Schema di D.lgs. - Sanzioni per la violazione del Reg. (CE) n.689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - Relazione
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose”
Lo schema di decreto legislativo recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, è stato predisposto in attuazione della delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie di cui all’articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
Il testo è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento svoltesi presso il Dipartimento politiche comunitarie – Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dello schema di decreto predisposto dal Ministero della salute.
Il Provvedimento all’esame, che consta di 11 articoli, contempla le sanzioni applicabili alle ipotesi di violazione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che stabilisce i principi e i requisiti sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi. Il citato regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, attua all'interno dell'UE la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dai danni potenziali connessi a tali prodotti e favorire un utilizzo degli stessi compatibile con l'ambiente. Il regolamento, inoltre, dà attuazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti poiché vieta, al di fuori dei casi a cui si applicano le deroghe specifiche previste dalla Convenzione, l'esportazione delle sostanze chimiche che la stessa Convenzione identifica come inquinanti organici persistenti. Visto che le sue disposizioni hanno ricadute sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente, il regolamento si basa sull'articolo 133 del trattato CE (ora articolo 207 del TFUE) e sull'articolo 175 del trattato CE (ora articolo 192 del TFUE). II rispetto delle condizioni previste dal regolamento risulta di particolare importanza sia per la tutela della salute pubblica che per la tutela dell'ambiente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1992 ha designato il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, quale Autorità competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della comunità di taluni prodotti chimici pericolosi, a sua volta sostituito dal regolamento 689/2008.
Premesso quanto sopra si illustra qui di seguito il contenuto dei singoli articoli dello schema all'esame.
L’ articolo 1 reca l'individuazione del campo di applicazione.
L’ articolo 2 reca le definizioni.
In particolare:
- le definizioni di cui allo schema di decreto sono quelle del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati;
- l’indicazione dell’autorità nazionale designata;
- il Segretariato ha la funzioni di organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e procurare i servizi all’uopo richiesti ovvero di agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in via di sviluppo o economicamente in transizione, ai fini dell’attuazione della Convenzione di Rotterdam;
- la circolare PIC è il documento emesso dal Segretariato ai fini dell’attuazione della Convenzione di Rotterdam, emesso dal citato Segretariato nel mese di giugno e dicembre di ogni anno.
L'articolo 3 detta le sanzioni applicabili a chiunque effettua un’operazione di esportazione che non ottempera agli obblighi in materia di notifica di esportazione trasmessa dalle parti agli altri paesi.
L'articolo 4 prescrive le sanzioni da irrogare all’esportatore o all'importatore che non ottempera all'obbligo in materia di informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche.
L'articolo 5 reca le sanzioni applicabili all’esportatore che non ottempera a prescrizioni in materia di informazioni diverse dall’obbligo di notifica.
L’articolo 6 detta le sanzioni applicabili a chiunque effettui un’operazione di esportazione che non ottempera all’obbligo in materia di divieto di esportazione di una sostanza chimica.
L''articolo 7 prevede che venga punito con una sanzione chiunque effettua un’operazione di esportazione che non ottempera agli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito.
L'articolo 8 reca le sanzioni applicabili all’esportatore che non ottempera alle disposizioni in materia di informazione obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.
L’articolo 9 precisa che per le sanzioni pecuniarie non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
L'articolo 10 prescrive le disposizioni relative all'attività di vigilanza per l’attuazione del regolamento. Le sanzione amministrative pecuniarie previste per le violazioni dello schema di decreto, sono di nuova istituzione. I proventi delle suddette sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.
L'articolo 11 riguardante le norme finali, prevede che per l'accertamento delle violazioni previste nel presente schema di decreto legislativo si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689
L' articolo 12 reca le disposizioni finanziarie.
Per quanto suddetto si evidenzia che l'attività sanzionatoria è da considerarsi compresa nella attività di vigilanza del Ministero della salute; pertanto, dall’ attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Premesso quanto sopra si ritiene comunque opportuno evidenziare che il regolamento (CE) n. 689/2008 conferma l'impegno dell'UE ad assicurare un controllo adeguato degli scambi e dell'uso delle sostanze chimiche pericolose su scala mondiale in base al principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l'ambiente anche oltre i confini dell'UE e che le sue disposizioni hanno ricadute sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente. Il regolamento (CE) n. 689/2008 sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 che ha dato esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
Il regolamento (CE) n. 304/2003 ha, a sua volta, sostituito il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi. .
Il regolamento (CE) n. 689/2008 introduce varie modifiche tecniche delle disposizioni operative del regolamento (CE) n. 304/2003 alla luce dell'esperienza maturata nella sua applicazione. In particolare, riconoscendo le difficoltà causate dal ritardo con cui in qualche caso giungono le risposte alle richieste di consenso esplicito all'importazione, è prevista una procedura che permette in via temporanea l'esportazione di determinate sostanze chimiche qualora, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non comunichi una risposta. Il regolamento definisce le condizioni specifiche che devono sussistere e il tempo che deve trascorrere per la concessione di tali esoneri. Inoltre, esso prevede l'esonero dall'obbligo di ottenere un consenso esplicito nel caso dell'esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), purché siano rispettate alcune condizioni.
La terminologia impiegata nel regolamento (CE) n. 689/2008 si basa ancora sulle vecchie direttive e a breve sarà adeguata per allinearla a quella del regolamento CLP. Ad esempio, quest'ultimo utilizza il termine «miscela» al posto di «preparato»; pertanto, in questa decreto il termine «preparato» viene cambiato con il termine «miscela» del regolamento CLP.
La Convenzione di Rotterdam per quel che concerne la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale.
La Convenzione si applica a due categorie di sostanze chimiche: pesticidi e prodotti chimici industriali. Il principio di base sul quale si fonda è che l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni (inserite nell'allegato III della Convenzione) può avvenire solo previo l'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) del paese importatore. A tal fine è stata istituita una procedura che consente di ottenere e rendere pubbliche ufficialmente le decisioni dei paesi importatori sulla volontà di vedere importata, in futuro, una certa sostanza chimica e garantire allo stesso tempo il rispetto di tali decisioni da parte del paese esportatore. Le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono attualmente 40 e la Convenzione prevede un meccanismo che consente di inserire altri prodotti negli allegati a condizione che siano rispettati alcuni criteri.
Il regolamento persegue vari obiettivi, tra i quali:
— l'attuazione della Convenzione di Rotterdam (in alcuni casi prevedendo disposizioni che vanno al di là di quelle della Convenzione), anche per paesi che non sono parti della convenzione;
— l'assoggettamento delle esportazioni di tutte le sostanze chimiche pericolose alle stesse disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura vigenti nell'UE, a meno che quest'ultime siano in contrasto con le disposizioni vigenti nel paese importatore.
È bene notare che l'imballaggio e l'etichettatura del prodotto finale devono essere conformi anche alle eventuali prescrizioni in vigore nel paese importatore in cui il prodotto viene commercializzato.
Il regolamento disciplina:
— le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC;
— le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE;
— tutte le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne l'imballaggio e l'etichettatura
Il regolamento non si applica alle sostanze chimiche costituite da sostanze stupefacenti, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti medicinali (ad eccezione di disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) disciplinati da altri atti normativi dell'UE. Il regolamento non si applica nemmeno alle sostanze chimiche esportate o importate a scopo di ricerca o analisi, a condizione che le quantità di tali sostanze verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in ogni caso non siano superiori a 10 kg della sostanza allo stato puro o a 10 kg della sostanza quando essa è contenuta in miscele insieme ad altre sostanze.
Tra le definizioni principali contenute nel decreto figurano i seguenti termini: sostanza chimica, miscela (di cui al citato regolamento CLP), articolo, pesticidi e sostanze chimiche industriali (sono le categorie previste dalla Convenzione e ulteriormente suddivise in due sottocategorie ciascuna dal regolamento).
L'industria chimica dell'Unione europea figura tra i maggiori produttori di sostanze chimiche a livello mondiale. Tra le numerosissime sostanze prodotte, utilizzate per una grande varietà di scopi, alcune sono pericolose per la salute umana e/o per l'ambiente e devono pertanto essere utilizzate in condizioni controllate. Inoltre, alcune delle sostanze prodotte e destinate all'esportazione e all'uso in altri paesi sono vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea. È dunque importante poter stoccare, trasportare, utilizzare e smaltire le sostanze chimiche pericolose in condizioni di sicurezza, così come è fondamentale sapere cosa fare in situazioni di emergenza e come affrontare con rapidità ed efficacia i problemi sanitari e ambientali.
Le norme UE applicabili sono contenute nei seguenti atti:
- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ;
- direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ;
- direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (dal 14 giugno 2011 la direttiva, salvo disposizioni transitorie, è sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009);
-direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ;
- regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 .
In riferimento ai pareri formulati dalle Commissioni parlamentari si è ritenuto di accogliere nel testo le osservazioni e le condizioni poste.
In particolare il dettato dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e p-bis) recepisce il parere formulato con condizioni dalla Commissione XIV - Politiche dell’Unione europea della Camera espresso in data 6 ottobre 2011.
A) All’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, la lettera a) è sostituita con la seguente:
«a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie: a) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi; b) sostanze chimiche industriali. ». Si fa presente che viene utilizzato il termine miscela anziché preparato, come richiesto dalla Commissione, in quanto il regolamento (CE) 1272/2008 prevede tale termine all’articolo 2.
B) Al medesimo articolo 2, comma 1, dopo la lettera p) è stata aggiunta la seguente lettera:
« q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie: a) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; b) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, ed i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE . ».
C) All’articolo 11 i comma 1 e 3 sono stati soppressi in accoglimento della richiesta emendativa formulata dalla Conferenza Stato-Regioni.