Schema di D.Lgs - Disciplina sanzionatoria Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri September 5, 2012
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera”
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
In particolare, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria orizzontale in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’articolo 53 del predetto regolamento dispone che: “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate, e che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Si rileva poi che l’articolo 52 del medesimo regolamento stabilisce che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, operando un rinvio a specifiche disposizioni della Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
In base a tale ultima disposizione è stato emanato il regolamento (UE) della Commissione del 25 febbraio 2011 n. 142, che nelle premesse individua precisamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 alle quali è stata data applicazione attraverso l’individuazione di parametri e criteri tecnici specifici per il trasporto, lo smaltimento, la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e ogni altra attività connessa.
Pertanto, anche la violazione degli obblighi previsti da tale ultimo regolamento deve ricevere sanzione in sede di emanazione del presente decreto legislativo, ai sensi del disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera i) della richiamata legge n. 96 del 2010.
Al fine di assicurare una migliore comprensione del campo di applicazione del presente decreto legislativo, al quinto visto delle premesse vengono richiamate espressamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009, in forza delle quali sono state adottate apposite misure di attuazione con il regolamento (UE) della Commissione n. 142/201; conseguentemente gli ulteriori precetti ivi previsti rappresentano parte integrante e inscindibile delle condotte sanzionate attraverso il presente decreto.
Il decreto legislativo consta di 18 articoli.
Articolo 1
Comma 1. individua il campo di applicazione con riferimento alle condotte di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Comma 2. individua il campo di applicazione con riferimento alle condotte di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 che prevede disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 così come specificato in premessa.
Articolo 2
Comma 1. Rinvia all’articolo 3 del regolamento (CE) 1069/2009 per le definizioni da utilizzare ai fini del decreto.
Comma 2. Individua il Ministero della salute quale Autorità competente nazionale e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, quali Autorità competenti locali.
Gli ambiti di competenza predetti sono definiti in forza del Titolo V della Costituzione, che ha incluso la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente e decentrato le funzioni amministrative sulla scorta dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Particolare rilievo assume anche il Titolo IV, Capo X-bis del D.Lgs. n.300 del 1999, “Riforma dell'organizzazione del Governo”, come successivamente modificato, il quale attribuisce al Ministero della Salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
L’individuazione delle Autorità competenti svolta nell’art. 2 par. 2 dello schema di decreto in oggetto ricalca testualmente la previsione dell’art. 2 del Dlgs. 193 del 2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”. Vista la stretta interdipendenza tra la legislazione comunemente denominata “Pacchetto Igiene” e la disciplina oggetto dell’odierno intervento normativo, rilevabile in vari consideranda del regolamento (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 ed in numerose norme dell’articolato, si è ritenuto opportuno utilizzare una previsione analoga a quella adottata dal citato D.lgs. n. 193 del 2007, che opera un rinvio agli ambiti istituzionali di competenza dei soggetti richiamati.
Il considerando n. 53 del regolamento (CE) 1069 del 2009 stabilisce che: “Al fine di garantire la certezza del diritto dovrebbero essere specificate le iniziative che l’autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o il divieto definitivo di operazioni o l’imposizione di condizioni intese a garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Questi controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti nell’ambito dei piani di controllo pluriennali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”.
Inoltre, al considerando n. 59, si precisa che: “…….I controlli comunitari nei paesi terzi dovrebbero essere eseguiti nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004”.
Nell’articolato dello stesso regolamento comunitario assumono, infine, in tale contesto particolare rilievo gli artt. 4 (Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi), con riferimento al paragrafo 3, 45 (Controlli ufficiali), 49 (Controlli comunitari negli Stati membri), 50 (Applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli).
Negli articoli sopra richiamati, si fa rinvio a molte disposizioni del Reg. CE n. 882 del 2004.
In particolare, in merito alle prime due norme citate:
l’art. 4, al paragrafo individuato, stabilisce: “Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.”:
i primi due paragrafi dell’art. 45 prevedono ancora che: “1. Fatto salvo l’articolo 5, l’autorità competente svolge, a intervalli regolari, controlli ufficiali e ispezioni della manipolazione dei sottoprodotti animali e dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 2. Gli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento”.
L’attuazione degli articoli 4 e 45 del regolamento, infine, è prevista dall’art. 32 del Reg. (UE) 142 del 2011, nel quale è fatto rinvio all’allegato XVI del medesimo regolamento.
Articolo 3
Comma 1. La disposizione sanziona la pratica di alimentare una specie animale con proteine animali trasformate (PAT), come definite all’Allegato I del regolamento (UE) 142/2011, derivate dai corpi o parti di corpi della stessa specie, in quanto presenta il rischio di diffondere malattie. Come misura precauzionale, questa pratica deve essere vietata. Questo principio viene anche applicato al divieto di riciclaggio all'interno della stessa specie relativamente ai pesci d’allevamento, introdotto dal regolamento (CE) n. 811/2003.
Comma 2. I rifiuti di cucina e ristorazione, così come definiti all’Allegato I del regolamento (UE) 142/2011, contenenti prodotti di origine animale, possono rappresentare un vettore di diffusione di malattie, pertanto la norma ne sanziona l’utilizzo finalizzato alla nutrizione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Inoltre, in linea con l’attuale divieto riguardante l’alimentazione dei ruminanti nell’Unione europea con tessuti animali che potrebbero contenere agenti di TSE, è necessario prevenire ogni possibile rischio di contaminazione dai pascoli trattati con fertilizzanti organici e ammendanti prodotti con farine animali e PAT. Tali rischi possono essere dovuti al pascolo diretto o all’uso del foraggio insilato o del fieno da parte degli animali di allevamento. Gli operatori, pertanto, con il medesimo comma 2 sono sanzionati laddove non ottemperino alle restrizioni riguardanti l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti.
Comma 3. Sanziona l’illecito smaltimento ed utilizzo di materiale di categoria 1. Il materiale di categoria 1 include i sottoprodotti di origine animale considerati a più alto rischio sanitario perché potrebbero contenere agenti di TSE. Pertanto questi devono essere smaltiti come rifiuti oppure utilizzati in conformità alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Comma 4. Sanziona l’illecito smaltimento ed utilizzo di materiali di categoria 2 caratterizzati da un rischio sanitario medio, per cui oltre allo smaltimento come rifiuti, possono essere utilizzati nella produzione di fertilizzanti e compost, trasformati in biogas o usati come combustibile. La somma dovuta a titolo di sanzione è fissata in misura ridotta rispetto a quanto previsto dal comma 4 proprio in ragione del minore disvalore della condotta connesso al più basso rischio sanitario del materiale in questione.
Comma 5. Sanziona lo smaltimento e l’utilizzo di materiali di categoria 3. La disposizione prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria inferiore rispetto ai commi 4 e 5 in quanto i sottoprodotti di categoria 3 sono caratterizzati da un rischio sanitario più basso, per cui oltre allo smaltimento come rifiuti, possono essere utilizzati in settori tecnici per fini esterni o interni alla catena dei mangimi.
Comma 6. Fa salve le eventuali ipotesi di deroga al disposto degli articoli 11, 12, 13 e 14 previste dall’art. 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sancisce che i sottoprodotti di origine animale possono essere:
- manipolati e smaltiti conformemente alle condizioni speciali di cui all’articolo 15, paragrafo 1;
- utilizzati a fini di ricerca o ad altri fini specifici laddove l’autorità competente consenta l’uso degli stessi nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali;
- impiegati nella alimentazione delle specie animali elencate nell’art. 18, laddove si tratti di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 e l’autorità competente consenta detto impiego nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali;
- raccolti, smaltiti e trasportati a norma dell’art. 19, laddove l’autorità competente lo consenta.
Articolo 4
Comma 1. Sanziona la violazione degli obblighi connessi alla raccolta identificazione e trasporto di sottoprodotti di origine animale. Negli stabilimenti della filiera alimentare i prodotti di origine animale che sono nocivi per la salute o non idonei al consumo umano, ma anche quelli “declassati” a sottoprodotti per scelta commerciale dell’operatore, devono essere prontamente raccolti e catalogati nelle tre categorie di rischio, in modo da essere subito individuabili e non rientrare nella catena degli alimenti. E’ opportuno, inoltre, evitare contaminazioni crociate con alimenti per uso umano e l’operatore deve adottare misure di conservazione che riducano la crescita batterica e la formazione di odori molesti.
Comma 2. Sanziona l’operatore che durante il trasporto di sottoprodotti di origine animale non dispone dei documenti commerciali, atti o certificati sanitari richiesti dal regolamento (CE) 1069/2009 e conformi alle previsioni di cui all’allegato VIII, capo III del regolamento (UE) n. 142/2011. I documenti commerciali e i certificati sanitari sono elementi essenziali per garantire la tracciabilità del materiale in quanto forniscono informazioni obbligatorie e dettagliate sui prodotti.
Comma 3. Sanziona specificamente la violazione dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE. I rifiuti di cucina e ristorazione sono gestiti nel rispetto della norma ambientale sui rifiuti senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse.
Comma 4. Sanziona il mancato adempimento degli obblighi di rintracciabilità degli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, omettendo di tenere il registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o i certificati sanitari.
Comma 5. Sanziona, analogamente al comma 4, gli obblighi specifici di rintracciabilità incombenti sugli operatori, i quali devono disporre di sistemi e procedure per individuare gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e gli operatori dai quali sono stati riforniti, mettendo a disposizione dell’autorità competente tali ultime informazioni.
Comma 6. Sanziona il mancato adempimento degli obblighi di marcatura di alcuni prodotti derivati da materiali di categoria 1 e 2, individuati dal capo V dell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 142/2011.
Comma 7. Fa salve le eventuali deroghe autorizzate dall’autorità competente in virtù degli articoli 21, paragrafo 2, secondo comma, 21, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1069/2009 nonché a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo. Tali disposizioni prevedono la possibilità di autorizzazioni in deroga al generale obbligo di accompagnamento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati con documenti commerciali o certificati sanitari, nonché, conseguentemente alla concessione delle predette deroghe, all’obbligo di registrazione dei documenti e certificati suddetti.
Articolo 5
Comma 1. Sanziona la mancata notifica da parte dell’operatore degli stabilimenti o impianti che per la tipologia dei materiali trattati sono soggetti alla sola registrazione presso l’autorità competente, al fine di consentire il controllo ufficiale dei flussi di materiale e garantirne la rintracciabilità; la sanzione si applica anche nelle ipotesi in cui gli operatori continuino a svolgere la propria attività a seguito di un provvedimento di sospensione o revoca della registrazione adottato dall’autorità competente.
Comma 2. Prevede la medesima sanzione con riferimento alla mancata comunicazione all’autorità competente delle variazioni dei dati di cui al comma 1 concernenti gli stabilimenti e gli impianti registrati.
Articolo 6
Comma 1. Sanziona lo svolgimento da parte dell’operatore di operazioni su sottoprodotti che presentano un livello di rischio elevato per la salute pubblica e degli animali senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto il riconoscimento degli stabilimenti o degli impianti. Tali attività devono essere svolte solo in impianti o stabilimenti preventivamente riconosciuti dall’Autorità Competente; la sanzione si applica anche nelle ipotesi in cui gli operatori continuino a svolgere la propria attività a seguito di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento adottato dall’autorità competente.
Articolo 7
Comma 1. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle condizioni generali riguardanti gli impianti di trasformazione previste specificamente dal regolamento (UE) n. 142/2011. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse dalla autorità competente a norma del paragrafo 3 dell’art. 10 del regolamento da ultimo richiamato, che prevede la possibilità, per gli impianti di biogas e di compostaggio, di autorizzare l’uso dei parametri di trasformazione alternativi definiti all’allegato V, capo III, sezione 2 del regolamento medesimo.
Comma 2. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle prescrizioni riguardanti il trattamento delle acque reflue previste specificamente dal regolamento (UE) n. 142/2011. E' opportuno vietare lo smaltimento dei sottoprodotti e dei prodotti derivati nel flusso delle acque reflue poiché tale flusso non è sottoposto a prescrizioni tali da garantire un controllo appropriato dei rischi per la salute pubblica e animale.
Comma 3. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle prescrizioni riguardanti la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste specificamente dal regolamento (UE) n. 142/2011 e che presentano un rischio sanitario alto o medio.
Comma 4. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle prescrizioni riguardanti la trasformazione di materiali di categoria 3 previste specificamente dal regolamento (UE) n. 142/2011 e che presentano un rischio sanitario basso. La condotta, presenta un grado di disvalore minore rispetto a quanto previsto dal comma 3 e, pertanto, è stabilita una sanzione pecuniaria inferiore.
Comma 5. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle prescrizioni generali applicabili agli impianti di biogas e agli impianti di compostaggio previste specificamente dal regolamento (CE) n. 142/2011.
Comma 6. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle prescrizioni specifiche in materia di “igiene” applicabili agli impianti di biogas e compostaggio.
Comma 7. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore dei parametri standard di trasformazione previste specificamente dal regolamento (CE) n. 142/2011. Sono fatte salve le autorizzazioni derogatorie concesse dalla autorità competente a norma dell’allegato V del regolamento medesimo, con riferimento al capo III, sezioni 1, concernente i parametri standard applicabili alla trasformazione, e 2, concernente i parametri di trasformazione alternativi per gli impianti di biogas e di compostaggio.
Comma 8. Sanziona la mancata osservanza da parte dell’operatore delle norme applicabili ai residui di digestione e al compost previste specificamente dal regolamento (UE) n. 142/2011.
Articolo 8
Comma 1. Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro per le violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e di quelle previste in sede di regolamento di attuazione.
Sono destinatari dell’obbligo gli operatori sotto il cui controllo siano posti stabilimenti o impianti riconosciuti dalle autorità competenti e che svolgano una delle seguenti attività:
-
trattamento dei sottoprodotti di origine animale attraverso l’impiego dei seguenti metodi:
- sterilizzazione a pressione
- con differenti metodi le cui caratteristiche siano definite con ulteriori misure di attuazione, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b) del medesimo regolamento
- con metodi alternativi per l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, autorizzati a norma dell’articolo 20 del regolamento stesso;
- manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio.
Per quanto concerne gli ulteriori obblighi previsti in sede di attuazione, che pure si sanzionano nel comma in questione, essi sono elencati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 142/2011, che impone la conformità degli impianti e stabilimenti alle ulteriori prescrizioni applicabili all'igiene e alla trasformazione come individuate dal capo II dell’allegato IV del medesimo regolamento, ai metodi di trasformazione che siano utilizzati nello stabilimento o nell’impianto, i quali potranno essere i metodi standard determinati dal capo III del medesimo allegato, oppure ai metodi alternativi eventualmente autorizzati a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009, individuati dal successivo capo IV del medesimo allegato al regolamento (UE) n. 142/2011.
Comma 2. Assoggetta alla medesima sanzione prevista al comma 1 gli operatori che trasgrediscano gli obblighi imposti dall’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale nelle imprese del settore alimentare.
In particolare, vengono in rilevo due tipologie di violazioni:
- violazioni degli obblighi che gravano su coloro i quali trattino, trasformino o immagazzinino sottoprodotti di origine animale in stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 o ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004. Questi soggetti sono tenuti al rispetto di condizioni che impediscano la contaminazione crociata ed a compiere dette operazioni in una specifica parte dello stabilimento o dell’impianto, ove ciò sia imposto dalle circostanze del caso concreto.
- violazioni degli obblighi che gravano su coloro i quali i quali trattino, trasformino o immagazzinino materie prime per la produzione di gelatina e collagene non destinate al consumo umano ed operino negli stabilimenti specificamente autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XIV, concernente la gelatina, capo I, punto 5, e sezione XV, concernente il collagene, capo I, punto 5. Questi soggetti sono tenuti al rispetto di condizioni che impediscano il rischio di trasmissione di malattie mediante la separazione di tali materie prime dalle materie prime usate per la produzione di prodotti di origine animale.
Articolo 9
Comma 1. Sanziona l'operatore che omette di istituire un sistema interno di controlli in grado di garantire che negli stabilimenti o impianti siano rispettate le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2006.
Comma 2. Sanziona l'operatore che nell'ambito del sistema di controlli consenta che un sottoprodotto o un prodotto derivato a rischio venga immesso sul mercato.
Comma 3. Sanziona l’operatore che in alcune tipologie di stabilimenti (trasformazione in compost e biogas, fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, manipolazione e magazzinaggio di più di una categoria, lavorazione dei sottoprodotti) non ottempera agli obblighi di autocontrollo previsti dal regolamento n. (CE) 1069/2009 attraverso un sistema basato sui principi dell'analisi del rischio e dei punti critici di controllo (HACCP).
Comma 4. La medesima sanzione di cui al comma 3 si applica laddove l’operatore non sottoponga a revisione le proprie procedure di controllo interno qualora si determini una modifica del prodotto, del processo o di qualunque fase della produzione, trasformazione o distribuzione.
Comma 5. Prevede la possibilità, in capo all'autorità competente, qualora riscontra inadeguatezze nel sistema interno di controlli o nel sistema HACCP adottato dall’operatore, di fissare un termine di tempo adeguato affinché l’operatore sani tali carenze; il comma 5 sanziona il mancato adempimento delle suddette prescrizioni nei termini stabiliti.
Articolo 10
Comma 1. Sanziona il mancato adempimento delle disposizioni concernenti le materie prime per mangimi e, in particolare, le prescrizioni generali applicabili alla trasformazione e all’immissione sul mercato di proteine animali trasformate e altri prodotti derivati, applicabili anche a taluni mangimi per pesci e esche da pesca.
Comma 2. Il comma 2 fa salve le eventuali deroghe autorizzate dalla autorità competente in virtù degli articoli 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 142/2011. Tale paragrafo prevede, la possibilità di autorizzazioni alla immissione sul mercato di latte, prodotti a base di latte e derivati dal latte, nelle ipotesi previste dal paragrafo medesimo e comunque in conformità all’allegato X capo II, sezione 4, parte II, che disciplina la deroga per l’immissione sul mercato di latte trasformato conformemente a norme nazionali.
Articolo 11
Comma 1. Sanziona il mancato adempimento delle prescrizioni concernenti i fertilizzanti organici e ammendanti e, in particolare, le prescrizioni applicabili allo stallatico non trasformato, allo stallatico trasformato e ai prodotti derivati da stallatico trasformato, a particolari fertilizzanti organi e ammendanti diversi dallo stallatico (il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas).
Comma 2. La disposizione fa salve le eventuali autorizzazioni in deroga, rilasciate, in virtù dell’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, concernente i fertilizzanti organici ed ammendanti, laddove prevede la possibilità condizionata di autorizzare il commercio tra Stati membri di stallatico trasformato e suoi derivati e di guano di pipistrelli per i quali siano statati impiegati parametri di trasformazione standardizzati diversi da quelli previsti dal medesimo allegato.
Articolo 12
Comma 1. Sanziona la violazione dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009 concernente norme in materia di immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia.
Comma 2. Sanziona la violazione dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009 concernente norme in materia di immissione sul mercato di altri prodotti derivati. Qualora gli stessi, inoltre, non siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 del regolamento medesimo in materia di provenienza sicura, trattamento sicuro e usi finali sicuri.
Comma 3. Sanziona la mancata osservanza da parte degli operatori del divieto di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 142/2011 di usare alcuni materiali di categoria 1 per la fabbricazione di certi prodotti derivati, ad eccezione di quelli di cui agli articolo 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e precisamente:
-
corpi interi o tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
- animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
- animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
- animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
- animali usati in una procedura o in procedure definite all’ articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, nei casi in cui l’autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l’ articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
-
i seguenti materiali:
- materiali specifici a rischio;
- corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;
-
sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c):
- da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1;
- da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso il materiale specifico a rischio.
Comma 4. Sanziona l’inosservanza, nell’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati utilizzati per l’alimentazione di animali d’allevamento e per altri scopi di cui all’articolo 36, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, delle prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate e altri prodotti derivati previste dal regolamento (UE) n. 142/2011, salvo che non siano previste delle prescrizioni più specifiche.
Comma 5. Sanziona l’operatore che nell’immettere sul mercato alimenti per animali da compagnia, diversi da quelli importati, non ottempera alle prescrizioni specificamente previste dal regolamento (UE) n. 142/2011 in materia di alimenti per animali da compagnia e taluni prodotti derivati.
Articolo 13
Comma 1. Concerne la violazione delle prescrizioni generali di cui agli articoli 41, paragrafo 1, 41 paragrafo 3 e dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché le prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capi I e II, e all’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Le norme di cui ai richiamati articoli 41 paragrafo 1 e 41 paragrafo 3 vertono sugli obblighi cui devono essere improntate le condotte di importazione nell’Unione o invio in transito di sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati attraverso l’Unione medesima.
L’articolo 42 prevede la adozione di misure specifiche di attuazione dell’articolo 41, effettivamente previste nel regolamento (UE) n. 142/2011 in alcune norme del capo VIII, che concerne la importazione, il transito e l’esportazione, ed in alcune delle previsioni di cui all’allegato XIV, concernente la medesima materia, e all’allegato XV, che reca modelli per i certificati sanitari.
Il riferimento alle fattispecie di importazione e transito riconduce alla applicazione della disciplina promanante dalla direttiva 97/78/CE, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione europea, nonché dalla direttiva 97/79/CE, che modifica le direttive nn. 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, (CEE) n. 91/492, (CEE) n. 91/493, (CEE) n. 92/45 e (CEE) n. 92/118, per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione.
Sebbene i predetti regolamenti nn. (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 non riportino precisazioni puntuali circa il rapporto intercorrente con le richiamate direttive (CE) n. 97/78 e (CE) n. 97/79, detto rapporto è chiaramente desumibile da due elementi.
In primo luogo, la direttiva (CE) n. 97/78, come successivamente modificata, include nella definizione di prodotto dettata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a, anche i sottoprodotti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, sebbene, a norma della medesima direttiva, alcune categorie di sottoprodotti siano escluse dai controlli veterinari alla frontiera.
In secondo luogo, la intestazione del medesimo regolamento (UE) n. 142/2011 chiarisce che il medesimo reca non soltanto disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ma anche disposizioni di applicazione della direttiva (CE) n. 97/78, per quanto riguarda, appunto, taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Il novero dei sottoprodotti esclusi dai controlli si restringe ad opera del medesimo regolamento (UE) n. 142/2011, il quale - all’Allegato XIV capo III, sezioni 2 e 3 - assoggetta a tali controlli anche i campioni commerciali e gli articoli da esposizione, come definiti rispettivamente all’allegato I, punto 39 e all’allegato I, punto 34 dello stesso regolamento.
Ad oggi, quindi, sono esclusi da detto controllo esclusivamente i campioni destinati alla ricerca ed i campioni diagnostici.
