DDL – Ratifica trattato reciproca assistenza giudiziaria penale Italia-Cina – Roma 7 ottobre 2010 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri August 10, 2012

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010”

Articolato

I. PREMESSA

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con gli Stati non appartenenti all’Unione Europea, così perseguendo l’obiettivo di migliorare e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante delle relazioni bilaterali italo-cinesi, consentendo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, l’attuazione e l’operatività in concreto di una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi.

L’adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso ed accurato il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall’attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, etc.). L’incontestabile conseguenza del crescente ambito di rapporti tra i due Paesi comporta inevitabilmente una comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

II. PREVISIONI GENERALI

L’ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l’altro, la notificazione degli atti giudiziari; l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l’assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); l’assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l’invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l’esecuzione di ispezioni giudiziarie o l’esame di luoghi o di oggetti; l’esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta (Art. 1).

L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dalla Parte richiesta, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i.e. quando si procede per un reato politico e per un reato militare, quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, etc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l’accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali della Parte richiesta; etc.), anche quando il fatto per cui si procede nella Parte richiedente non sia previsto come reato dalla legislazione della Parte richiesta (c.d. Principio della doppia incriminazione) ovvero se la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dalla Parte richiesta (c.d. Principio del ne bis in idem). Infine, la richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione della Parte richiesta (ad es. quando la persona nei cui confronti procede la Parte richiedente può essere assoggettata alla pena di morte ovvero a trattamenti illegali o disumani ai sensi della legislazione della Parte richiesta) –  (Art. 3).

Il Trattato disciplina dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (Art. 4) e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente designate nei rispettivi Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti. Le Autorità Centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di assistenza giudiziaria (Art. 3).

Sotto il profilo operativo, le Patti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione della Parte richiesta, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta. Inoltre, è prevista l’eventualità del ricorso a collegamenti in videoconferenza per l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo specifico tra le Parti e compatibilmente alla rispettiva legislazione (Art. 5). Viene, anche, prevista la possibilità di consentire a soggetti indicati dalla Parte richiedente di essere presenti all’esecuzione della richiesta e di essere autorizzati a rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta (Art. 8 paragrafo 5).

L’Accordo bilaterale prevede, poi, una serie di garanzie in favore della persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria.

La persona chiamata a testimoniare e a rendere dichiarazioni potrà rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione della Parte richiesta o della Parte richiedente (Art 9). In caso di assunzione probatoria nel territorio della Parte richiedente, è stabilito che il testimone (da intendersi in senso lato, ossia come dichiarante) o il perito non può essere indagato, perseguitato, arrestato o sottoposto a misura privativa della libertà personale dalla stessa Parte richiedente in relazione a fatti commessi precedentemente al suo ingresso in detto territorio; tale garanzia viene meno allorquando la presenza del dichiarante nel territorio della Parte richiedente non è più connessa alla assunzione probatoria che forma oggetto della richiesta di assistenza e, quindi, sia assolutamente volontaria (c.d. Principio di Specialità).

Del pari, il testimone o il perito non potrà essere obbligato a partecipare, nel territorio della Parte richiedente, a procedimenti diversi da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria, salvo il consenso della Parte richiesta e dello stesso dichiarante. Infine, il rifiuto di testimoniare o di partecipare ad atti processuali non è sanzionabile (Art. 12).

Le Parti contraenti, inoltre, si impegnano a mantenere la riservatezza con riferimento al contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria, alla documentazione giustificativa ed ai risultati della esecuzione della domanda (Art. 6).

III. PREVISIONI SPECIFICHE

Una disciplina di dettaglio è prevista per specifiche attività di assistenza giudiziaria.

In particolare, sono singolarmente regolamentate: la notifica degli atti del procedimento (Art. 7); l’assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (Art. 8); la trasmissione di documenti o atti, che – se trasmessi in copia – dovranno essere solo certificati come conformi all’originale e non dovranno recare particolari forme di legalizzazione (Art. 8 e Art. 18); l’assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nel territorio della Parte richiedente
Al fine di consentire, poi, la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri alti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario all’espletamento delle attività richieste ed a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (Art. 11).

Sono, quindi, disciplinati in modo specifico attività di indagine incidenti su luoghi o cose.
In tema di perquisizioni, sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato, confisca e congelamento degli stessi, sono comunque tatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò espressamente convenuto (Art. l3 e Art. 15).

L’attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l’espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della Parte richiesta. In tale caso non potranno essere opposti all’esecuzione della richiesta motivi di segreto bancario (Art. 14).

Altra forma di collaborazione prevista è quella dello scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell’altra Parte (Art. 16). Viene, inoltre, contemplata la possibilità di scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi, sempre nell’ottica di facilitare l’applicazione del Trattato (Art. 17).

Infine, sono presenti specifiche previsione in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l’esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (Art. 19).

IV. PREVISIONI CONCLUSIVE

La Parti contraenti hanno poi inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di prestarsi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (Art. 20).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte attraverso contatti e consultazioni dirette delle Autorità Centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (Ar. 21).

Nell’ultima previsione dell'accordo (Art. 22) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Tale tasso di tempo consentirà presumibilmente un’idonea divulgazione della nuova disciplina pattizia.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nel presente Trattato si applica alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi precedentemente.

Il Trattato è stato firmato dai Ministri dei rispettivi Governi nelle lingue italiana, cinese ed inglese.

In caso di divergenza di interpretazione dello stesso, le Parti contraenti hanno espressamente stabilito di volere dare prevalenza al testo in lingua inglese.


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