Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla macellazione o l’abbattimento degli animali - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri September 19, 2013

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali”

Articolato

 

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2009, stabilisce norme minime per la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, applicabili dal 1 gennaio 2013, data in cui è prevista l’abrogazione, eccezion fatta per alcune disposizioni contenute negli allegati in vigore fino al 8 dicembre 2019, dell’attuale normativa di settore introdotta con la direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993, recepita in Italia con il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.

Il citato regolamento (CE) è stato adottato al fine di adeguare la normativa di settore a quanto indicato nei pareri scientifici resi dalle competenti Autorità internazionali, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l’Ufficio Internazionale per le Epizozie (UIE) e a quanto contenuto nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in materia di sicurezza degli alimenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame, recante la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunitario, viene proposto in attuazione dell’articolo 23 del citato regolamento (CE) e nell’esercizio della delega conferita al Governo di cui all’articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010.

Le sanzioni di cui al provvedimento in esame sono determinate sulla base dei principi di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità, nonché in analogia ai limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 267 del 2003 in materia di benessere delle galline ovaiole in allevamento e al decreto legislativo n. 151 del 2007 in materia di benessere animale durante il trasporto.

Sullo schema di provvedimento è intervenuto il parere favorevole, con alcune modifiche, recepite nel testo in esame, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 giugno 2013, il parere favorevole con condizioni, reso dalle Commissioni riunite II e XIII della Camera dei Deputati nella seduta del 7 agosto 2013 e il parere favorevole con raccomandazioni della 12^ Commissione del Senato reso nella seduta del 25 luglio 2013.

In merito ai suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, sono state recepite le condizioni della Camera dei Deputati sulla rimodulazione delle sanzioni, ad eccezione di quella relativa all’art. 3, comma 9. Tale comma prevede una sanzione amministrativa per gli operatori che non ottemperano alla richiesta del Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, all’obbligo di modificare le loro procedure operative standard perché giudicate non in linea con il rispetto del benessere degli animali.

E’ evidente che non esistono dei termini precisi o delle condizioni specifiche da osservare perché le realtà delle macellazioni sono diverse in relazione a svariati fattori.
Proprio per questo, la valutazione effettuata dal servizio veterinario quale organo competente, tenuto a garantire l’attuazione del Regolamento (già vincolante dalla data della sua entrata in vigore), è di particolare rilevanza ai fini del rispetto della protezione degli animali durante la macellazione.

Risulta quindi di fondamentale importanza prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria per l’operatore che non ottempera alla richiesta del servizio veterinario della Azienda Sanitaria locale di modificare le proprie procedure operative standard con particolare riferimento al rallentamento o all’interruzione della produzione (catena di macellazione ) ritenuta non rispettosa del benessere animale.

Per quanto concerne le raccomandazioni della 12^ Commissione del Senato si intendono recepite con le modifiche apportate.

L’art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione) specifica l’oggetto del provvedimento, ossia la definizione della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 e delinea il campo di applicazione, coincidente con quello del citato regolamento (CE), di cui si assumono anche le definizioni.

L’art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni) individua il Ministero della salute e l’azienda sanitaria locale territorialmente competente quali autorità competenti all’applicazione del regolamento, nonché all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame (comma 1), rinviando per i restanti aspetti alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell’ultimo comma si stabilisce che nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto, eccezion fatta per l’articolo 8, comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata sia aumentata sino alla metà e che sia disposta la sospensione dell’attività da uno a tre mesi.

L’art. 3 (Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard) stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per gli operatori che durante l’abbattimento e le operazioni correlate non risparmiano agli animali dolori, ansie o sofferenze altresì evitabili e, soprattutto, non adottano gli specifici provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento, quali ad esempio quelli atti a garantire agli animali conforto fisico e protezione mediante condizioni termiche adeguate e di pulizia, evitando loro cadute, scivolamenti, proteggendoli da ferite e fornendo loro quantità di cibo ed acqua adeguati ecc. (comma 1).

Al successivo comma 2 è prevista la medesima sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le strutture per l’abbattimento e le operazioni correlate siano progettate, costruite, mantenute o comunque utilizzate in modo da non garantire il rispetto delle precitate condizioni poste a protezione degli animali durante le fasi dell’abbattimento.

Al comma 3 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico della persona responsabile della macellazione eseguita secondo i metodi prescritti dai riti religiosi, che, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento, non effettua i controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o di sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura.

Nel successivo comma 4 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell’operatore che, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento, omette di pianificare in anticipo l’abbattimento degli animali e le operazioni correlate, ovvero non effettua le suddette attività in conformità alle procedure operative standard.

Il successivo comma 5 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 a carico dell’operatore che ha predisposto procedure operative standard in violazione delle prescrizioni descritte nell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento, quali, a titolo esemplificativo, relativamente allo stordimento, le procedure che non tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante e non prevedono le misure da assumere nel caso in cui, nel corso di un controllo, un animale non risulta adeguatamente stordito.

Al comma 6 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 a carico dell’operatore che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento, non rende disponibili le procedure operative standard dietro richiesta del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Al comma 7 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l’operatore che, in violazione della disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, impiega personale privo del certificato di idoneità attestante la capacità di eseguire dette attività conformemente alle norme di cui al regolamento in parola.

Al comma 8 sono contemplate due fattispecie sanzionatorie del medesimo importo da euro 2.000 a euro 6.000 riferibili all’operatore del settore degli animali da pelliccia. La prima violazione riguarda l’abbattimento degli animali da pelliccia e le operazioni correlate effettuati in violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, primo periodo del regolamento senza la supervisione di una persona in possesso dell’apposito certificato di idoneità per le attività in parola. La seconda fattispecie sanzionatoria riguarda la mancata notifica, prevista all’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento, secondo periodo, dell’abbattimento degli animali da pelliccia al Servizio veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Nell’ultimo comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, a carico dell’operatore che, in violazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, non ottempera alla richiesta del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative standard, in particolare relativamente al rallentamento od alla interruzione della produzione.  

L’art. 4 (Violazioni riguardanti le procedure di stordimento) stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 2.000 a euro 6.000, a carico dell’operatore che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, procede all’abbattimento degli animali senza previo stordimento ovvero in violazione delle prescrizioni e/o dei metodi relativi allo stordimento puntualmente elencati e descritti nell’allegato 1 del regolamento. Tale sanzione non si applica qualora si utilizzano particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, sempre a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello (comma 1).

Al comma 2 viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell’operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica al servizio veterinario dell’autorità sanitaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento.

Al comma 3 viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell’operatore che viola le disposizioni relative ai controlli sui metodi di stordimento descritti nell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento.

Nell’ultimo comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l’operatore che, in violazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, non ottempera alla richiesta del servizio veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente circa l’aumento della frequenza dei controlli da effettuare durante le operazioni di stordimento.

All’art. 5 (Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per chiunque vende o fabbrica prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento senza le adeguate istruzioni per l’uso o che, comunque, non contengono le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l’operatore che, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, non provvede a far effettuare da personale all’uopo specificamente formato la manutenzione ed il controllo dei dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento degli animali secondo le istruzioni del fabbricante. Alla stessa sanzione soggiace l’operatore che omette di tenere o di mettere a disposizione dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, qualora sia richiesto, il registro di manutenzione. 

Al successivo comma 3 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell’operatore che, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento, omette di rendere disponibile durante le operazioni di stordimento un dispositivo di riserva da utilizzare in sostituzione di quello iniziale in caso di mancato funzionamento di quest’ultimo.

L’ultimo comma contempla una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell’operatore che, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento, omette di prevedere che gli animali collocati nei dispositivi di immobilizzazione siano immediatamente storditi o dissanguati a cura del personale all’uopo preposto.

L’art. 6 (Violazioni riguardanti le prescrizioni sull’abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico del proprietario di animali destinati al consumo domestico privato, diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, che, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento, procede alla macellazione ed alle operazioni correlate al di fuori dei macelli, omettendo di osservare le disposizioni relative all’abbattimento e le operazioni correlate di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ai metodi di stordimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e al livello di competenze richiesto per il personale di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (comma 1).

