emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;


vista l’istanza di Simone Cristina De Carvalho, nata a Rolandia (Paranà - Brasile) il 13 febbraio 1970, cittadina italo-brasiliana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di assistente social conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che la richiedente ha conseguito presso la Universidade Estadual de Londrina - Paranà – di Londrina (PR - Brasile) il titolo di assistente social in data 4 dicembre 2006 all’esito di un percorso accademico di durata quadriennale;


rilevato che l’istante risulta iscritta al Conselho Regional Serviço Social - 11° Região – CRESS/PR dal 18 dicembre 2006 con n° 6058;


preso atto che la sig.ra De Carvalho ha prodotto dichiarazione di valore n° 456/2025 rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Curitiba in data 16 ottobre 2025 che conferma il percorso accademico-professionale svolto dalla professionista in Brasile;


considerata l’esperienza documentata in atti;


visto il parere del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, trasmesso con nota prot. DAG n. 48271.E del 5 marzo 2026;


ritenuto che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di assistente sociale - sezione A, e quella di cui è in possesso l’istante, risulta necessaria l’applicazione di misure compensative;


visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni,


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007,


decreta


a Simone Cristina De Carvalho, nata a Rolandia (Paranà - Brasile) il 13 febbraio 1970, cittadina italo-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di assistente social conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi.


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a valutare la capacità del candidato di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità, e verterà sulle seguenti materie:

 

  • Etica e deontologia; conoscenza deontologica, approfondimento del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale (2023) con particolare attenzione ai principi etici e alla loro applicazione in contesti complessi
     
  • Legislazione sociale relativa al sistema dei servizi sociali italiani, comprensione approfondita della struttura del sistema dei servizi sociali in Italia, delle diverse tipologie di servizi pubblici e privati e del ruolo dell’assistente sociale nei vari ambiti operativi


La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, la candidata dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione A.


Il tirocinio, della durata di tre mesi, dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza della candidata, dove operano assistenti sociali specialisti. Il tirocinio dovrà essere sviluppato su contenuti coerenti con le materie oggetto di integrazione, in particolare le metodologie avanzate del servizio sociale, programmazione e valutazione dei servizi e ricerca sociale applicata e prevedere l’approfondimento dell’organizzazione dei servizi, della progettazione e valutazione degli interventi e dell’utilizzo di strumenti digitali a supporto della pratica professionale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla conoscenza del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale e delle principali norme che regolano la professione.


La richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.


Roma,11 marzo 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda