emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;


vista l’istanza di Ernesto Fratino Moriconi, nato a Alba (CN) in data 28 novembre 1985, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che l’istante ha conseguito, in Italia i seguenti titoli, tutti presso Telematica Giustino Fortunato, tra marzo 2017 e ottobre 2019:
 

  1. Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in introduzione allo studio delle fonti del diritto (durata complessiva di 1000 - prova finale in data 23 marzo 2017) come attestato da Università Telematica Giustino Fortunato.
     
  2. Laurea (DM 270/04) in Operatore giuridico d'impresa GIURISTA D'IMPRESA, DEL LAVORO E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (classe di laurea Scienze dei servizi giuridici - L-14) presso “Telematica Giustino Fortunato” in data 26 marzo 2018.
     
  3. Master di Primo Livello in studi giuridici avanzati – 17/18 presso “Telematica Giustino Fortunato” in data 8 ottobre 2018.
     
  4. Laurea Magistrale Ciclo Unico (DM 270/04) in GIURISPRUDENZA (classe di laurea Magistrali in giurisprudenza - LMG/01) presso “Telematica Giustino Fortunato” in data 23 ottobre 2019.
     

Preso atto che, a seguito delle richieste istruttorie volte a comprendere il percorso effettuato dall’interessato, l’interessato ha inviato diverse certificazioni e ha affermato che il corso di perfezionamento, articolate in lezioni online, si è concluso con una prova finale orale in presenza, sostenuta e superata in data 23/03/2017, e che i crediti formativi universitari acquisiti con tale corso sono stati convertiti nel piano della laurea triennale, permettendo la dispensa di alcuni esami. Con riferimento al Master universitario di I livello in Studi Giuridici Avanzati, della durata di 1500 ore erogate interamente online, ha indicato il superamento di una prova finale sostenuta in presenza e ha specificato cha anche in questo caso i CFU ottenuti grazie al conseguimento del master sono stati convertiti nel piano della laurea magistrale, giustificando la dispensa di alcuni esami. Infine, ha affermato che, poiché diversi insegnamenti previsti dal piano di studi della laurea magistrale coincidevano con quelli già sostenuti nella laurea triennale, questi ultimi sono stati riconosciuti e convalidati, e hanno contribuito alla dispensa automatica di esami nel percorso di laurea magistrale, e che tutti gli esami effettivamente sostenuti per entrambe le lauree sono stati svolti in presenza con modalità orale;

rilevato che da un esame dei certificati allegati si evince quanto segue:
 

  1. il corso di perfezionamento ha trattato le seguenti materie: fonti del diritto romano; introduzione ai principi penali in materia di giurisdizione; il sistema delle fonti nel diritto comparato; le fonti interne ed internazionali del diritto dell’impresa; fonti del diritto privato e comparazione. A seguito di un esame finale orale, sulla base di questo percorso (1000 ore di lezioni on line) lo stesso ente ha dispensato Ernesto Fratino da 12 esami del percorso di laurea in operatore giuridico d’impresa.
     
  2. il master universitario di I livello in studi giuridici avanzati, ha trattato i seguenti “moduli”: storia delle codificazioni moderne; moduli procedimentali e di risoluzione delle controversie tributarie; i reati perseguibili ad istanza di parte; procedimento ordinario e procedimento sommario di cognizione: due modelli procedurali a confronto; ADR, alternative dispute resolution. Gli strumenti conciliativi nel processo del lavoro. Risoluzione delle controversie internazionali.
     
  3. a seguito di un esame finale orale, sulla base di questo percorso (1500 ore di lezioni on line) lo stesso ente ha dispensato Ernesto Fratino da 23 esami del percorso di laurea magistrale;
    preso atto che, dall’elenco degli esami sostenuti nell’ambito dei percorsi sopra indicati, risulta che l’interessato abbia sostenuto:
     
    • per il corso di perfezionamento e il master si richiama il percorso sopra indicato, e si pone in evidenza che non sono stati sostenuti i singoli esami, come illustrato dallo stesso interessato;
       