Alla stessa sanzione soggiace il proprietario degli animali destinati al consumo domestico privato, diversi dai volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini, che nel procedere alla macellazione al di fuori dei macelli, viola le disposizioni relative ai metodi di stordimento di cui all’articolo 15, comma 3 e alle modalità di maneggiare gli animali di cui ai punti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 3.2 dell’allegato III del regolamento (comma 2).

Sempre alla medesima sanzione soggiace il produttore che procede alla macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri nella medesima azienda agricola di allevamento per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne al consumatore finale o nelle strutture locali di vendita al dettaglio, omettendo di osservare le disposizioni relative all’abbattimento e le operazioni correlate di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ai metodi di stordimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, al livello di competenze richiesto per il personale che esegue l’abbattimento e le operazioni correlate di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (comma 3).

L’art. 7 (Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per chiunque importa carni in assenza dell’attestato comprovante  l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti rispetto a quelle contenute nei capi II e III del regolamento, ossia quelle relative alle prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate, ai metodi di stordimento ed ai relativi controlli, alle procedure operative standard, all’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento, ecc…

L’art. 8 (Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l’attrezzatura dei macelli) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l’operatore che procede alla configurazione e alla costruzione di macelli, nonché alla relativa attrezzatura, non rispettando i requisiti indicati nell’allegato II del regolamento.
A riguardo si specifica che, fino all’8 dicembre 2019, detta sanzione si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2013 (comma 1).

Al comma 2, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a  euro 6.000 a carico dell’operatore che in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, omette di mettere a disposizione dell’autorità competente i dati relativi al numero massimo di animali per ciascuna linea di macellazione, le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento ecc… .

L’art. 9 (Violazioni riguardanti il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli) contempla a carico dell’operatore la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni disposizioni violata inerente il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli di cui all’articolo 15 ed all’allegato III del regolamento, ovvero, salvo che non si tratti di macellazione eseguita secondo rito religioso, contravviene al divieto di immobilizzare i bovini in maniera capovolta o in qualsiasi altra posizione innaturale, al divieto di sospendere o sollevare gli animali coscienti, di stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale ecc…. (comma 1).

L’art. 10 (Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 dall’operatore che omette di adottare adeguate procedure di controllo nel macello, ovvero, che, pur adottandole, non contengono le indicazioni di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, quali ad es. il nome del responsabile della procedura o gli indicatori atti a rilevare i segni di incoscienza o sensibilità degli animali, le circostanze in cui devono essere eseguiti i controlli, il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli, venga stabilita una frequenza di controlli che ecc…, (comma 1).

Al comma 2 è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l’operatore che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, non ottempera alla richiesta del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli nel macello.

All’art. 11 (Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale), comma 1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 per l’operatore che, in violazione le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1 del regolamento, non procede alla designazione del responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello.

Al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell’operatore che, in violazione dell’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento, omette di specificare, nelle procedure operative standard del macello, le competenze del responsabile della tutela del benessere animale o, comunque, non rende edotto delle procedure il personale interessato. 

Al comma 3 è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria per il responsabile della tutela del benessere animale che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 5 del regolamento, non tiene presso il macello il registro dei provvedimenti adottati per ottimizzare i livelli di protezione degli animali, ovvero non lo conserva per almeno un anno.

Al successivo comma 4 viene stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale non si applicano ai macelli con le caratteristiche di cui all’articolo 17, paragrafo 6 del regolamento.

L’art. 12 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale) stabilisce che i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

L’articolo 13 (Disposizioni finanziarie) introduce la clausola di invarianza finanziaria, poiché rispetto alla legislazione vigente non sono previsti ulteriori adempimenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

L’art. 14 (Clausola di salvaguardia) prevede l’applicazione delle disposizioni dello schema di decreto nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali) al comma 1 include la disposizione transitoria riguardante l’effettività della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 1. Mentre nel successivo comma 2 è definita la data da cui decorrono gli effetti abrogativi verso il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 recante l’attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Rispetto a quest’ultimo punto si segnala che la maggior parte delle disposizioni del d.lgs n. 333 del 1998 saranno abrogate con l’entrata in vigore del presente decreto, mentre le restanti (ossia quelle contenute negli allegati A e C rispettivamente riferite allo scarico degli animali dai mezzi di trasporto ed allo stordimento) saranno abrogate dal 8 dicembre 2019.