DDL - Ratifica Accordo Italia-Egitto sul trasferimento delle persone condannate - Relazione
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d’Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001”
L’Accordo bilaterale firmato a Il Cairo il 15 febbraio 2001, già ratificato dalle Autorità egiziane, riguarda la materia del trasferimento delle persone condannate. Tale Convenzione consente che la pena inflitta ai cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti che siano stati condannati e detenuti nell’altro Stato sia eseguita nel Paese di origine. La Convenzione si compone di 23 articoli.
La necessità di instaurare una tale collaborazione internazionale con la Repubblica Araba d’Egitto nasce dalla inesistenza di strumenti internazionali al riguardo, atteso, in particolare, il fatto che la Repubblica egiziana non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d’Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
Analogamente agli altri consimili strumenti convenzionali internazionali, la presente Convenzione mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata è presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella “pena nella pena” rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi è detenuto fuori dal proprio Paese.
Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia — soltanto se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul trasferimento.
Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto – ove la richiesta promani dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione - presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Il detenuto potrà richiedere anch’egli il trasferimento, presentando una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna. Per l’adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto nonché il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d’origine.
La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. In ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato di esecuzione.
Nonostante le oggettive difficoltà legate alla diversità dei rispettivi ordinamenti giuridici, le proposte italiane volte al recepimento di taluni principi enucleati dalla Convenzione di Strasburgo sono state accolte:
- L’ esplicita previsione della necessità di un accordo tra lo Stato di condanna e quello di esecuzione sul trasferimento del condannato. Ogni Stato, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, valuta se il trasferimento comporti un pregiudizio alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o, in genere, agli interessi essenziali ed ai principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici (art. 4, lett. f, della Convenzione);
- L’ esplicita previsione che le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione (artt. 9 e 11 della Convenzione);
- La possibilità riconosciuta allo Stato do esecuzione di sostituire la pena inflitta nello Stato di condanna con un’altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire per natura e durata (art. 9, comma 2, della Convenzione).
- Il presente provvedimento era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2003, ma non era riuscito a terminare l’iter parlamentare.
- Negli anni successivi è stato messo a punto un provvedimento di autorizzazione alla ratifica del presente Accordo e di un altro firmato in pari data, relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale, che attende ancora di essere approvato.
- Dal momento tuttavia che la controparte ha provveduto agli adempimenti per il presente accordo, si è deciso di svincolarlo dal disegno di legge già predisposto e presentarlo autonomamente.