    • per la laurea (DM 270/04) in operatore giuridico d'impresa giurista d'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni (classe di laurea Scienze dei servizi giuridici - L-14) presso “Telematica Giustino Fortunato” in data 26 marzo 2018 risultano effettivamente sostenuti i seguenti esami: diritto romano e fondamenti del diritto europeo (21/9/2017); economia politica (13 novembre 2017); lingua inglese (6 luglio 2017); economia aziendale (6 luglio 2017); diritto del lavoro (27 novembre 2017); diritto dell’Unione europea (27 gennaio 2028); bilancio e principi contabili (18 settembre 2017); diritto amministrativo (27 giugno 2017); diritto dei contratti pubblici (25 settembre 2017).

4) per la laurea magistrale ciclo unico (DM 270/04) in giurisprudenza (classe di laurea Magistrali in giurisprudenza - LMG/01) presso “Telematica Giustino Fortunato” in data 23 ottobre 2019 risultano effettivamente sostenuti i seguenti esami: inglese giuridico (27 maggio 2019); informatica giuridica (10 aprile 2019); storia del diritto romano (12 settembre 2019); diritto civile (in parte sostenuto il 12 giugno 2019, in parte “dispensato”); diritto commerciale (in parte sostenuto il 25 settembre 2019, in parte dispensato); diritto processuale penale (in parte sostenuto il 18 settembre 2019, in parte “dispensato”); diritto processuale civile (in parte sostenuto il 29 aprile 2019, in parte “dispensato”);
 

osservato che il possesso di questi titoli risulta da attestati telematici a cura del MUR - Anagrafe Nazionale dell’istruzione superiore e che a seguito della richiesta di verificare la valenza dell’ente “Telematica Giustino Fortunato” e la regolarità sia dei certificati rilasciati che del percorso effettuato, con nota prot. DAG n. 53078.E del 12 marzo 2026 il MUR ha confermato le informazioni sopra riportate circa il conseguimento dei titoli indicati, e ha specificato di avere estrapolato i dati dall’Anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS), istituita a fini statistici;
 

rilevato che il sig. Fratino ha inviato certificazioni relative al conseguimento di un Grado en Derecho presso l’Universidad Nebrija nell’ottobre 2023 e di un Máster de Acceso a la Abogacía presso la stessa Universidad nel febbraio 2025, e che diversi esami sono stati convalidati sulla base del percorso accademico italiano come sopra indicato;
 

considerato che l’istante ha prodotto un certificato rilasciato dal Ministerio de Justicia l’8 luglio 2025 in relazione alla prueba de evaluaciòn para el acceso a la abogacìa, sostenuta in data 12/06/2025, in modalità telematica;
 

rilevato che l’istante non risulta aver superato – se non in parte – gli esami di diritto italiano rilevanti ai fini del presente procedimento e quindi ai fini dell’accesso alla professione di avvocato in Italia, anche alla luce del decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
 

considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;


ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;


viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;


rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;


preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;


ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;


considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016, all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, tenuto conto delle conoscenze acquisite nel diritto italiano, una prova attitudinale consistente in due prove scritte ed una prova orale vertente su tre materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense, in considerazione del fatto che la prova riguarda materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;


rilevato che il Consiglio nazionale forense, con nota prot. DAG n. 63421.E del 25 marzo 2026, ha espresso, in via principale, parere non favorevole al riconoscimento - non ritenendo il percorso svolto dalla parte istante idoneo al conseguimento di quanto richiesto- indicando altresì, in via subordinata, la tipologia di prova attitudinale alla quale subordinare il riconoscimento;


considerato che il richiedente ha conseguito la qualifica di abogado in Spagna, e che il percorso effettuato dall’istante, come sopra illustrato, denota, ai fini del presente procedimento, carenze che richiedono la previsione della prova attitudinale come sotto formulata;


visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta
 

a Ernesto Fratino Moriconi, nato a Alba (CN) in data 28 novembre 1985, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
 

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
 

  1. tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di un parere motivato in materia di diritto penale e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile o il diritto penale o il diritto amministrativo.
     
  2. unica prova orale su 6 materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) cinque tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
     

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.

 

Roma, 10 aprile 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda