DDL di conversione del DL 12 luglio 2011, n. 107 - proroga degli interventi a sostegno delle missioni internazionali di pace - Risoluzioni ONU 1970, 1973 - misure antipirateria - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante: "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria"
Il decreto-legge in esame prevede disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, per il periodo dal 1º luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
Esso prevede, altresì, disposizioni per l’attuazione, da parte italiana, delle indicazioni previste dalle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 26 febbraio e il 17 marzo 2011.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di undici articoli.
Il Capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, gli interventi destinati al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e in quelli caratterizzati da criticità in relazione alle condizioni delle fasce più svantaggiate della popolazione, nonché quelli di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell’ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione ed al sostegno dei processi di pace, l’azione italiana, per il secondo semestre 2011, prevede il consolidamento delle iniziative e degli interventi sul canale multilaterale e su quello bilaterale unitamente a quelli di emergenza e a quelli destinati allo sminamento umanitario anche a seguito degli impegni internazionali che l’Italia ha da tempo assunto in tale materia.
Per quanto riguarda l’Afghanistan, l’avvio della transizione richiede un impegno finanziario di dimensioni ancora maggiori che nel passato per sostenere le autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo e la governance e mantenere ad esse l’appoggio della popolazione. Ciò implica un radicale miglioramento della capacità di investimento delle autorità locali sul territorio. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) e i programmi di governance) sia in termini di monitoraggio. Nel distretto urbano di Herat, la transizione è stata già avviata e prevede l’avvio di progetti cosiddetti «foundational», quali il piano urbanistico di Herat e il rafforzamento dell’Università di Herat (da realizzare attraverso l’apporto di università italiane), oltre ad infrastrutture stradali (in gran parte finanziate attraverso i fondi del primo semestre). Nel resto della provincia di Herat (destinata ad entrare nella fase di transizione alla fine dell’anno) è fondamentale sostenere lo sviluppo rurale, che porti ad un miglioramento del reddito, delle infrastrutture e dell’accesso rurale attraverso i programmi afghani.
Più in particolare si prevede:
– contributo a programmi di sostegno alla governance nella provincia di Herat, per permettere l’attribuzione di capacità di spesa al Governatorato di Herat: il contributo è ritenuto necessario nell’ambito della strategia di transizione della provincia di Herat per consentire al Governatorato di rispondere ad esigenze immediate di sviluppo della provincia;
– contributo all’ARTF per la finestra sviluppo (programmi sanitari, agricoli, educativi) e National Justice Program, assieme ad una quota di fondi non finalizzati comunque richiesti dal Governo afghano. Il contributo è ritenuto necessario nell’ambito della strategia di transizione, per sostenere iniziative di sviluppo nei diversi settori rilevanti per la provincia attraverso lo strumento strutturale del bilancio afghano, ovvero lo strumento destinato a permanere in maniera sostenibile anche dopo la transizione: il contributo a diversi settori nell’ambito di tale strumento consentirà inoltre alla Cooperazione italiana di poter esercitare l’opportuna azione di monitoraggio e di advocacy sulla capacità di spesa del Governo centrale nella provincia. Se l’ARTF dovesse sperimentare un rallentamento della propria capacità di spesa, i fondi verrebbero utilizzati nei medesimi settori attraverso organismi delle Nazioni Unite;
– contributo a United Nations Office for Project Service (UNOPS) per sostegno a progetti stradali (in particolare, rifinanziamento dell’assistenza tecnica per Rehabilitation Maidan Shar Bamyan Road - REMABAR);
– finanziamento diretto al Governo afghano per i programmi nazionali di sviluppo rurale del cluster rural development, comprensivo di cinque programmi (National Solidarity Program, Support to National Institutions, National Rural Access Program, Agricultural Market Development, Natural Resources Development). Tale finanziamento è necessario per sostenere nelle aree rurali la strategia di transizione favorendo uno sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento delle possibilità di reddito agricolo e di infrastrutture per le comunità rurali;
– finanziamento del programma governance dello sviluppo in Afghanistan (complementare al fondo governance a Herat) al fine di verificare la possibilità di mobilitare verso il livello provinciale cifre crescenti del bilancio nazionale, secondo una prospettiva di interazione tra centro e periferia;
– finanziamento di programmi universitari ad Herat per la formazione delle autorità locali nella predisposizione del piano urbanistico e per il rafforzamento delle capacità dell’Università di Herat per la formazione della pubblica amministrazione;
– aiuti di emergenza da destinare, secondo le esigenze, al canale bilaterale, multibilaterale e/o multilaterale.
Per quanto riguarda l’Iraq, nel corso del secondo semestre 2011 sul piano bilaterale si intende portare avanti una azione di sostegno allo sviluppo delle regioni nel sud del Paese sottolineando il nostro impegno a non abbandonare tali province dopo la chiusura dell’Unità di sostegno alla ricostruzione (USR) di Nassiriya, dove l’Italia ha operato con successo per sei anni. Per consentire agli esperti italiani incaricati di eseguire i progetti di operare in condizioni di sicurezza, gli stessi verrebbero ospitati presso le strutture protette cui si appoggia anche l’ENI a Zubair, vicino a Bassora. Ed inoltre un progetto multidisciplinare a favore dello sviluppo dell’Iraq, in appoggio ai programmi in essere nel Paese, anche a credito d’aiuto; ed un intervento per la realizzazione di un ambulatorio nel nord del Kurdistan, nel quadro delle iniziative a sostegno e tutela della minoranza cristiana.
Sul canale multilaterale, per rispondere al perdurare della difficile condizione delle minoranze, è previsto un contributo per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per interventi a favore delle minoranze sfollate, con particolare attenzione alla popolazione cristiana.
In Libano, per il secondo semestre 2011 si prevede di destinare un contributo alla United Nations Releif and Works Agency (UNRWA) per attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi in Libano e per attività di advocacy anche tramite Friends of UNRWA.
In Libia e Paesi limitrofi, le iniziative previste in relazione alla crisi in atto in Libia, per il settore in cui si svolgeranno, nell’attuale dinamica degli sviluppi politici dell’area, si potrebbero estendere anche ai Paesi confinanti, sia per l’impatto che esse avranno, sia per la necessità di supportare le amministrazioni locali coinvolte. Si prevede tra l’altro di destinare un contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) per il sostegno alle fasce più vulnerabili, donne, famiglie e bambini e di finanziare interventi a sostegno della Municipalità di Bengasi per capacity building nel settore dei servizi alla popolazione anche a completamento dell’attività condotta dal team italiano all’interno della missione congiunta Italia-Gran Bretagna-Stati Uniti d’America, nonché un programma di capacity building settore costiero e dei servizi mercantili e portuali di Bengasi.
Infine, per quanto riguarda gli aiuti di emergenza, si prevede di realizzare interventi di emergenza in Libia e Paesi limitrofi per il sostegno alle iniziative umanitarie delle Agenzie delle Nazioni Unite e della Croce rossa internazionale, nonché per reintegrare le scorte di aiuti umanitari, ivi incluse quelle presenti presso il deposito di Brindisi, alle quali si è attinto per fare fronte alla crisi nordafricana; per la fornitura, d’intesa con il Programma alimentare mondiale (PAM), ad aiuti alimentari richiesti dall’Egitto, in relazione all’attuale situazione critica venutasi a creare in quel Paese.
In Myanmar stante la situazione interna del Paese che, per la prima volta dopo venti anni, mostra una certa fluidità, è importante confermare uno stanziamento ad hoc per il Paese nel presente decreto-legge per garantire una presenza italiana in loco capace di influenzare gli eventuali spiragli politici che dovessero determinarsi. Pertanto si prevede un contributo volontario all’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per un’iniziativa in favore della sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda il Pakistan, si prevede un finanziamento da destinare al contributo alla Banca mondiale per il programma di supervisione del credito di aiuto per lo sviluppo rurale anche per contribuire all’appello consolidato delle Nazioni Unite. Inoltre è in programma il finanziamento per il sostegno alle iniziative di collaborazione universitaria nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del microcredito.
In Somalia le linee di azione italiane – ribadite dal Ministro degli affari esteri e dal Presidente del Consiglio in occasione della visita in Italia del Primo ministro somalo il 22 gennaio 2011 – prevedono il concreto sostegno al Governo federale transitorio (TFG) non solo in termini politici, ma anche per l’attuazione della «civilian strategy» di fornitura alla popolazione di servizi, nonché la fornitura di aiuti di emergenza.
Per quel che concerne il Nord Sudan, la strategia della Cooperazione italiana, condivisa con i maggiori donatori ed in sede di Unione europea nel quadro dell’esercizio di Joint Programming condotto dalla Commissione, è fondata su di un approccio equilibrato, fondato sull’esigenza di evitare nel modo più assoluto l’isolamento del Nord nelle delicate circostanze attuali. Di qui il pacchetto di iniziative individuato per la parte settentrionale del Paese, che prevede per l’Italia un contributo UNICEF per un programma di riabilitazione delle scuole rurali nell’East Sudan.
Per il Sud Sudan, considerata la cruciale fase che ha portato alla proclamazione dell’indipendenza, si è individuato un pacchetto minimo di iniziative che tengono conto della tradizionale linea di concentrazione geografica e settoriale degli interventi della Cooperazione italiana nel Paese e, allo stesso tempo, della necessità di accompagnare la nascita del nuovo Stato, con particolare riguardo ai bisogni essenziali della popolazione ed all’institution building delle autorità sud sudanesi. L’intervento previsto prevede un contributo all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per sistemi di distribuzione dell’acqua nei campi sfollati.
Infine, per quanto concerne le attività di sminamento umanitario, si prevede di destinare un finanziamento ad operazioni di sminamento umanitario, in attuazione della citata legge n. 58 del 2001 e tenuto conto anche dei nuovi impegni derivanti dalla recente ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo («cluster bombs»), ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95, nonché del Protocollo V della Convenzione CCW («Convention on Certain Conventional Weapons»), ai sensi della legge 12 novembre 2009, n. 173.
L’impegno italiano inoltre è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di pacificazione ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale nell’Africa sub sahariana nonché di sostegno alla stabilizzazione in Iraq e Yemen.
Si prevede inoltre il rifinanziamento dei Trust Funds della Nato destinati al sostegno dell’esercito afghano, alla lotta alla pirateria nell’area del Golfo di Aden e dell’Oceano Indiano, all’addestramento della polizia federale irachena e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX (Standoff Detection of Explosives) nel quadro del Nato-Russia Council.
Unitamente all’impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PSDC - Poltica di sicurezza e difesa comune (ex PESD - Politica estera e di sicurezza comune) nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Inoltre, al fine del rafforzamento della cooperazione regionale nell’area è previsto il finanziamento del Trust Fund istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e un contributo alla fondazione Iniziativa adriatico-ionica.
In aggiunta si prevede la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché il rifinanziamento del fondo destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva degli edifici adibiti a sedi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero.
Sono rinnovate alcune deroghe – già presenti nei precedenti provvedimenti – concernenti il ricorso ad incarichi temporanei di consulenza per l’espletamento di specifiche attività nell’ambito degli interventi previsti, nonché alcune disposizioni che intervenendo sulla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevedono l’attualizzazione della disciplina concernente il funzionamento delle Unità tecniche locali (UTL) in relazione soprattutto alle figure professionali da utilizzare presso le medesime strutture mediante contratti a tempo determinato.
In particolare, l’articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afghano, nonché la partecipazione italiana ad una missione di stabilizzazione, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area, economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione.
L’articolo 2 dispone il finanziamento – ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla citata legge finanziaria per il 2011 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 – per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».
Il medesimo articolo dispone il finanziamento per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché quello per gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati, sia sul canale bilaterale che su quello multilaterale tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall’Unione europea, nonché la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana.
Infine sono inserite disposizioni che dettano la disciplina per l’invio in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza, di personale del Ministero degli affari esteri.
L’articolo 3 prevede alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell’attività di cooperazione e di sostegno all’imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato.
La disposizione di cui al comma 18 dell’articolo in questione si rende necessaria per reintegrare il contributo italiano per il funzionamento del Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, previsto dalla legge 23 aprile 2002, n. 78, e quantificato in euro 310.000 a decorrere dall’anno 2003. Tuttavia i tagli operati sugli stanziamenti di bilancio, una decurtazione del 30 per cento (10 per cento su ciascun esercizio finanziario) ed una ulteriore riduzione del 10 per cento, hanno ridotto il contributo ad euro 250.000. Nel corso di un recente incontro svoltosi tra i rispettivi Capi di Stato (Italia/Germania), è stata rinnovata da parte della Germania la richiesta di reintegro del contributo italiano per il Centro di Villa Vigoni, «centro di eccellenza» italo-tedesco per lo sviluppo di iniziative in ambito europeo di cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo più colpiti dai conflitti.
Il Capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001), 1510 (2003), 1776 (2007), 1833 (2008) e 1868 (2009) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (rispettivamente il 20 dicembre 2001, 13 ottobre 2003, 19 settembre 2007, 22 settembre 2008 e 23 marzo 2009), confermate dalla risoluzione 1943 (2010) adottata il 13 ottobre 2010, che ne ha prorogato il mandato fino al 13 ottobre 2011, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l’Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell’Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall’Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL AFGHANISTAN, istituita dall’azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30 maggio 2007 e prorogata, fino al 31 maggio 2013, dalla decisione 2010/279/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 18 maggio 2010, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all’istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un’adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell’ambito dello stato di diritto. Nell’ambito di tale missione, il personale dell’Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP).
Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF), in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2011 dalla risoluzione 1937 (2010), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 30 agosto 2010. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU l’11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (MTF), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.
Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 10 giugno 1999:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 4 febbraio 2008, prorogata, fino al 14 giugno 2012, dalla decisione 2010/322/PESC del Consiglio dell’Unione europea dell’8 giugno 2010. Alla missione è attribuito il mandato di assistere le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive. Durante la fase di preparazione della missione, il gruppo di pianificazione dell’Unione europea (EUPT Kosovo) agisce in qualità di elemento principale, responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell’elaborazione degli strumenti tecnici necessari all’esecuzione del mandato dell’EULEX Kosovo. La fase operativa della missione avrà inizio con il trasferimento dell’autorità dalla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK); Security Force Training Plan, missione NATO con compiti di formazione e addestramento della Kosovo Security Force;
b) Joint Enterprise, missione NATO svolta da forze militari nell’area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.
Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione – prevista dall’azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 luglio 2004, confermata, fino al 18 novembre 2011, dalla risoluzione 1948 (2010) del 18 novembre 2010 – ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all’integrazione nell’Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), adottate rispettivamente il 12 e il 28 settembre 2001 e il 16 gennaio 2002, la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell’area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall’Autorità nazionale palestinese, firmatari dell’Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell’esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l’Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH1. Alla missione partecipano, oltre all’Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall’azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata, fino al 31 dicembre 2011, dalla decisione 2011/312/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 26 maggio 2011. La missione, istituita dall’Unione europea su invito del Governo di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007) adottata il 31 luglio 2007, il cui mandato è stato prorogato, fino al 31 luglio 2011, dalla risoluzione 1935 (2010) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 30 luglio 2010. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.
Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all’azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata, fino al 30 settembre 2011, dalla decisione 2010/576/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 23 settembre 2010, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri.
Il comma 10 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) adottate il 29 giugno 1999 e il 14 dicembre 2005, confermate dalla risoluzione 1930 (2010) adottata dal Consiglio di sicurezza il 15 giugno 2010. L’UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell’area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell’isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l’UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella Buffer Zone.
Il comma 11 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l’Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
Il comma 12 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 settembre 2008, prorogata, fino al 14 settembre 2011, dalla decisione 2010/452/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 12 agosto 2010. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell’accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l’8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell’Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.
Il comma 13 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 10 novembre 2008. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite (adottate il 15 maggio, il 2 giugno e il 7 ottobre 2008), in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay del 1982 (ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l’uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell’articolo 105 della citata Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all’operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L’operazione, complementare a quella dell’Unione europea, prevede l’impiego dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) nella zona del Corno d’Africa e del Golfo di Aden.
Il comma 14 autorizza la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell’ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I). Nell’ambito di tale missione è previsto lo svolgimento di attività di formazione e addestramento a favore degli equipaggi delle unità navali della Marina militare irachena, nonché per la formazione dei futuri istruttori iracheni. Il contributo italiano alla missione comprende personale delle Forze armate, che svolge le citate attività di consulenza, formazione e addestramento presso le Forze armate irachene, un’aliquota di carabinieri, che opera nel contesto del programma di addestramento e sviluppo della Iraqi National Police (INP), e un nucleo con funzioni logistiche (trasmissioni, alloggiamento e vettovagliamento) di supporto ai rimanenti militari italiani.
Il comma 15 autorizza la spesa per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 16 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 febbraio 2010, che ne prevede la conclusione entro l’anno 2011. La missione è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione militare dell’UE si prefigge l’obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all’offerta di una formazione militare specifica, comprendente un’adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall’Uganda, destinata a 2.000 reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione militare dell’UE opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.
Il comma 17 autorizza l’ulteriore spesa quale quota residua per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, connesse con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto.
Il comma 18 autorizza l’ulteriore spesa per interventi in Afghanistan disposti dal comandante del contingente militare impiegato nella missione ISAF, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità ed urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l’assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell’istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
Il comma 19 autorizza la spesa per la partecipazione alla missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l’embargo sulle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 26 febbraio e il 17 marzo 2011.
Il comma 20 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L’UNMIK, forza internazionale delegata all’amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l’autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l’ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall’azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all’azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea l’11 marzo 2002. La missione, riconfigurata dall’azione comune 2007/749/PESC del 19 novembre 2007 e prorogata, fino al 31 dicembre 2011, dalla decisione 2009/906/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2009, ha il mandato di sostenere i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, concentrandosi segnatamente sui servizi di contrasto a livello statale, sul rafforzamento dell’interazione tra polizia e procura e sulla cooperazione regionale e internazionale, pur conservando capacità residuali in materia di riforma e responsabilizzazione della polizia oggetto del precedente mandato.
Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale in Afghanistan denominata International Security Assistance Force (ISAF). Nell’ambito della missione ISAF, il personale del Corpo (Task Force Grifo) svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue lo sviluppo operativo della Afghan Border Police con un ispettore dislocato presso il quartier generale del Regional Command West.
Il comma 25 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell’ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell’area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
Il comma 26 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell’ambito di tali unità, è previsto l’impiego di tre ispettori del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale, dislocati, rispettivamente, nelle sedi di Al Bateen (Emirati Arabi Uniti), Kabul (Afghanistan) e Dakovica (Kosovo).
Il comma 27 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di sei magistrati e di personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
Il comma 28 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
Il comma 29 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
Il comma 30 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.
Il comma 31 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama due unità navali classe «Diciotti» (pattugliatori d’altura) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Tale cessione si inserisce nell’ambito delle attività di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza stipulato il 30 giugno 2010 con il Governo della Repubblica di Panama. Tra le molteplici attività che costituiscono sviluppo del memorandum, particolare rilievo assume la cooperazione nell’attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il territorio panamense, per prevenire il contrabbando, le attività terroristiche, l’immigrazione illegale e per fornire supporto a missioni di sicurezza marittima ed aerea. A tal proposito, tra le attività ed i programmi di sviluppo congiunto, rientra la creazione di un sistema di sorveglianza nazionale aperto all’integrazione con velivoli per il pattugliamento, sistemi di controllo del traffico aereo, imbarcazioni e servizi satellitari. L’effettiva implementazione del memorandum presuppone, pertanto, che, per l’efficace disimpegno delle attività descritte, il Governo di Panama si doti di un adeguato dispositivo navale, idoneo ad assolvere ad una mirata operatività, strettamente correlata all’acquisizione di capacità nel settore del monitoraggio e controllo del traffico navale di cui il Paese intende dotarsi, anche con il decisivo contributo del consolidato know-how offerto da settori specializzati dell’Amministrazione e dell’imprenditoria italiana. La cessione delle unità navali in parola è intesa al completamento delle attività di attuazione del memorandum, aggiungendosi a quella delle quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, autorizzata dall’articolo 4, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
L’articolo 5, in attuazione della risoluzione approvata il 22 giugno 2011, all’unanimità, dalla 4ª Commissione Difesa del Senato sull’affare assegnato n. 604 (documento XXIV, n. 24), prevede la possibilità di impiegare nuclei militari di protezione della Marina militare ovvero servizi di vigilanza privata armata a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria. L’intervento legislativo, come evidenziato nella stessa risoluzione, risponde alla necessità di fronteggiare il fenomeno della pirateria con ulteriori strumenti, in aggiunta alle operazioni navali organizzate dall’Unione europea (EUNAVFOR «Atalanta») e dalla NATO («Ocean Shield»), cui partecipa anche l’Italia con unità della Marina militare. Nonostante l’impiego di robusti dispositivi navali, infatti, la pirateria marittima si è diffusa in un’area di dimensioni sempre più vaste che giunge a lambire a sud le Seychelles e a est l’India. In tale contesto s’inquadra la necessità di prevedere la possibilità di imbarcare sui navigli commerciali, a richiesta degli armatori, team della Marina militare adeguatamente addestrati e dotati di idoneo armamento ed equipaggiamento, destinati alla protezione della nave e dell’equipaggio o, in alternativa, particolari guardie giurate armate. Questa misura, da svolgere senza la necessità della scorta ravvicinata da parte di unità navali, è da ritenere la più adeguata in relazione al tipo di minaccia cui sono sottoposti i mercantili a opera di imbarcazioni pirata dotate di armamento anche pesante e che hanno sviluppato capacità di manovra e tecniche di abbordaggio sempre più aggressive.
In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l’armatoria privata italiana, ovvero con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza di tale categoria, apposite convenzioni volte a proteggere le navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, per la cui individuazione è fatto rinvio a un decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tenuto conto dei rapporti periodici dell’International Maritime Organization (IMO). La protezione delle navi si realizza mediante l’imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, provvisti di relativo armamento.
Il comma 2 prevede che il personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) di cui al comma 1 operi in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa; conferisce al comandante di ciascun nucleo la responsabilità esclusiva dell’attività di contrasto militare alla pirateria, ed attribuisce in capo a quest’ultimo e al personale da esso dipendente la funzione, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria limitatamente ai reati di «pirateria» e «nave sospetta di pirateria» di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione ed ai reati ad esso connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedure penale. Tale attribuzione consente di risolvere eventuali problematiche di coordinamento con le similari attribuzioni di polizia giudiziaria conferite al comandante della nave ai sensi dell’articolo 1235, secondo comma, del citato codice della navigazione. Per il personale dei nuclei militari di protezione è prevista la corresponsione del compenso forfetario di impiego e delle indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali. È estesa, infine, l’applicazione della disciplina penale contenuta negli articoli 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12) e 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197), applicata al personale militare che partecipa alle missioni internazionali.
Il comma 3 stabilisce a carico degli armatori che fruiscono dei servizi di protezione il ristoro degli oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e di quelle di funzionamento così come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1. Tale ristoro si realizza mediante versamenti all’entrata del bilancio dello Stato che saranno integralmente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Il comma 4 prevede la possibilità che, fuori dai casi di cui al comma 1, la protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, possa essere svolta dai servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con l’impiego di particolari guardie giurate armate.
Il comma 5 rinvia a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l’utilizzo, l’acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione previsti al comma 4.
Il comma 6 prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia penale di cui all’articolo 5, commi da 2 a 6 del citato decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 con riferimento alle navi ed alle aree in cui si svolgono i servizi di protezione disciplinati dai commi 1 e 4. La richiamata normativa concerne: condizioni di procedibilità (richiesta del Ministro della giustizia per i reati commessi dallo straniero), esercizio della giurisdizione ed attribuzione della competenza (Tribunale di Roma), atti di polizia giudiziaria (efficacia dell’arresto in flagranza e del fermo, interrogatorio della persona sottoposta a misura coercitiva), affidamento dei beni sottoposti a sequestro giudiziario.
L’articolo 6 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dall’articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, le quali prevedono:
articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell’attribuzione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L’indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all’alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell’indennità di missione, stabilita nel novantotto per cento della diaria giornaliera;
articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642, le cui disposizioni sono ora contenute nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, nonché nella missione in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell’ordinamento militare), calcolando l’indennità speciale nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;
articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell’indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, al 185 per cento dell’indennità operativa di base di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L’indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l’indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla citata legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi 5 luglio 1986, n. 342, e 8 agosto 1990, n. 231, quest’ultima confluita nel codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). L’uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l’indennità di imbarco dall’articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l’ONU, nell’ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall’ONU allo stesso titolo sia versata all’amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell’importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, e così via), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall’ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;
articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti per l’avanzamento al grado superiore dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni (ora, articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell’ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010);
articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ora articolo 890 del codice dell’ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i 45 e i 65 anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;
articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali, rimaste in vigore anche dopo l’adozione del codice dell’ordinamento militare. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
– articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell’indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, di conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, nonché, ai fini della corresponsione dell’indennità, l’equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;
– articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell’ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell’ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell’ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l’applicazione dell’articolo 4–ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, quale modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell’ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del citato codice dell’ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell’idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell’assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
– articolo 4: corresponsione dell’indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
– articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
– articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
– articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall’Amministrazione (rinvio d’ufficio dell’interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell’anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell’anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all’attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).
Sono, altresì, richiamati:
l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001;
l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, il quale prevede che il contributo corrisposto dall’Unione europea direttamente al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l’efficienza dello strumento militare, come avviene per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 2 prevede particolari disposizioni relative alla misura dell’indennità di missione da corrispondere al personale che partecipa alle missioni UNAMID, EUTM Somalia, EUPM, a quello impiegato presso il NATO HQ Skopje nei Balcani e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, nonché al personale che partecipa, in qualità di istruttore, alla missione relativa alla Jamahiriya Araba Libica.
Il comma 3 dispone che il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario, nei casi in cui sono corrisposti al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto (missioni Active Endeavour e Atalanta, operazione della NATO per il contrasto della pirateria, missione militare relativa alla Jamahiriya Araba Libica, compreso il quartier generale europeo – EU OHQ Roma), siano erogati in deroga, per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e nella possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. è disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.
Il comma 4 prevede che il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, possa avvalersi del personale appartenente alla Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali, nell’ambito dei finanziamenti assicurati per il funzionamento del corpo militare e delle infermiere volontarie ai sensi dell’articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
L’articolo 7 prevede che alle missioni internazionali di cui al presente decreto-legge si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
In particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previsti dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni e agli interventi stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all’autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3, attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l’articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell’ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall’applicazione dell’articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all’estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro. L’individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 del citato articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, prevede l’esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell’Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 9, commi 5 e 6, del più volte citato decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell’operazione in questione e, dall’altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell’affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l’armatore e l’esercente, figure giuridiche cui l’ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l’esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
L’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un’adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:
la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto-legge, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;
la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.
L’articolo 8, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l’anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto, e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 10, comma 1, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto.
L’articolo 9 prevede disposizioni per la riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali. Al riguardo è stabilito che, nel quadro della razionalizzazione globale dell’impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, sia assicurata, rispetto alle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011, la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, entro il 30 settembre 2011, e l’ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità, entro il 31 dicembre 2011. Entro il 30 novembre 2011, il Ministro della difesa predispone, altresì, un piano organico volto a garantire l’ulteriore riduzione delle unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al capo II. Entro la medesima data, il Ministro della difesa trasmette il piano al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della deliberazione da parte del Consiglio dei ministri.
Il Capo III prevede disposizioni finali.
In particolare, l’articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto.
L’articolo 11 stabilisce la data di entrata in vigore del presente decreto.
In ordine al provvedimento è stata disposta l’esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 giugno 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.
L’opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.
L’intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all’intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.