Si rileva che tutte le residuali violazioni in materia di importazione o invio in transito attraverso il territorio della Comunità di sottoprodotti sono state ricondotte nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 80 del 2000, attraverso la introduzione di una norma di rinvio.
Pertanto, le violazioni di cui ai richiamati articoli 41 paragrafo 1, 41 paragrafo 3 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché, per quanto concerne il regolamento (UE) n. 142/2011, le prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, in specie al capo I - che prevede prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito nell'unione di materiali di categoria 3 e di prodotti derivati destinati a usi nella catena dei mangimi diversi dagli alimenti per animali da compagnia o da pelliccia - e al capo II - che detta prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito nell'unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia -, e di cui all’allegato XV, recante modelli per i certificati sanitari, sono assoggettate alla applicazione delle misure previste dal D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 80.
Resta ferma la necessità di sanzionare autonomamente, attraverso il successivo articolo 14 del presente decreto, oltre che le violazioni inerenti gli obblighi gravanti l’importazione nella o l’invio in transito attraverso la Comunità di campioni destinati alla ricerca ed i campioni diagnostici, le violazioni degli obblighi gravanti la esportazione - nonché l’immissione sul mercato perpetrata attraverso modalità differenti dalla importazione e l’invio in transito- di tutti i sottoprodotti, e le violazioni delle prescrizioni relative al trattamento di campioni per la ricerca o campioni diagnostici, di campioni commerciali, di articoli da esposizione.
Articolo 14
Comma 1. Sanziona la condotta dell’operatore che viola le prescrizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 relative all’immissione in commercio o l’esportazione dei materiali di categoria 1 indicate nel medesimo articolo in assenza di autorizzazione o difformemente da essa. L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, e l'esportazione di pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio purché:
- tali materiali non siano classificati come materiali di categoria 1 ottenuti da animali sospettati di essere affetti da TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 nei quali è stata confermata ufficialmente la presenza di TSE o siano animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
- tali materiali non siano destinati a alimentazione di animali, all’applicazione sul terreno dal quale si alimentano gli animali d'allevamento, alla produzione di prodotti cosmetici, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali veterinari, medicinali. I materiali siano importati con un'etichetta e siano conformi alle prescrizioni specifiche applicabili a taluni spostamenti di sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 1 del presente regolamento;
- i materiali siano importati conformemente alle prescrizioni di certificazione sanitaria di cui alla legislazione nazionale.
Comma 2. Sanziona la condotta dell’operatore che viola le prescrizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 142/2011 relative all’importazione, al transito e all’esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in assenza di autorizzazione o difformemente da essa. Al fine di agevolare l’importazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l’autorità competente ha la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso garantendo il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale. Sono vietati l'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale:
- stallatico non trasformato;
- piume, parti di piume e piumino non trattati;
- cera d'api sotto forma di favi.
Comma 3. Sanziona gli operatori che al momento dell’importazione non presentano al posto di ispezione frontaliera i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso da quello di destinazione. Al posto d'ispezione frontaliero tali campioni non sono sottoposti a controlli veterinari ai sensi della direttiva 97/78/CE, capo I.
Comma 4. Sanziona la condotta degli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici in difformità alle specifiche prescrizioni previste dal regolamento (UE) n. 142/2011.
Comma 5. Sanziona la condotta degli operatori che trattano campioni commerciali in difformità alle specifiche prescrizioni previste dal regolamento (UE) n. 142/2011.
Comma 6. Sanziona la condotta degli operatori che trattano articoli da esposizione in difformità alle specifiche prescrizioni previste dal regolamento (UE) n. 142/2011.
Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione e per offrire la certezza del diritto agli operatori sono stabilite nel regolamento (UE) n. 142/2011 le condizioni e le misure di attuazione per la direttiva 97/78/CE. L'importazione ed il transito di campioni commerciali e articoli da esposizione è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente e deve conformarsi alle norme particolari de reg. (UE) 142/2011.
