DDL di conversione in legge del DL 61/2009 in materia di contrasto alla pirateria - Relazione
Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61 recante: "Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria"
La modifica dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si rende necessaria e opportuna in quanto il 26 febbraio 2009 con Decisione 2009/293/PESC è stato approvato lo scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia.
Tale accordo permette agli Stati membri della missione “Atalanta”, tra cui l’Italia, di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 dell'Azione Comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, che ha appunto istituito la missione “Atalanta”.
L’articolo 12 predetto stabilisce che le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria sono trasferite o allo Stato della nave che ha operato la cattura oppure, quando tale Stato non possa o non intenda esercitare la propria giurisdizione, ad un altro Stato che accetti di esercitarla.
Prima che avvenisse lo scambio di lettere tra Unione europea e Kenya, l’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, aveva previsto che, in relazione ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e degli altri reati ad essi connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale, sarebbe stata esercitata la giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 7 de codice penale con attribuzione della competenza al Tribunale di Roma.
L’intervenuto accordo con il Kenya rende necessario oggi una rivisitazione delle disposizioni richiamate.
Con l’intervento d’urgenza, all’articolo 1 comma 1 lettera a), è stabilito che la giurisdizione italiana è limitata ai soli casi in cui i fatti sono commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione “ Atalanta”.
Alla lettera b) dell’articolo 1 comma 1, è previsto che, in ogni altra ipotesi, è fatto rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte.
In applicazione di tale principio, sulla base dell’Azione comune sopracitata e della relativa Decisione del Consiglio dell’Unione del 26 febbraio 2009, il personale delle unità navali italiane può adottare le misure previste dalla lettera e) dell’articolo 2 della Azione comune menzionata, e trattenere sul vettore militare le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento nel Paese, membro o terzo, che esercita la giurisdizione (articolo 1 comma 1 che introduce l’articolo 6 bis all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12).
Le stesse misure sono possibili se previste da accordi in materia di pirateria conclusi da Organizzazioni internazionali di cui il nostro Paese è parte.
Con disposizione transitoria, si è stabilita l’immediata applicazione delle norme anche ai procedimenti eventualmente in corso.
Da ultimo è introdotta la possibilità di utilizzare strumenti telematici elle comunicazioni relative alle operazioni antipirateria.
All’articolo 2, infine, viene prevista l’invarianza di della spesa dello Stato.