parti II e V (prova orale);
- elettrotecnica applicata (nozioni di base di elettrotecnica e relative applicazioni nel settore della prevenzione e igiene ambientale, conformemente alla materia c) dell’Allegato A, punto 5, D.M. 68/2016: prova orale con eventuale prova pratica di laboratorio a discrezione della Commissione.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 13 aprile 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda