Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione del Reg. CE 1523/2007 che vieta commercializzazione, importazione, esportazione di pellicce di cane e gatto - Testo

Schema di decreto legislativo recante : “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l’articolo 3;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in particolare, l’attuazione dell’articolo 8 e del considerando 18 del Regolamento medesimo che prescrive che gli Stati membri dovrebbero adottare leggi che permettano la sospensione o la revoca delle licenze di importazione o esportazione concesse ai commercianti interessati;

Ritenuto altresì opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del 1° marzo 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Campo di applicazione)

  1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento n. 1523/07 CE che vieta la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189)

  1. All’articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: “ (canis familiaris)” e: “ (Felis catus)” sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: “ (Canis lupus familiaris)” e: “ (felis silvestris)”; dopo la parola: “commercializzare” è inserita la seguente: “, esportare”.
  2. All’articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 204, n. 189, dopo la parola: “condanna”, sono inserite le seguenti: “, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.