Articolo 15
Comma 1. In coerenza con la normativa ambientale, sanziona la condotta dell’operatore che contravviene al divieto di esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati all’incenerimento o alla discarica.
Comma 2. Sanziona la condotta dell’operatore che contravviene al divieto di esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi che non fanno parte sell’OCSE, per uso in impianti per la fabbricazione di biogas e compost.
Comma 3. Sanziona la violazione dell’articolo 43, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1069/2009 con riferimento specifico ai divieti di esportazione di materiali di categoria 1, 2 e 3 e dei prodotti da essi.
Articolo 16
Comma 1. Individua quali autorità competenti per il controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati i soggetti indicati all’articolo 2, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.
Con riferimento precipuo ai controlli sull’importazione di prodotti provenienti da Paesi Terzi, si fornisce rinvio al Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi", che rappresenta norma speciale in quanto stabilisce la competenza ad effettuare detti controlli in capo ai Posti di Ispezione Frontalieri, uffici veterinari periferici del Ministero della sanità.
Per quanto concerne i controlli sul territorio, le indicazioni concernenti l’intera materia -ivi incluse le ripartizioni di compiti tra le Autorità competenti-, sono fornite dal Piano Nazionale Integrato. Tale piano è applicabile anche alla materia in questione.
Ciò che emerge dai numerosissimi rinvii operati dal regolamento (CE) 1069 del 2009, già evidenziati sub art. 2, ed in particolare, in virtù del richiamo operato dall’art. 45 del regolamento (CE) 1069 del 2009 agli articoli 41 (Piani di controllo nazionali pluriennali) e 42 (Principi per l’elaborazione dei piani di controllo nazionali pluriennali) del regolamento (CE) n. 882 del 2004.
Comma 2. Reca la clausola di invarianza per l’effettuazione dei controlli ufficiali. Quanto al versamento delle tariffe per l’effettuazione dei controlli ufficiali si applicano le previsioni di cui previsto dal decreto legislativo n. 194/2008 e dal decreto interministeriale di attuazione del 24 gennaio 2011.
Comma 3. Reca gli obblighi di riservatezza che gravano sui i soggetti deputati al controllo ufficiale.
Articolo 17
Comma 1. Detta disposizioni finanziarie.
Comma 2. Prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 18
Comma 1. Sancisce l’abrogazione del decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36 con esclusione degli articoli 10 e 11.
Comma 2. Prevede la misura sanzionatoria accessoria della sospensione del provvedimento che ha consentito lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito. In accoglimento dell’osservazione formulata dalla 12° Commissione del Senato è stato precisato il richiamo agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, che individuano le informazioni e i requisiti necessari alla registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti (art. 23) e al riconoscimento degli stabilimenti o impianti (art. 24), registrazione e riconoscimento adottati con provvedimenti della Regione competente per territorio.
Comma 3. Prevede la misura sanzionatoria accessoria del sequestro e della distruzione del materiale sequestrato qualora in sede di controllo siano riscontrate irregolarità concernenti materiali di categoria 1 o 2 in ragione dell’elevato rischio sanitario connesso.
Comma 4. Rinvia per quanto non previsto dal decreto alle disposizioni generali della Legge 689/81.
Comma 5. Viene previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
Viene tuttavia fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80.
Si rappresenta che sul provvedimento la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, nella seduta del 25 luglio 2012, ha espresso parere favorevole senza osservazioni.
In merito all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, si rappresenta che le stesse hanno espresso parere favorevole.
Solo la 12° Commissione del Senato (Igiene e sanità), ha espresso parere favorevole formulando nel contempo alcune osservazioni. A tale proposito, si evidenzia che le osservazioni sono state accolte, in particolare:
- si è provveduto ad eliminare dalla relazione illustrativa dell’articolo 9, il riferimento all’articolo 6, comma 7 del d.lgs. 193 del 2007;
- si è provveduto a modificare il comma 2 dell’articolo 18, nel senso suggerito dalla stessa Commissione di merito.